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EQUO COMPENSO: PROSPETTIVE E ASPETTATIVE A TRE ANNI DALLA NASCITA

EQUO COMPENSO: PROSPETTIVE E ASPETTATIVE A TRE ANNI DALLA NASCITA

A tre anni dal varo della legge sull’equo compenso, credo sia possibile una riflessione, seppure breve, sulla tortuosa e tormentata evoluzione che l’istituto ha avuto fin dall’inizio, al fine di verificare, oggi, quale applicazione sia possibile e quali evoluzioni si prospettano.

Mi piace sempre mettere ordine laddove le norme (mi) creano un po’ di confusione.

Rinviando a successivi approfondimenti, ripercorriamo brevemente la storia di una riforma tanto attesa e sospirata, ancora carica di notevoli aspettative.

 

Equo compenso avvocati

L’equo compenso è stato pensato primariamente per gli avvocati, su impulso forte del CNF che ha tanto contribuito alla sua nascita. L’ art. 19 quaterdecies, comma 1, D. L. 16 ottobre 2017 n. 148 Testo del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 242 del 16 ottobre 2017), coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172, recante: “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie”, introduceva infatti l’art. 13 bis (equo compenso e clausole vessatorie) nella legge 31 dicembre 2012 n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), regolamentando per la prima volta lo sperequato rapporto tra committenze forti e loro legali.

 

Altre professioni regolamentate

Sennonchè, per placare il legittimo malcontento degli altri professionisti, si corse subito ai ripari e, come regalo di Natale, per fortuna si estese l’istituto a tutte le altre professioni: l’art. 19 quaterdecies fu infatti arricchito di altri commi grazie all’art. 1, comma 488, l. 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 – GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017 – Suppl. Ordinario n. 62).

Il comma 2 dell’art. 19 quaterdecies prevede perciò che “le disposizioni di cui all’art. 13 bis … si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all’art. 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo 13 bis sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 …”.

I professionisti di cui alla citata legge sono tutti quelli previsti dal Titolo III del Libro V del Codice Civile, ossia i professionisti autonomi, iscritti o non iscritti in ordini o collegi.

La norma, che a mio avviso, non brilla per chiarezza, ebbe il pregio di disinnescare una evidente discriminazione tra professionisti e professionisti.

Equo compenso e professioni non protette

Di fatto, però, la discriminazione rimane, se si considera che il grandissimo stuolo di professionisti non facenti parte delle categorie regolamentate, ossia non iscritti in ordini o collegi, sono privi di parametri ministeriali sui compensi e, pertanto, risultano tagliati fuori dalle concertazioni con il Ministero. Almeno per ora. Almeno fino a quando il Ministro non deciderà di aprire un altro canale di comunicazione anche con tali altri soggetti, una volta sistemate le spinose questioni aperte che ancora gravitano intorno all’equo compenso ed oggetto di dialogo con le rappresentanze delle categorie ordinistiche.

Del resto, anche i professionisti non iscritti in ordini o collegi gioveranno di quanto si definirà per quelli iscritti. Il comma 2 dell’art. 19 quaterdecies è chiaro in tal senso: le disposizioni di cui all’art. 13 bis si applicano, in quanto compatibili, a tutti i professionisti.

 

Equo compenso e pubblica amministrazione.

 

Il comma 3 dello stesso art, 19 quaterdecies cit. ha poi previsto che la pubblica amministrazione “garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore …”

Sebbene inizialmente si sia accolta con enorme entusiasmo la norma siffatta, ritenendo che essa finalmente potesse mettere fine alle annose e umilianti storie di professionisti a servizio di enti pubblici a costo zero o con il solo ritorno di immagine,  si è dovuto, purtroppo, constatare che non bastava una norma scritta un po’ frettolosamente per porre fine alla vituperata abitudine di aggirare l’ostacolo, soprattutto a causa del persistente orientamento di una certa giurisprudenza amministrativa che continua ad avallare convenzioni a cifre simboliche (un euro, per intenderci).

Equo compenso e parametri ministeriali

Il comma 487 dello stesso art. 1, l. 205/ 2017, aggiustò anche un pochino il comma 2 dell’art. 13 bis, prevedendo che l’equo compenso fosse oltre che “proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto”, anche “conforme ai parametri previsti dal regolamento del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell’ar.t 13, comma 6”, piuttosto che essere semplicemente adottato “tenuto conto dei parametri …”. Ritocchino di non poco conto, come sanno tutti gli interessati, in quanto se il tener conto è una maglia troppo larga da cui qualcosa sempre sfugge, imporre la conformità significa dettare una stretta adesione a criteri prestabiliti, sebbene in parte oscillanti in una forbice lasciata alla discrezionalità del magistrato.

Tavolo Tecnico presso il Ministero di Giustizia

Con Decreto ministeriale 27 giugno 2019 veniva istituito il Tavolo tecnico in tema di equo compenso relativo alle professioni ordinistiche. La prima riunione si è tenuta il 3 luglio 2019. Il decreto prevedeva la chiusura dei lavori al 31 dicembre 2019, ma il termine sicuramente non era perentorio e difatti i lavori sono ancora in corso.

