Arbitro assicurativo: il Dm 125/2024 disciplina il nuovo sistema ADR

Dopo aver brevemente tratteggiato il contesto normativo in cui si colloca l’Arbitro assicurativo (si veda il primo contributo al link  https://avvocatofusco.com/avvocatura/adr-alternative-dispute-resolution/arbitro-assicurativo-contesto-normativo-e-contenuti-essenziali/),  guardiamo ora più da vicino la disciplina regolamentare che ha istituito questo nuovo sistema di ADR.

Il decreto emanato dal Mimit, disponibile al link    https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/01/09/25G00001/sg, dà finalmente attuazione al comma 2 dell’art. 187.1 del Cap.

Il decreto è entrato in vigore il 24 gennaio 2025, ma la procedura sarà pienamente operante soltanto con l’elaborazione dell’ultimo anello della catena, ossia le disposizioni tecniche e attuative demandate all’Ivass, su cui ci intratterremo nel terzo capitolo di questo approfondimento.

 

Definizioni preliminari

Venendo al decreto, l’art. 1 è interamente dedicato alle definizioni.

Per Arbitro assicurativo si intende “il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, previsto dagli articoli 141, comma 7, del  codice del consumo e 187.1 del codice delle assicurazioni, istituito  presso l’IVASS e disciplinato dal presente regolamento”.

 

Oltre all’art. 187.1, Cap, viene richiamato l’art. 141, comma 7, del Codice di consumo, il quale prevede che tutte le procedure svolte nei settori di competenza dell’Autorità per l’energia elettrica, della BI, dell’Ivass, della Consob ecc “sono considerate procedure ADR ai sensi del presente Codice, se rispettano i principi, le procedure e i requisiti delle disposizioni di cui al presente titolo”.

Quanto alle parti della procedura, interessante la definizione del soggetto fruitore dei servizi. Il regolamento parla di “clientela”: non si parla di consumatore né di cliente o danneggiato o assicurato, ma si utilizza un’espressione generica avendo cura di precisare che si tratta di “qualsiasi soggetto, diverso da chi  svolge  in  via professionale attività assicurativa o di intermediazione nei settori assicurativo,   previdenziale,   bancario   e   finanziario   se   la controversia attiene a questioni inerenti a detta attività, che ha o ha avuto con un’impresa o un intermediario un  rapporto  contrattuale avente ad oggetto prestazioni o servizi assicurativi o  al  quale  la legge riconosce azione diretta nei confronti dell’impresa, o che ha comunque titolo a ricevere prestazioni assicurative”.

Può trattarsi quindi di un consumatore o di un professionista, di un contraente rispetto ad un contratto assicurativo o di un terzo estraneo (non legato all’impresa/intermediario da alcun contratto), ma a cui l’ordinamento riconosce una azione diretta nei confronti dell’impresa o intermediario, quindi un soggetto che avanza per esempio un diritto ad un risarcimento per responsabilità extracontrattuale. Che il soggetto attivo della procedura possa essere diverso da un consumatore si ricava chiaramente anche dall’art. 8, comma 4, su cui torneremo a breve.

L’impresa o l’intermediario, definiti nelle successive lettere e) ed f) sono i soggetti tenuti ad aderire all’Arbitro assicurativo, parte attiva del rapporto assicurativo o comunque tenuti alla prestazione. In realtà, come visto nel precedente contributo, l’art. 187.1, comma 1, Cap, nel descrivere i soggetti obbligati ad aderire all’Arbitro, menziona quelli descritti alle lettere a) e d) dell’art. 6, comma 1, Cap nonché gli intermediari a titolo accessorio. La lettera d) cit. parla di intermediari di assicurazione e riassicurazione e di ogni altro operatore del mercato assicurativo, che però la norma regolamentare non prende in considerazione.

Nel definire il reclamo (presupposto indispensabile nella procedura), si precisa che deve trattarsi di “una dichiarazione scritta di  insoddisfazione  della clientela,  avente  ad  oggetto  una  prestazione   o   un   servizio assicurativo  o   un   comportamento   relativi   ad   un   contratto assicurativo, ricevuta da un’impresa o da un intermediario”.

