Fare Avvocatura: valore pubblicistico di una libera professione

Principi costituzionali di una professione

Sebbene mi sia interrogata spesso, lungo la mia carriera professionale, su che cosa voglia dire fare l’avvocato, la domanda mi si ripresenta oggi sotto nuova vesta. Forse perché negli anni sono cambiate tante coordinante nell’ambito dell’esercizio di questa antica professione o forse anche perché negli anni è cambiato il mio modo di esercitare questa professione. E quindi, ecco che la domanda si affaccia in una veste leggermente diversa. Che cosa vuol dire fare avvocatura?

Già, perché spesso si dice che non siamo quello che facciamo ed è più corretto dire faccio l’avvocato, non sono avvocato. Direi che questo è corretto fino ad un certo punto. Perché se è vero che dire essere avvocato potrebbe far pensare ad una identificazione della mia personalità con un ruolo, il che da un punto di vista di crescita umana e spirituale non è una cosa tanto positiva, dall’altro c’è da dire che se si sceglie un lavoro per vocazione, la vocazione diventa un habitus e quell’habitus è un modo di essere, una postura rispetto alla vita, un modo tra i tanti attraverso cui io esprimo la mia personalità, io realizzo i miei valori, io mi metto al servizio degli altri (l’art. 82, comma 2, cpc parla di “ministero” del difensore e ministero, etimologicamente, contiene in sé il concetto di servizio). E allora, se scelgo la seconda ipotesi (faccio l’avvocato), posso anche arrivare a chiedermi, come di fatto mi accade da quando sono diventata più “matura”, se anche una professione legale possa diventare una professione d’aiuto, una professione in cui è la persona al centro e non la sua posizione; una professione in cui la cura olistica della persona avviene attraverso l’accudimento (non semplicemente l’istruzione) di una pratica legale. A chi sostiene che forse questo è possibile solo  in alcuni segmenti della professione, solo in alcune materie, quali quelle connesse ai diritti umani o al diritto di famiglia, rispondo che invece è possibile sempre, basta volerlo.

 

Una professione di rilevanza costituzionale

Da anni si discute, in ambito forense, di inserire un chiaro riferimento alla indispensabilità del ruolo dell’avvocato in Costituzione, dato che, come noto, un riferimento esplicito manca (si vedano sul punto delle varie proposte di riforma costituzionale dell’art. 24 e/o dell’art. 111 C).

Se da un lato gli artt. 104, co. 5, 106, co. 3 e 135, co. 2 e co. 6, Cost. prevedono esplicitamente la figura dell’avvocato all’interno di organi/poteri costituzionali (CSM/Corte Costituzionale), il riferimento normativo costituzionale all’avvocato, sebbene implicito e indiretto, rimane l’art. 24, relativo al diritto di difesa.

Art. 24 Costituzione

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi (comma 1)

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (comma 2)

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione (comma 3)

 

Se il diritto di difesa in giudizio è riconosciuto come diritto inviolabile (art. 2 C), la difesa tecnico-giuridica è lo strumento “irrinunciabile” attraverso il quale detto diritto si compie. E l’avvocato difensore diventa il tramite tra la tutela dei diritti e il potere giurisdizionale dinanzi al quale quei diritti chiedono protezione.

Se il diritto di difesa è “inviolabile”, ciò vuol dire che esso condivide la natura degli altri “diritti inviolabili dell’uomo”, attraverso cui si realizza la sua personalità secondo lo schema descritto dall’art. 2 Cost. cit. La previsione che tale diritto di difesa sia costituzionalmente garantito anche ai non abbienti a spese dello Stato (comma 3, cit.) rafforza l’idea che si tratti di un diritto irrinunciabile, come tutti i diritti inviolabili.

La giurisprudenza della Corte Costituzionale, a partire da quella più risalente, ha spiegato cosa voglia dire che il diritto di difesa è diritto “irrinunciabile” e come si possa conciliare questo principio con il fatto che l’ordinamento giuridico consente l’auto-difesa (la possibilità, in alcuni e ben precisi casi, di stare in giudizio personalmente: v. ad es. l’art. 82, co. 1, cpc); all’interno del più ampio contesto di definizione del diritto di difesa, la Corte ha speso parole categoriche sul ruolo indefettibile dell’assistenza tecnica in giudizio, facendo emergere quella che viene definita la funzione pubblicistica dell’avvocatura (funzione sociale), ferma restando la sua natura di libera professione.

 Valga una precisazione: sebbene la Corte si sia pronunciata prevalentemente in materia di difesa nell’ambito del processo penale, i suoi enunciati assumono portata generale.