Il Tavolo ha il limite di ospitare, per ora, solo i rappresentanti delle professioni protette, sebbene sia stato detto da più parti che i benefici saranno in favore di tutte le professioni, in quanto anch’essi compatibili, si intende.

Come ha chiarito, all’epoca, il Ministro Bonafede, la questione “non è solo economica ma chiama in causa la dignità e il rispetto del lavoro dei professionisti a sostegno dei cittadini e della società. Intendiamo imprimere un’accelerazione rispetto al passato per garantire l’effettività della normativa in materia. Vogliamo dare un messaggio concreto dell’intensa operatività con cui il ministero affronta questa tematica. Si può affermare che questo Tavolo è il cervello, ovvero l’unica sede a cui spetta l’elaborazione di questa materia a vantaggio di tutte le professioni”.

Equo compenso e monitoraggio avvocati

Il 2 luglio 2019, il Ministro Bonafede ed il CNF, in persona dell’allora Presidente Andrea Mascherin, firmavano il Protocollo d’intesa che istituiva il Nucleo centrale di monitoraggio della disciplina dell’equo compenso. Il Nucleo centrale ha sede presso il Ministero di Giustizia ed è composto da tre rappresentanti del Ministero nonché dal Presidente del CNF e dal un altro consigliere nazionale. Il Nucleo è presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario da lui delegato.

Il CNF promuove poi, grazie ai Consigli degli ordini degli avvocati, la creazione di una rete di monitoraggio su tutto il territorio nazionale. Le funzioni del Nucleo centrale e dei nuclei locali sono dettagliatamente descritte nel decreto. In sintesi si tratta di sorvegliare sull’applicazione della legge e segnalare trasgressioni e disfunzioni, ma anche denunciare all’AGCM comportamenti delle imprese non conformi alla nuova normativa e proporre iniziative legislative in materia di equo compenso.

 

Equo compenso ed RTP (Rete Professioni Tecniche)

 

Il 15 luglio 2020 viene firmato il Protocollo di intesa tra Ministero della Giustizia e RTP (Rete professioni tecniche), il quale, al pari di quello previsto per gli avvocati, istituisce il “Nucleo centrale di monitoraggio della disciplina dell’equo compenso per le professioni tecniche vigilate dal Ministero della giustizia”. “Il compito del Nucleo, istituito presso il dicastero di via Arenula, è quello di monitorare la corretta applicazione della disciplina in materia di equo compenso per le professioni tecniche, con esclusivo riferimento agli Ordini aderenti alla rete soggetti alla vigilanza del Ministero della giustizia”.

Per il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede “un compenso che non sia equo lede la dignità del professionista e, inoltre, genera pericolose ricadute sul mercato e in termini di concorrenza” (dal comunicato stampa RPT). Anche in questo caso si prevede la creazione di nuclei territoriali di monitoraggio con la collaborazione di ordini e collegi.

Quale equo compenso? Liberi professionisti e ristori.

Ma la riforma e le buone intenzioni rischiano di rimanere davvero lettera morta se, fatta una riforma con una mano, ci si dimentica di attuarla con l’altra.

Così, lasciando da parte la questione aperta delle professioni non protette; tralasciando per il momento la situazione dei professionisti che lavorano per le p.a. ancora a costi irrisori con l’avallo del Tar; in attesa che si possano aggiornare i parametri e adeguare i compensi; cosa dire delle trancianti omissioni a discapito dei professionisti operate dai vari cd. Decreti Ristori sfornati nell’ultimo periodo di emergenza sanitaria?

Sia i rappresentanti della giovane avvocatura (ma anche di quella meno giovane), sia i rappresentanti delle altre professioni protette, lamentano i rischi connessi a scelte poco felici compiute dal Governo a sostegno delle imprese, ma a discapito dei professionisti che le assistono in questo periodo di crisi così caldo (commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, tecnici di vario genere). Ebbene sì: proprio loro, oberati da incombenze e incombenti per conto delle loro clienti – imprese, rischiano di lavorare il doppio per essere pagati la metà. Proprio a loro si chiede di stringere ancora di più i denti. E intanto continuano a non ricevere contributi o altre forme di sostegno.

Ancora una volta, nelle parole degli avvocati e dei professionisti tecnici si leva alto il grido, che si teme rimanga inascoltato, inequivocabilmente diretto a quelle stesse istituzioni che difficilmente riescono a reggere l’ago della bilancia con il giusto peso e la giusta misura.

 

(si vedano per tutti i seguenti contributi:

Equo compenso? No, tagliato.

http://ildubbiopush.ita.newsmemory.com/?publink=0dd011e73_13438c8;

La rete professioni tecniche scrive a Conte: Basta escludere i liberi professionisti dai ristori.

http://www.reteprofessionitecniche.it/la-rete-professioni-tecniche-scrive-conte-basta-escludere-liberi-professionisti-dai-ristori/;

Equo compenso, il Ministero della Giustizia segnalerà le violazioni all’AntitrustRete Professioni Tecniche: ‘per il superbonus 110% i general contractors coinvolgono i professionisti pagandoli meno del dovuto

https://www.edilportale.com/news/2020/11/professione/equo-compenso-il-ministero-della-giustizia-segnaler%C3%A0-le-violazioni-all-antitrust_79500_33.html).

 

© Annunziata Candida Fusco