Istituzione dell’Arbitro assicurativo  L’art. 2 del Dm è interamente dedicato alla istituzione dell’Arbitro assicurativo. “È istituito presso l’IVASS e disciplinato dal presente regolamento, l’arbitro assicurativo ai sensi dell’articolo 141, comma 7, del codice del consumo e dell’articolo 187.1 del codice delle assicurazioni” (comma 1).Le imprese e gli intermediari, tenuti ad aderirvi, ne fanno parte in virtù della iscrizione all’albo delle imprese o dei rispettivi elenchi. L’Arbitro aderisce alla rete Fin.Net, che, secondo la definizione fornita dall’art. 21, lett. l), è “la rete per la risoluzione extragiudiziale delle liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari nello spazio economico europeo, istituita sulla base della raccomandazione della Commissione europea 98/257/CE del 30 marzo 1998”. 

Controversie rimesse alla cognizione dell’Arbitro assicurativo L’art. 3 delimita l’ambito oggettivo della procedura, individuando le materie suscettibili di essere trattate dall’Arbitro. Esso specifica quanto indicato a grandi linee dal comma 1, dell’art. 187.1, che, ricordiamo, parla di controversie relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da tutti i contratti di assicurazione senza esclusione. Come già visto innanzi, alla luce della definizione di “clientela” fornita dall’art. 1 cit., il regolamento lascia intendere che si va oltre le controversie di matrice squisitamente contrattuale seppure derivanti da contratto. Osservando più da vicino il contenuto dell’art. 3, si comprende meglio il senso dell’espressione. A mio avviso, il dispositivo avrebbe potuto essere leggermente più chiaro e compiere qualche ulteriore distinguo. Credo però che il senso della norma sia comunque ricostruibile in maniera abbastanza agevole.   “Sono rimesse alla cognizione dell’arbitro assicurativo le controversie derivanti da un contratto di assicurazione, aventi le caratteristiche di cui al comma 3, e come oggetto l’accertamento di diritti, anche risarcitori, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi o l’inosservanza delle regole di comportamento previste dal Titolo IX, Capo II, sezione IV, Capi III, III-bis e III-ter del codice delle assicurazioni inerenti all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa”.

Ancora una volta, il regolamento ribadisce che deve trattarsi di controversie che derivino da un contratto assicurativo, quindi immaginiamo che la controversia debba riguardare solo un’impresa o un intermediario e un cliente salvo le precisazione poc’anzi vista parlando di “clientela”. Quanto all’oggetto, si può trattare di a) accertamento di diritti ivi inclusi quelli risarcitori (quindi risarcimento derivante da contratto); b) accertamento di obblighi e facoltà connessi a prestazioni e servizi derivanti dal contratto c) inosservanza delle regole di comportamento di cui al Titolo IX, capo II, sez. IV, Capi III, III bis e III ter del Cap: si tratta delle norme dedicate all’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa, specificamente dettagliate nei capi richiamati.

Sono escluse dalla competenza dell’Arbitro le controversie riguardanti i sinistri gestiti dal fondo
di garanzia delle vittime della caccia e della strada e le controversie rimesse alla competenza della CONSAP,  nonché le fattispecie di cui all’articolo 1, comma 1, lettera r), del Cap (cd. grandi rischi).

Secondo quanto previsto dallo stesso comma 1, deve trattarsi si controversie esclusivamente documentali, ossia che non richiedono alcuna attività istruttoria al di fuori di quella che si possa effettuare su documenti forniti dalle parti; diversamente, si duplicherebbe nella procedura il meccanismo di ricerca delle prove tipico del processo. Pertanto, l’Arbitro non può disporre perizie né ascoltare testimoni o assumere dichiarazioni orali. Può però sentire le parti nei casi di cui all’art. 11, comma 4, sui cui meglio infra.

