Come previsto dall’art. 13 del Dm. 215/2024, entro 4 mesi dall’entrata in vigore del decreto, l’Ivass è tenuta ad adottare le disposizioni tecniche e attuative utili ad integrare la disciplina regolamentare.
A tal fine, il 6 marzo scorso è stato pubblicato sul sito dell’Autority lo schema di provvedimento oggetto di pubblica consultazione fino al prossimo 5 aprile: tutti i soggetti interessati potranno presentare osservazioni, commenti, proposte di modifiche o integrazioni che Ivass valuterà, senza impegno, prima della stesura definitiva. Salvo successive modifiche e integrazioni nel corso del tempo. Il documento è disponibile al seguente link https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/pubb-cons/2025/01-pc/index.html.
L’articolato dell’emanando provvedimento è preceduto da una relazione che illustra punto per punto il piano di attuazione ad incastro con le norme regolamentari.
Ricordiamo cosa prevede l’art. 13 del Dm: l’Ivass dovrà adottare disposizioni tecniche e attuative di dettaglio quanto a:
a) adesione all’arbitro assicurativo;
b) procedura di selezione e nomina dei componenti del collegio;
c) modalita’ tecniche ed operative di svolgimento delle riunioni del collegio;
d) attivita’ della segreteria tecnica;
e) adempimenti per la presentazione del ricorso all’arbitro assicurativo;
f) adempimenti successivi alla decisione;
g) pubblicita’ dell’inosservanza della decisione.
Come già visto nei precedenti contributi
il Dm si inserisce nel solco sia della normativa europea sulle ADR che del Codice di consumo, introducendo una specifica procedura nell’interesse dei clienti nel settore assicurativo. Senza ripetere considerazioni già svolte, rinviando alla lettura integrale del testo pubblicato dall’Ivass, si può sicuramente evidenziare alcuni aspetti.
Nel paragrafo 1, ad esempio, ci viene ricordato che la procedura è improntata a criteri di agilità ed economicità. Essa, infatti, è attivabile direttamente dal cliente, senza l’assistenza di avvocati, ed a costi davvero minimi: “per la presentazione del ricorso è richiesto il versamento di un contributo di venti euro, come determinato con decreto del 31 agosto 2021 dal Ministro dello Sviluppo Economico (…) che sarà rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza con accoglimento in tutto o in parte del ricorso”.
Poiché la procedura è interamente digitalizzata, saranno realizzati un sistema informatico e un sito internet dedicati, con benefici in termini di tempo ed efficienza dell’intero iter procedimentale e con la predisposizione di un portale per la presentazione del ricorso.
Se si guarda lo schema di provvedimento, al paragrafo 6, intitolato Adempimenti per la presentazione del ricorso all’Arbitro Assicurativo, si parla del sito, del portale, della guida per l’utente, delle modalità di presentazione del ricorso e di tutte le indicazioni essenziali utili all’invio.
Interessante il punto 6.4:
“Qualora sussistano distinti e specifici motivi di doglianza nei confronti di un’impresa e di uno degli intermediari di cui alle precedenti lettere b), e c), il ricorso può essere indirizzato ad entrambi a condizione che verso ciascuno sia stato presentato previo reclamo”.
Quindi è possibile un ricorso unico nei confronti di impresa e intermediario, entrambi coinvolti nella controversia, purché siano stati precedentemente presentati distinti reclami.
Il punto 2 della relazione è dedicato alla adesione delle imprese e degli intermediari all’Arbitro assicurativo (successivo paragrafo 2). Senza dilungarci molto, visto quanto già detto nei precedenti scritti, qui l’Ivass precisa che, ferma l’obbligatorietà dell’adesione, imprese e intermediari “con sede legale o residenza in uno Stato SEE, operanti in Italia in libera prestazione di servizi, possono tuttavia scegliere di aderire ad altro sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, (i) a condizione che nel Paese di origine esista un tale sistema aderente alla rete FIN-NET e (ii) previa comunicazione all’IVASS da effettuarsi in conformità a quanto previsto dallo schema di disposizioni attuative”.
Il paragrafo 3 dello schema è dedicato alla procedura di selezione e nomina dei componenti del collegio. Per i componenti di propria spettanza, presidente e due membri (art. 4, comma 2, Dm), l’Ivass pubblica sul suo sito e sul sito dell’Arbitro “un avviso contenente modalità e termini per la presentazione delle candidature, richiedendo ai candidati la compilazione di un format attestante il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 4, commi 8, 9 e 10 del regolamento ministeriale”.
Per la designazione dei membri indicati dalle associazioni ex art. 4, comma 2, lett. b) e c) del Dm, è indispensabile acquisire attestazioni sulla verifica dei requisiti richiesti dal decreto.
Il paragrafo 4 prevede che la convocazione del collegio avvenga in via telematica e ribadisce la possibilità che le riunioni si tengano in videoconferenza, in caso di necessità ex art. 5, comma 3 del regolamento, anche se non si specificano quali siano questi casi, quindi le ipotesi rimangono aperte.
