Modifiche al Codice Deontologico Forense: le novità su GU del 1° settembre

Con Comunicato Prot. N. 0006399 del 4-09-2025, il CNF ha dato notizia della pubblicazione delle modifiche al Codice Deontologico Forense su GU n. 202 del 1° settembre 2025.

La delibera del CNF contenente le modifiche è la n. 636 del 21 marzo 2025.

In allegato il Comunicato con il link alla GU e il testo sinottico della vecchia e nuova versione del Codice.

Gli interventi riguardano il Titolo IV, originariamente intitolato Doveri dell’avvocato nel processo e oggi riformulato con l’aggiunta della precisazione “… e nei procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie”. Nello specifico, gli articoli ritoccati o integrati sono gli artt. 48, 50, 51, 56, 61, 62, 62-bis.

Le modifiche entreranno in vigore a partire dal 1° novembre 2025.

 

Proviamo a guardare brevemente da vicino le novità.

La Relazione di accompagnamento alla delibera 636 spiega bene la motivazione dell’intervento modificativo: “Si tratta di interventi intesi sia ad adeguare il codice deontologico alle modifiche normative intervenute, sia a rendere i precetti più chiari anche alla luce delle problematiche emerse in via di applicazione. Lo spirito di fondo rimane quello di assicurare che l’attività dell’Avvocato sia svolta nell’assoluto rispetto dei diritti dell’individuo e dei doveri generali che ispirano la professione forense a beneficio della collettività”.

Le modifiche in alcuni casi sono davvero minime ma significative in quanto davvero esprimono al meglio il senso della prescrizione, adeguandola al contesto operativo. In altri casi, introducono importanti correttivi in linea con novità normative non più trascurabili.

Tra le prime rientra sicuramente la modifica dell’art. 48 (divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega).

La quasi impercettibile modifica del comma 3 ha però la chiara finalità di estendere il divieto per l’avvocato di consegnare la corrispondenza riservata alla parte o cliente anche alle proposte transattive: di qui l’espressione onnicomprensiva “la corrispondenza di cui al comma 1”, in sostituzione del richiamo alla sola “corrispondenza riservata”. Rafforzare anche in questa ultima disposizione l’equiparazione tra i due tipi di documenti serve a non lasciare dubbi sull’ampiezza del divieto che, così com’era formulato, lasciava un po’ sguarnita la corrispondenza avente ad oggetto transazioni.

L’art. 50 (dovere di verità) contiene un’altra piccolissima precisazione funzionale a garantire l’avvocato contro possibili ripercussioni di una sua condotta messa in essere in buona fede. Il dovere di verità implica la necessità di dichiarare sempre tutti gli atti o i provvedimenti già richiesti ed ottenuti relativi allo stesso fatto; talvolta però il professionista potrebbe non essere a conoscenza di quanto già conseguito (semplicemente perché per es. subentra ad un precedente incarico e non è stato edotto pienamente del pregresso) e incorrere nella violazione del dovere in questione in assoluta buona fede. Eliminare la possibilità di una responsabilità oggettiva, come spiega la Relazione, sembrava una doverosa forma di tutela del lavoro intellettuale dell’avvocato.

La modifica del comma 2 dell’art. 51 (testimonianza dell’avvocato) rafforza il divieto di testimonianza dell’avvocato che ora si estende non più soltanto alle informazioni apprese nell’esercizio della propria attività, ai colloqui riservati con colleghi ed alla corrispondenza riservata bensì anche alla corrispondenza contente le proposte transattive, in linea con quanto disposto dal nuovo testo dell’art. 48, comma 3.

 

L’art. 56 (ascolto del minore) risente invece della necessità di adeguare la norma deontologica alle novità apportate all’istituto dell’ascolto del minore dalla riforma Cartabia. “Ferme restando le «Raccomandazioni per curatori speciali del minore» del CNF del giugno 2022, l’art. 56 CDF, necessita di un intervento riformatore alla luce della nuova disciplina del curatore speciale del minore introdotta dal d.lgs. 10.10.2022 n. 149/2022 e, segnatamente, dei nuovi artt. 473-bis.4 e 473-bis.8 c.p.c. (cfr. anche il nuovo art. 152-quater disp. att. c.p.c.) … “ (Relazione cit.).

Ricordiamo il testo dei due articoli citati.

473-bis.4 – Ascolto del minore

  1. Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità.
  2. Il giudice non procede all’ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se quest’ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato.
  3. Nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all’ascolto soltanto se necessario.

 

Art. 473 bis n. 8, comma 3, secondo periodo

“Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto ai sensi dell’articolo 315-bis, terzo comma, del codice civile, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 473-bis.4”.