 

Il comma 4 dell’art. 3 specifica che la domanda può avere ad oggetto anche la corresponsione di una somma di danaro. In tal caso, essa non deve superare i seguenti importi:

 

  1. a) per le controversie relative a  contratti  di  assicurazione

sulla vita ai sensi  dell’articolo  2,  comma  1,  del  codice  delle

assicurazioni:

      1) euro 300.000,00 se la controversia riguarda i contratti  del

ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e le prestazioni

oggetto del contratto siano dovute soltanto in caso di decesso;

      2) euro 150.000,00 se la controversia riguarda i contratti  del

ramo I, fermo quanto previsto dal numero  1),  e  i  contratti  degli

altri rami vita;

 

  1. b) per le controversie relative  a  contratti  di  assicurazione

contro i danni ai sensi dell’articolo 2, comma  3  del  codice  delle

assicurazioni:

      1) euro 2.500,00 se la  controversia  riguarda  il  diritto  al

risarcimento del danno per responsabilita’ civile ed e’ promossa  dal

terzo  danneggiato  titolare  di   azione   diretta   nei   confronti

dell’impresa di assicurazione del responsabile. Su tali  controversie

l’arbitro assicurativo decide ai sensi dell’articolo 11, comma 5;

    

 2) euro 25.000,00 in tutti gli altri casi.

 

Per le controversie di cui alla lettera b), n. 1, la norma si riferisce al diritto al risarcimento per responsabilità civile esercitato dal terzo danneggiato nei confronti dell’impresa come accade ad esempio in ipotesi di responsabilità sanitaria ma anche di rca. In tale ultimo caso, l’ipotesi da considerare è quella dell’azione ex art. 144 Cap (azione diretta del danneggiato), con esclusione di quella ex art. 149 (procedura di risarcimento diretto), che riconosce invece azione diretta al danneggiato nei confronti dell’impresa che assicura il suo stesso veicolo. Con l’ulteriore conseguenza che, in tale ultimo caso, il limite quantitativo non è 2.500,00 euro ma 25.000,00, secondo quanto previsto nel successivo n. 2 dello stesso comma.

 

I collegi dell’Arbitro assicurativo

Il lunghissimo art. 4 si occupa delle caratteristiche e della composizione dei collegi di cui si avvale l’Arbitro assicurativo. I componenti dei collegi sono nominati dall’Ivass con proprio provvedimento in modo da garantire “efficienza e tempestività nella definizione dei ricorsi”, rispettando le indicazioni di cui all’art. 141 bis del Cod. cons. , dedicato ad obblighi, facoltà e requisiti degli organismi ADR. Abbiamo già visto che sia l’art. 187.1 che il Dm fanno continuamente rinvio alle norme del Cod. Cons. relative agli organismi ADR. Anche il numero dei collegi è stabilito da Ivass in base al carico dei ricorsi e alla tipologia delle controversie.

 

Ciascun collegio è formato da 5 membri ed è composto:

 

  1. dal presidente e due membri scelti dall’IVASS;
  2. b) da un componente  designato  dall’associazione  di  categoria

delle imprese maggiormente rappresentativa a livello nazionale  e  da

un  componente  designato  congiuntamente   dalle   associazioni   di

categoria degli intermediari maggiormente rappresentative  a  livello

nazionale (…) La partecipazione  e’  determinata

in funzione della natura del soggetto  nei  cui  confronti  e’  stato

presentato il ricorso. Quando il ricorso e’ presentato nei  confronti

e  dell’impresa  e  dell’intermediario,  i   componenti   individuano

congiuntamente chi fra loro partecipa al collegio. Se  l’accordo  non

e’ raggiunto,  il  componente  e’  individuato  dal  presidente,  che

provvede in funzione della natura della  controversia  e  sulla  base

dell’interesse prevalente coinvolto.

 

  1. c) da  un  componente  designato  dal  Consiglio  nazionale  dei

consumatori e degli utenti, di cui all’articolo 136  del  codice  del

consumo e per le altre categorie di clienti, diversi dai consumatori,

da un  componente  designato  congiuntamente  dalle  associazioni  di

categoria maggiormente rappresentative  a  livello  nazionale  e  che

hanno svolto attivita’ continuativa nei tre anni precedenti. Soltanto

uno dei componenti partecipa al collegio che di volta in volta decide

sul ricorso. La  partecipazione  e’  determinata  in  funzione  della

categoria di appartenenza del cliente che ha presentato il ricorso.