4.5 Nei casi di necessità cui all’articolo 5, comma 2 del regolamento ministeriale, le riunioni possono svolgersi mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti affrontati nel corso della riunione stessa, dandone conto nel relativo verbale.
Il paragrafo 4.8 detta norme di dettaglio.
4.8 Il Presidente coordina l’attività del collegio al fine di garantirne la funzionalità e
sovraintende al regolare svolgimento del procedimento. A tal fine, egli: a) segnala alla segreteria ogni eventuale causa di incompatibilità, impedimento o conflitto di interessi di cui venga a conoscenza direttamente, nel caso in cui non vi provveda il componente interessato; b) richiama per iscritto i componenti qualora rilevi inefficienze nello svolgimento delle relative attività, con particolare riguardo alla qualità delle decisioni o al rispetto dei termini di consegna delle stesse; c) segnala all’IVASS ogni circostanza che possa determinare la decadenza o la revoca del componente, fra cui la concorrenza in capo ad esso di altri incarichi che non consentano l’efficace adempimento degli obblighi connessi alla carica; d) esercita funzioni di indirizzo sulla segreteria tecnica; e) ove ritenuto opportuno, anche in relazione ad esigenze di funzionalità del sistema dispone riunioni supplementari presiedute dal membro supplente di cui al sotto-paragrafo 4.6; f) accerta l’esito della votazione e sottoscrive la decisione.
Il paragrafo 5 descrive i compiti della segreteria tecnica dell’Arbitro assicurativo, la quale è “l’unità organizzativa dell’IVASS che svolge l’attività di supporto a quest’ultimo”, come spiegato nella relazione introduttiva. “Viene attribuito alla segreteria tecnica il compito di provvedere all’informativa al pubblico in merito attività dell’Arbitro Assicurativo, curando in particolare l’aggiornamento del relativo sito istituzionale con riguardo all’alimentazione dell’archivio elettronico con la pubblicazione delle decisioni più rilevanti, alla pubblicazione della notizia dell’inadempimento delle decisioni da parte delle imprese e degli intermediari e alla pubblicazione della Relazione annuale sull’attività svolta dall’Arbitro Assicurativo”.
La parte dedicata alla presentazione del ricorso è contenuta nel paragrafo 6 che aggiunge qualche dettaglio rispetto a quanto prescritto nell’art. 8 del Dm. Interessante che la disposizione richiami, nel parlare dello scambio delle memorie e della documentazione correlata al ricorso, il rispetto del principio del contraddittorio.
L’impresa o l’intermediario diretti destinatari del ricorso, per garantire il contraddittorio, trasmettono agli intermediari iscritti nelle sezioni C) o E), coinvolti nella controversia, il ricorso e le eventuali memorie di replica ed acquisiscono dagli stessi ogni documentazione pertinente, nonché le loro difese rispetto alla questione oggetto del ricorso. I documenti così acquisiti vengono trasmessi alla segreteria tecnica dall’impresa o dall’intermediario diretti destinatari del ricorso; gli stessi forniscono comunque prova di essersi attivati nel caso in cui non siano riusciti a contattare i soggetti coinvolti nella controversia o questi non abbiano fornito elementi.
Il paragrafo 7 è dedicato agli adempimenti successivi alla decisione.
L’esecuzione della decisione deve essere comunicata alla segreteria tecnica: la disposizione di attuazione specifica che la comunicazione può avvenire anche per il tramite delle associazioni di categoria o di appartenenza (7.1). Il rimborso e il versamento dei contributi da versare ad opera delle parti sono effettuati con le modalità indicate sul sito internet dell’Arbitro.
Le parti possono chiedere la correzione materiale di errori contenuti nella decisione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della stessa. “Le decisioni più rilevanti adottate dal collegio, individuate dal Presidente, sono pubblicate sul sito internet dell’Arbitro Assicurativo ad opera della segreteria tecnica” (7.5). Rispetto alle conseguenze connesse all’inosservanza delle decisioni, a parte quanto già detto dall’art. 12 del Dm, il paragrafo 9 prevede che saranno indicate ulteriori modalità operative sul sito internet dell’Arbitro. I parr. 9.2 e 9.3 prevedono una operatività differenziata delle disposizioni tecniche e attuative: quelle dei par. 2.1 e 3 sono immediatamente operative alla data di emanazione del provvedimento Ivas; tutte le altre disposizioni “si applicano a partire dalla data di avvio dell’operatività dell’Arbitro Assicurativo, dichiarata dall’IVASS con proprio provvedimento pubblicato sul sito internet dell’Istituto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13, comma 2 del regolamento ministeriale”.
Verificheremo successivamente al 5 aprile se lo schema di provvedimento sarà confermato o l’Ivass recepirà qualche suggerimento di modifica tra quelli presentati e resi noti.
© Annunziata Candida Fusco