 

Alla luce di quanto sopra, il codice ora prevede un’eccezione al divieto di ascolto del minore da parte dell’avvocato appunto quando egli sia stato nominato curatore speciale (integrazione del comma 1). Viene poi aggiunto ex novo il comma 1 bis che consente l’ascolto del minore, sempre in circostanze diverse da controversie in materia familiare, con modalità che “assicurino il preminente interesse del minore”.

 

L’art. 61 (arbitrato) rafforza la posizione di imparzialità dell’arbitro in linea con i novellati artt. 813 e 815 cpc: il comma 3 estende il divieto dell’avvocato di accettare l’incarico ad arbitro anche all’ipotesi in cui una delle parti sia stata assistita da un altro professionista che collabori con lui in maniera non occasionale; il comma 7 prevede che il divieto di astensione di cui al comma 6 vale anche a professionisti che semplicemente hanno collaborazioni occasionali.

La neo introdotta lett. d) del comma 5 esplicita la necessità di rendere con chiarezza e lealtà le dichiarazioni di cui all’art. 813 cpc.  

Riportiamo di seguito gli artt. 813 e 815 cpc, anch’essi modificati dalla riforma Cartabia.

Art. 813 (Accettazione degli arbitri).

 L’accettazione degli arbitri e’ data per iscritto,  anche  mediante sottoscrizione del compromesso o del verbale della prima riunione, ed e’ accompagnata, a pena di nullita’, da una dichiarazione nella quale e’ indicata ogni circostanza rilevante ai  sensi  dell’articolo  815, primo  comma,  ovvero  la  relativa  insussistenza.  L’arbitro   deve rinnovare la dichiarazione in presenza di  circostanze  sopravvenute. In  caso  di  omessa  dichiarazione  o  di  omessa   indicazione   di circostanze che legittimano la ricusazione, la parte puo’ richiedere, entro  dieci  giorni  dalla  accettazione  o  dalla  scoperta   delle circostanze, la decadenza dell’arbitro nei modi e con le forme di cui all’articolo 813-bis.

 Agli arbitri non compete la qualifica di pubblico  ufficiale  o  di incaricato di un pubblico servizio.

 

Art. 815 (Ricusazione degli arbitri)

Un arbitro può essere ricusato:

1) se non ha le qualifiche espressamente convenute dalle parti;

2) se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa;

3) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori;

4) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori;

5) se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l’indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti;

6) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone;

6-bis) se sussistono altre gravi ragioni di convenienza, tali da incidere sull’indipendenza o sull’imparzialità dell’arbitro.

 

(…) omissis

 

La modifica dell’art. 62 (mediazione) è solo apparentemente simile a quella prevista per l’avvocato arbitro in quanto nel caso dell’avvocato mediatore il divieto di assumere l’incarico vale anche per la parte che sia o sia stata assistita da un professionista socio o associato o che eserciti nei suoi stessi locali ma che sia anche a lui legato da collaborazione non occasionale (l’uso della “e” al posto della “o” di cui all’art. 61 fa la differenza). Modifica simile si trova nel successivo comma 4, ultimo periodo.

 

Infine, l’art. 62 bis (negoziazione assistita) è stato aggiunto ex novo.

“Il nuovo art. 62-bis CDF si è reso necessario per regolare la condotta dell’avvocato nella negoziazione assistita, istituto finora non considerato dal vigente CDF e, nell’ambito della stessa, per disciplinare condotte relative all’attività di istruzione stragiudiziale, istituto introdotto nell’ordinamento dal d.lgs. n. 149/2022″ (Relazione, cit.).

 

Riportiamo il testo integrale dell’articolo

 

Art. 62-bis Negoziazione assistita.

  1. All’avvocato che assiste la parte in negoziazione è fatto obbligo di comportarsi con lealtà nei confronti delle parti, dei loro difensori e dei terzi nel corso del procedimento e nella attività di istruzione stragiudiziale.
  2. All’avvocato che assiste la parte in negoziazione è fatto obbligo di mantenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate né riferite nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto, ad eccezione delle dichiarazioni acquisite nell’attività di istruzione stragiudiziale.
  3. L’avvocato che assiste la parte in negoziazione non deve intrattenersi con i terzi chiamati a rendere le dichiarazioni nell’ambito del procedimento o con le persone informate sui fatti con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.
  4. All’avvocato che assiste la parte in negoziazione è fatto divieto di impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti o dei quali dimostri di non avere avuto conoscenza.
  5. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi.

© Annunziata Candida Fusco

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