 

 

E’ inoltre prevista la nomina di componenti supplenti con le stesse modalità innanzi indicate.

L’Ivass richiede ai soggetti indicati al comma 2, lett. b) e c) la designazione dei rispettivi componenti titolari e supplenti. Vedremo poi le norme di dettagli indicate nello schema del provvedimento Ivass in corso di approvazione.

 

Il presidente rimane in carica cinque anni, gli altri componenti

tre anni. Il mandato e’ rinnovabile una  sola  volta  nella  medesima

carica ed una sola volta in una carica diversa. Decorsi due anni  dal

termine del mandato, o dal suo rinnovo, i componenti  possono  essere

nuovamente nominati (comma 7).

 

I componenti del collegio sono scelti tra persone di  indiscussa

indipendenza e onorabilita’ e di specifica e comprovata competenza in

discipline  giuridiche,  assicurative,  finanziarie  o  tecniche   di

rilevanza in ambito assicurativo. Ai  fini  della  valutazione  della

professionalita’, i componenti sono scelti tra docenti  universitari,

magistrati   in   quiescenza,   professionisti   iscritti   in   Albi

professionali con anzianita’ di iscrizione di almeno  dodici  anni  e

dipendenti delle Autorita’ di vigilanza  cessati  dalle  funzioni  di

vigilanza (comma 8)

I successivi commi 9 e 10 prevedono cause ostative alla nomina e cause di incompatibilità; il comma 11 le cause di decadenza.

Il comma 12 impone la rigorosa regola della riservatezza in capo a tutti i componenti del collegio rispetto a dati, notizie e informazioni acquisiti nello svolgimento delle proprie funzioni, anche dopo la cessazione della carica. Ai componenti dei collegi spetta un compenso determinato dall ‘Ivass con suo provvedimento in misura fissa o variabile, tenendo conto del ruolo ricoperto e dell’attività svolta.

 

Funzionamento del collegio, attribuzioni del presidente e segreteria tecnica

Dopo la composizione dei collegi, il Dm descrive le regole di funzionamento degli stessi e le attribuzioni del presidente e della segreteria.

Le modalità di funzionamento del collegio, i poteri del presidente nella gestione delle attività, il quorum deliberativo sono stabiliti nell’art. 5, che prevede la possibilità che il collegio si riunisca, in caso di necessità, in videoconferenza.

L’attività di segreteria dell’Arbitro è svolta dall’Ivass che presumibilmente metterà a disposizione la sua struttura e le sue risorse umane. La segreteria svolge le attività di supporto del collegio, cura i rapporti con il pubblico, e gli adempimenti connessi alla rete Fin.Net.

 

Spese di procedura

L’art. 7 disciplina l’aspetto non secondario degli oneri da sostenere per accedere alla procedura, i costi a carico delle parti per aver adito l’Arbitro.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli utenti, l’importo è determinato con decreto di cui all’art. 4, comma 4, del D. Lgs 21 maggio 2018 n. 68. Quest’ultima disposizione prevede espressamente che con decreto ministeriale (originariamente era il Mise, oggi Mimit), su proposta dell’Ivass, siano determinate le modalità di contribuzione da parte degli utenti alle spese di attivazione della procedura. Di solito si tratta di oneri davvero minimi, ripetibili a fine procedura in caso di esito positivo. Quanto al contributo che imprese e intermediari sono tenuti a versare, gli importi sono stabiliti in misura di 200,00 euro per le prime e 100,00 euro per i secondi, salvo alcune decurtazioni specificate nel comma 4 in casi particolari.

 

Il procedimento innanzi all’Arbitro assicurativo

Venendo al procedimento, esso è descritto negli artt. 9 – 11 del decreto ministeriale.