“Per il nostro ordinamento positivo, il diritto di difesa nei procedimenti giurisdizionali si esercita, di regola, mediante l’attività o con l’assistenza del difensore, dotato di specifica qualificazione professionale, essendo limitata a controversie ritenute di minore importanza ovvero a procedimenti penali per reati cosiddetti bagatellari la possibilità che la difesa venga esercitata esclusivamente dalla parte” (…) “Il cosiddetto «rifiuto del processo» e della giustizia del nostro Stato è un atteggiamento tutto politico di alcuni imputati, che di per sé non può assumere alcun rilievo formale rispetto al corso, alle forme, alle garanzie ed all’attuazione anche coercitiva della giustizia penale. Nella logica dell’ordinamento giuridico, rifiuto di difendersi e volontà di autodifendersi sono ugualmente qualificabili come scelte, non importa se attive o negative, concernenti il modo di avvalersi dei diritti inviolabili e irrinunciabili, che l’ordinamento (indipendentemente dagli atteggiamenti verso di esso) ricollega alla formale posizione di imputato. Né l’uno né l’altro tipo di scelta è pregiudicato dalla nomina obbligatoria del difensore d’ufficio, posto che questa non incide in nessun modo sulla partecipazione (o non partecipazione) dell’imputato al processo, non ne impegna la personalità, ed è in ogni caso preordinata alla completezza del contraddittorio processuale, nell’interesse dell’imputato stesso ed in modi che, pur non definiti da norme processuali vincolanti, non possono non tenere conto delle scelte defensionali del vero titolare del diritto di difesa, appunto l’imputato” (Corte Cost. n. 125/1979, storica sentenza sul rifiuto del processo e diritto di difesa).

 

“Per cogliere il significato e la portata del diritto della difesa, con tanta energia proclamato dalla Costituzione come inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, è necessario porre in relazione il diritto stesso con il riconoscimento del diritto, per ogni cittadino enunciato nella prima parte del medesimo art. 24, di potere agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. In questo modo si rende concreto e non soltanto apparente il diritto alla prestazione giurisdizionale, che è fondamentale in ogni ordinamento basato sulle esigenze indefettibili della giustizia e sui cardini dello Stato di diritto. II diritto della difesa, pertanto, intimamente legato alla esplicazione del potere giurisdizionale e alla possibilità di rimuovere le difficoltà di carattere economico che possono opporsi (come si è detto nel comma 3o dello stesso art. 24) al concreto esercizio del diritto medesimo, deve essere inteso come potestà effettiva della assistenza tecnica e professionale nello svolgimento di qualsiasi processo, in modo che venga assicurato il contraddittorio e venga rimosso ogni ostacolo a far valere le ragioni delle parti”(Corte Cost. 8 marzo 1957, n. 46).

 

Dalla inviolabilità ed irrinunciabilità del diritto di difesa alla affermazione della natura pubblicistica della professione forense, nonostante la natura privatistica e libera della stessa (CNF, 2018), il passo è breve.

Aggiungo che da tutto quanto detto deriva anche che la funzione sociale dell’avvocato non si esaurisce soltanto all’interno della dinamica processuale, essendo per sua vocazione svolta anche prima (del) e fuori dal processo tutte le volte che il professionista apporta il suo contributo e il suo impegno per la salvaguardia di diritti costituzionalmente garantiti.

Senza dilungarci sulla normativa unionale e sulla giurisprudenza della Corte Edu, ricordiamo soltanto quanto espresso in un passaggio di una nota Risoluzione del Parlamento europeo sulle professioni legali, alle quali, con l’avallo della Corte di Strasburgo, si riconosce “funzione cruciale […] in una società democratica al fine di garantire il rispetto dei diritti fondamentali, lo stato di diritto e la sicurezza nell’applicazione della legge, sia quando gli avvocati rappresentano e difendono i clienti in tribunale che quando danno parere legale ai loro clienti”.

 

Un esempio memorabile

Nel 1976 iniziava a Torino il processo contro le Brigate Rosse: gli imputati rinunciarono agli avvocati di fiducia come atto di protesta contro le istituzioni: Maurizio Ferrari, a nome di tutti gli imputati, lesse un comunicato: “Gli imputati non hanno niente da cui difendersi. Mentre al contrario gli accusatori hanno da difendere la pratica criminale antiproletaria dell’infame regime che essi rappresentano. Se difensori, dunque, devono esservi, questi servono a voi egregie eccellenze. Per togliere ogni equivoco revochiamo perciò ai nostri avvocati il mandato per la difesa e li invitiamo, nel caso fossero nominati d’ufficio, a rifiutare ogni collaborazione con il potere […]”.

