Un caso di procedimento disciplinare
Torniamo a parlare di rilevanza probatoria dei messaggi whatsapp, questa volta nell’ambito di un procedimento disciplinare a carico di un avvocato negligente, sospeso per due mesi per violazione dell’art. 26 del Codice deontologico forense.
Il provvedimento del CNF (Consiglio Nazionale Forense) n. 376/2024 confermava la decisione adottata dal CDD (Consiglio Distrettuale di Disciplina) del Veneto che sospendeva un suo iscritto su esposto di un ex cliente. Questi aveva denunciato di aver conferito incarico all’avvocato di intraprendere un giudizio per separazione giudiziale pagando anche 700, 00 euro di acconto. Giudizio mai coltivato.
“Nelle successive settimane l’avvocato con più messaggi telefonici aveva rassicurato del deposito del ricorso in tribunale e, a successiva richiesta, aveva precisato di essere in attesa della fissazione dell’udienza; dopo altre settimane il cliente aveva però accertato che il ricorso non era mai stato depositato ed aveva quindi richiesto la restituzione dell’acconto a cui l’avvocato rispondeva con un messaggio «whatsapp» con cui gli chiedeva il codice iban. All’esposto erano allegati copie e trascrizioni di diversi messaggi WhatsApp a conferma dei rapporti e delle conversazioni intercorsi con il legale”.
Nell ‘ambito del procedimento disciplinare incardinato (nel quale gli si contestava anche la violazione dell’art. 27, comma 6, CD, per omessa emissione di fattura relativa all’acconto percepito), l’avvocato si difendeva in maniera generica ed approssimativa. All’esito dell’irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione, proponeva ricorso innanzi al CNF.
Contestava in particolare che il CDD aveva compiuto una erronea valutazione dei documenti prodotti dal cliente, ritenendo “acriticamente” veritiere le dichiarazioni e la ricostruzione dei fatti, attribuendo efficacia probatoria alla riproduzione cartacea degli screeshot di smartphone contenenti le conversazioni.
Il CNF riteneva non fondata la motivazione addotta sulla base delle seguenti argomentazioni.
Osserva il Collegio che il giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel
valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero
convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed
agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti
coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento (tra le tante, Consiglio
Nazionale Forense, sentenza n. 81 del 28 aprile 2021)
(…)
Non ha acriticamente conferito valore a messaggi WhatsApp, come sostiene
il ricorrente, ma ha compiutamente valutato le dichiarazioni rese in dibattimento dal teste esponente all’esito di articolata audizione, rapportandole alle risultanze emergenti dalla
documentazione allegata all’esposto e considerando il comportamento processuale assunto dall’incolpato.
Secondo l’avvocato ricorrente, “le conversazioni contenute sulle piattaforme di messaggistica sono facilmente riproducibili o alterabili e pertanto esse devono essere verificabili e non contestate”.
Viceversa, il CNF, si rifà all’orientamento giurisprudenziale che si è affermato sulla rilevanza probatoria dei wa riportando propria una decisione espressa in ambito penale:
“i messaggi ‘whatsapp’ e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all’acquisizione di corrispondenza di cui all’art. 254 cod. proc. pen., non versandosi nel caso di captazione di un flusso di comunicazioni in corso, bensì nella mera documentazione ‘ex post’ di detti flussi” (Cass. Sez. Pen. 3, n. 8332 del 05/11/2019, dep. 02/03/2020).
“Non merita, allora, di essere censurata la pronuncia del CDD che ha fondato la propria
convinzione sugli esiti della escussione del teste ascoltato nel dibattimento e sulla
documentazione a supporto delle condotte denunciate nell’esposto, nonché sulla condotta
del professionista che si è difeso senza mai entrare nel merito dell’autenticità dei messaggi
documentati dall’assistito né sul conferimento dell’incarico non evaso”.
Il CNF conclude ritenendo corretta la decisione distrettuale e confermando la sanzione irrogata.
Si riporta di seguito l’art. 26 del Codice deontologico forense.
Art. 26 – Adempimento del mandato
1. L’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo.
2. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie,
deve prospettare al cliente e alla parte assistita la necessità di integrare l’assistenza con
altro collega in possesso di dette competenze.
3. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente
compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e
rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.
4. Il difensore nominato d’ufficio, ove sia impedito di partecipare a singole attività
processuali, deve darne tempestiva e motivata comunicazione all’autorità procedente
ovvero incaricare della difesa un collega che, ove accetti, è responsabile dell’adempimento
dell’incarico.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l’applicazione della sanzione
disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 comporta
l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
– Commi 1 e 2:
Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
(Richiamo) Avvertimento Fino alla sospensione minima
(2 mesi)
– Commi 3 e 4:
Sanzione attenuata Sanzione edittale Sanzione aggravata
Avvertimento Censura Fino alla sospensione non superiore
a 1 anno
© Annunziata Candida Fusco