La prima fase è quella di avvio. L’art. 8, comma 1 prevede che il procedimento prende avvio con ricorso. Quest’ultimo deve essere preceduto, pena la inammissibilità (art. 9, comma 1, lett. a), da un reclamo rivolto all’impresa o all’intermediario. Questi devono pronunciarsi “entro il termine previsto dalle disposizioni in materia di reclami emanate … con regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008”. Il termine, secondo quanto previsto nella normativa Ivass, è di 45 giorni.

Decorso inutilmente questo termine senza aver ricevuto riscontro oppure in caso di riscontro che non soddisfi le proprie aspettative, il soggetto presenta il ricorso all’Arbitro; il ricorso non può essere in ogni caso presentato decorsi 12 mesi dalla presentazione del reclamo, pena l’inammissibilità (art. 9, comma 1, lett. b).

E’ importante che il reclamo propedeutico alla presentazione del ricorso delimiti bene l’oggetto della controversia in quanto il ricorso introduttivo dovrà avere il medesimo oggetto (art. 8, comma 3), “salva la possibilità di formulare richiesta di risarcimento del danno, purché tale danno sia rappresentato nel ricorso come conseguenza immediata e diretta del comportamento evidenziato nel reclamo”. 

A tal proposito, è bene ricordare la definizione di reclamo fornita dal citato Reg. 24/2008:

“reclamo”: una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un’impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell’elenco annesso relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto» (art. 1, comma 2, lett. t) bis).

 

Il ricorso deve essere inoltrato in modalità telematica secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Ivass. Esso può essere presentato: a) dalla clientela direttamente; b) da un soggetto minuto di procura (non si richiedono particolari formalità, salvo ulteriori specifiche che eventualmente saranno indicate dal Ivass); c) da una associazione dei consumatori se il soggetto interessato è un consumatore (art. 8, comma 4). Al ricorso è allegata la documentazione a fondamento dello stesso, la prova della presentazione del reclamo e del pagamento del contributo innanzi citato. A parte i casi già sopra visti, il ricorso può essere dichiarato inammissibile in tutte le ipotesi elencate dall’art. 9; tra queste spicca sicuramente la mancanza degli elementi essenziali alla delimitazione della materia del contendere quali l’oggetto, il contratto di assicurazione stipulato, la domanda e l’esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, le richieste.

 

Come si svolge il procedimento davanti all’Arbitro assicurativo?

Incardinata la procedura, la segreteria notificherà il ricorso all’impresa e/o all’intermediario; questi ultimi, entro 40 giorni dalla ricezione, trasmettono alla segreteria una prima memoria di controdeduzione utile alla decisione del ricorso (Art. 10, comma 1). La segreteria trasmette nei successivi 5 giorni la memoria così ricevuta al ricorrente che, entro i successivi 20 giorni, può inoltrare una memoria di replica che la segreteria trasmetterà di nuovo all’impresa e all’intermediario nei successivi 5 giorni; infine, questi ultimi, entro 20 giorni potranno ancora presentare una ulteriore memoria di controreplica. “Con le memorie di replica e controreplica non possono essere proposte domande nuove o nuove eccezioni procedurali e di merito sulle circostanze del ricorso non contestate con la memoria di controdeduzione”. Tutti i termini sono perentori.

Come è evidente, in coerenza con quanto indicato dall’art. 3, comma 3, le controversie sono documentali. Lo scambio di carteggio serve al collegio per formulare la sua decisione, salva la possibilità di sentire le parti nei casi indicati dall’art. 11, comma 4 (art. 3, comma 3, cit.).

Una volta formato il fascicolo, la segreteria lo rimette al collegio dandone comunicazione alle parti (art. 11, comma 1). Il collegio, sulla base di tutti i documenti ricevuti, adotta la sua decisione a maggioranza entro 90 giorni. Nelle controversie di cui all’art. 3, comma 4, lett. b), n. 1, e, su concorde richiesta delle parti, in tutti gli altri casi di cui all’art. 3, comma 4, “il collegio, se ritiene accertato il diritto, liquida il danno o determina la prestazione dovuta, secondo equità, sulla base degli elementi a tal fine forniti dalle parti” (comma 4).