Furono, pertanto, nominati dei difensori d’ufficio, ma gli imputati fecero sapere che “qualora i difensori accettassero la nomina saranno ritenuti come collaborazionisti del regime, con le conseguenze che ne potranno derivare”. Tutti i difensori d’ufficio rimisero il mandato e la Corte d’Assise nominò quale difensore d’ufficio, come da procedura allora consentita, il presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Torino, l’avv. Fulvio Croce, con potere di nomina di altri avvocati.  Il 28 aprile 1977 l’avv. Croce fu assassinato con 5 colpi di pistola: l’omicidio fu rivendicato dalle BR mediante una telefonata al giornale “La Stampa”.

Questa la motivazione che accompagnava il conferimento della Medaglia d’Oro al valor civile alla memoria dell’avv. Croce: “Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati e procuratori di Torino, si distingueva, nell’assolvimento dell’incarico, per il profondo impegno, l’appassionata dedizione e l’alto senso morale. In un momento particolarmente delicato per l’integrità delle istituzioni repubblicane, noncurante delle minacce di morte ricevute, procedeva egualmente, onde non rallentare il corso di un processo, alla nomina dei legali d’ufficio per gli appartenenti ad una pericolosa organizzazione eversiva, dimostrando grande coraggio e assoluta fiducia nella forza della legge. Cadeva vittima di un vile attentato, sacrificando la vita in difesa dello Stato democratico. Torino, 28 aprile 1977”. (fonte: https://www.ordineavvocatitorino.it/ordine/fulvio-croce).

A corollario di quanto fin qui detto, mi viene da ricordare un altro principio importantissimo enunciato a proposito della professione forense, a cui voglio solo accennare e sui cui si ritornerà in altro momento: l’indipendenza dell’avvocato (artt. 2, 3, 4, l. 247/2021; artt. 9, 23, 24, CDF). Indipendenza da cosa? Indipendenza da chi?

 

Avvocato costituzionalista e professionalità legislativa dell’avvocato.

Nel numero 1/2025 della Rivista scientifica Gruppo di Pisa – Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia Costituzionale, è apparso un pregevole contributo dal titolo “Esiste l’avvocato costituzionalista?” (autore: Matteo Milanesi), in cui si tratteggia la figura di nicchia dell’avvocato specializzato in diritto costituzionale, una specializzazione non contemplata tra quelle previste dal DM 144/2015 (sulle specializzazioni forensi), il cui ruolo si esplica in due contesti ben precisi che fisiologicamente richiedono un profilo professionale molto elevato: i procedimenti dinanzi alla Corte Costituzionale, per i quali le parti stanno in giudizio a mezzo del difensore (l. 87/1953), e il giudizio a quo nell’ambito dei giudizi di costituzionalità in via incidentale.

L’altra competenza riconosciuta agli avvocati, sebbene non di loro esclusivo appannaggio, pure affrontata nel contributo citato, riguarda una specialità particolare destinata a confluire nel processo di creazione normativa riservato al legislatore: “Ci si riferisce a quel complesso di attività di studio ed assistenza nell’ambito dei processi decisionali pubblici, ove il professionista accompagna il cliente con un costante approfondimento dell’evoluzione normativa, eventualmente consigliandolo in ordine alle più opportune iniziative di lobbying ed advocacy. Talora ci si spinge sino ad elaborare i c.d. position papers, ossia documenti nei quali si espone il punto di vista del portatore di interessi sulla legislazione in fieri. Se del caso, può giungersi sino alla vera e propria redazione dell’articolato, oppure alla stesura di emendamenti al testo base, i quali vengono successivamente proposti al legislatore in occasioni interlocutorie” (par. 4 – Lo sviluppo della professionalità legislativa negli studi legali, pag. 89)”.

A proposito della seconda, posso personalmente dire che è quanto di più emozionante ci si possa augurare come operatori del diritto. Forse, più emozionante è solo la partecipazione a quegli organi costituzionali, di cui abbiamo detto in apertura, in qualità di avvocato eletto per merito dopo anni e anni spesi nell’esercizio della propria professione.

© Annunziata Candida Fusco

Si allega lo studio del CNF del 2018 sulle proposte di inserimento della figura dell’avvocato in Costituzione nonché il contributo estratto dalla Rivista Gruppo di Pisa.

La foto di apertura è stata presa dall’archivio sul processo alla BR contenuto sul sito dell’Ordine degli avvocati di Torino citato nel testo.

L’avvocatura e la Costituzione

Matteo_Milanesi_-_Esiste_l_avvocato_costituzionalista

 

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