Cass. n. 19049 dell’11 luglio 2025
Con la sentenza in esame la Cassazione chiarisce che i compensi liquidati dal giudice in favore dell’avvocato difensore non possono rasentare livelli così bassi da ledere la dignità professionale, sottolineando e rimarcando il collegamento esistente nella normativa nazionale tra parametri ministeriali e principi sull’equo compenso, con uno sguardo anche alla normativa unionale.
Rinviando alla lettura della lunga sentenza, che si allega in calce, brevemente riportiamo il caso che ha costretto l’avvocato ad interpellare gli ermellini.
In un giudizio contro l’Inps per il conseguimento di un assegno di assistenza, il Tribunale di Cosenza, con sent. 2113/2023, liquidava le spese legali riducendo i minimi tabellari di oltre il 50%, in spregio a quanto previsto dal Dm 55/2014. La motivazione fornita dal Tribunale era stata la seguente: “per la particolare semplicità della controversia”.
La ricorrente sosteneva, al contrario, che la liquidazione compiuta (accompagnata dalla predetta motivazione) ledeva la dignità del difensore, “il quale si era visto corrispondere un compenso, di fatto irrisorio, che sminuisce e svilisce ogni tipo di attività difensiva svolta”.
La Cassazione riteneva fondato il ricorso, invocando i principi espressi sia dal Dm su parametri forensi (n. 55/2014, come modificato successivamente e da ultimo nel 2022) sia dall’art. 13 bis, legge professionale (247/2012) sull’equo compenso degli avvocati.
In particolare, l’art. 4 del Dm, per i compensi in sede giudiziale, prevede espressamente la possibilità per il giudice di ridurre i valori tabellari che “possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento” (comma 1, ultimo periodo). Detta previsione, nell’intenzione del legislatore nazionale, assicura dignità al lavoro del professionista così come sostenuto e riconosciuto dall’art. 13 bis della legge forense che, al comma 2, dispone espressamente “si considera equo il compenso … quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell’art. 13, comma 6”.
“Emerge quindi la evidente volontà del legislatore di assimilare i parametri minimi fissati dall’apposito decreto alla misura dell’equo compenso, trattandosi di esigenza che trova un suo fondamento costituzionale nell’art. 35, e che si giustifica al fine di impedire la conclusione di accordi volti a mortificare la professionalità dell’esercente la professione forense, con la fissazione di compensi meramente simbolici e non consoni al decoro della professione”.
Dopo aver richiamato anche la posizione del Consiglio di Stato e la giurisprudenza dell’Ue, la Cassazione accoglie il ricorso, fissando, in continuità con i suoi precedenti, il seguente principio di diritto:
“Ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, il giudice non può in nessun caso diminuire di oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate”.
© Annunziata Candida Fusco