 

La decisione deve essere motivata. Il collegio può formulare proposte conciliative (con le modalità indicate nel comma 6). Il collegio può altresì dichiarare l’estinzione, l’improcedibilità, la cessazione della materia del contendere secondo quanto previsto nel comma 7 dell’art. 11. L’inammissibilità viene dichiarata altresì qualora siano richiesti accertamenti istruttori che il collegio non ha il potere di disporre. A conclusione del procedimento, la segreteria comunicherà alle parti la decisione assunta dal collegio (comma 9).

Tra i casi di improcedibilità del ricorso si ricorda l’ipotesi prevista nell’comma 7, lett b) dell’art. 11: la proposizione di una domanda giudiziale successivamente alla presentazione del ricorso davanti all’Arbitro o l’instaurazione di altra procedura Adr. Ovviamente, non avrebbe senso investire l’Arbitro se si è già fatto ricorso all’autorità giudiziaria. In mancanza di preclusioni, non pare ci sia impedimento alla presentazione del ricorso il fatto che il soggetto abbia presentato un reclamo all’Ivass, ai sensi del Reg. 24/2008, decorsi i 45 giorni dalla presentazione del reclamo all’impresa. E’ evidente che i due strumenti hanno finalità differenti, sebbene vi sia da verificare i possibili punti di contatto tra i contenuti dei due atti. Altro aspetto che dovrà essere verificato su campo.

 

La decisione dell’Arbitro assicurativo

Sebbene la decisione finale del collegio non sia vincolante, il decreto ha previsto delle conseguenze di non poco rilievo in caso di inadempienza dell’impresa e dell’intermediario.

L’art. 12 prevede che l’impresa e l’intermediario hanno 30 giorni dalla comunicazione della decisione per dare esecuzione alla stessa. “La mancata comunicazione dell’avvenuto adempimento equivale a inadempienza” (comma 1). Ciò comporta come conseguenza la pubblicazione dell’inottemperanza sul sito internet dell’Arbitro per la durata di 5 anni, nel rispetto della privacy. Tale misura appare evidentemente finalizzata ad arrecare discredito all’impresa e all’intermediario che rischiano di restare gravemente lesi nella loro immagine commerciale. Inoltre, impresa e intermediario sono tenuti a pubblicare anche sul loro sito internet notizia dell’inadempimento, dando prova alla segreteria di aver effettuato questo incombente. Ancora una volta si rinvia alle disposizioni tecniche di Ivass per i dettagli. Si può chiedere ed ottenere la cancellazione della pubblicazione prima del decorso dei 5 anni qualora sia intervenuta una sentenza definitiva dell’autorità giudiziaria favorevole all’impresa o all’intermediario oppure qualora questi ultimi abbiano comunicato l’adempimento integrale della decisione ancorché tardiva o il raggiungimento di un accordo documentato tra le parti. 

 

Il rinvio alle disposizioni tecniche e di attuazione

L’art. 13 del decreto, l’ultimo del testo, dispone che entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso l’Ivass dovrà adottare disposizioni tecniche e attuative di dettaglio relative a:

 

  1. a) adesione all’arbitro assicurativo;
  2. b) procedura di selezione e nomina dei componenti del collegio;
  3. c) modalita’ tecniche ed operative di svolgimento delle riunioni

del collegio;

  1. d) attivita’ della segreteria tecnica;
  2. e) adempimenti per  la  presentazione  del  ricorso  all’arbitro

assicurativo;

  1. f) adempimenti successivi alla decisione;
  2. g) pubblicita’ dell’inosservanza della decisione.

“L’operativita’   dell’arbitro   assicurativo   e’   dichiarata dall’IVASS con proprio provvedimento, da pubblicarsi sul proprio sito internet, a conclusione di quanto previsto al comma 1, e comunque non oltre  il  termine  di  cinque   mesi   dalla   pubblicazione   delle disposizioni tecniche ed attuative di cui al comma 1” (comma 2).

 

L’art. 14 contiene disposizioni finali tra cui l’obbligo per l’Ivass di pubblicare una relazione annuale sulla attività svolta dall’Arbitro.

 

© Annunziata Candida Fusco Annunziata Candida

 

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