Sentenza Tribunale di Bergamo, n. 1326 del 20 giugno 2023.
E’ possibile utilizzare un immobile ad uso abitativo per lo svolgimento di attività professionali o simili che provochino rumori, disagi o disturbi alla quiete agli altri condomini?
Quanto è determinante in questi casi il regolamento condominiale?
La vicenda affrontata dalla sentenza del Tribunale di Bergamo riguarda un singolare caso di homeschooling svolta all’interno di un appartamento in uno stabile condominiale, dove l’attività aveva assunto i caratteri della molestia rispetto alla quiete degli altri abitanti dell’edificio.
Prima di tutto, chiariamo che cosa è l’homeschooling, altrimenti conosciuta come scuola parentale. Vediamo cosa dice a tal proposito il Miur.
Un’alternativa alla frequenza delle aule scolastiche è rappresentata infatti dall’istruzione parentale conosciuta anche come scuola familiare, paterna o indicata con i termini anglosassoni quali: homeschooling o home education. Tutte queste espressioni indicano la scelta della famiglia di provvedere direttamente all’educazione dei figli. I genitori qualora decidano di avvalersi dell’istruzione parentale devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola più vicina un’apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, circa il possesso della capacità tecnica o economica per provvedere all’insegnamento parentale. Il dirigente scolastico ha il dovere di accertarne la fondatezza. A garanzia dell’assolvimento del dovere all’istruzione, il minore è tenuto a sostenere un esame di idoneità all’anno scolastico successivo.
Tratto dalla pagina del sito del Miur dedicata all’argomento. Per una lettura integrale, si veda il link https://www.miur.gov.it/istruzione-parentale
Passiamo ora al caso descritto in sentenza.
Il condominio Casetta citava in giudizio Tizio e Caio in quanto essi esercitavano all’interno dell’appartamento attività di scuola paritetica nonché di babysitteraggio. Detta attività recava grave disturbo alla quiete dei condomini e risultava in contrasto con le prescrizioni del regolamento condominiale che conteneva il divieto di adibire le unità immobiliari a destinazione diversa dall’abitazione.
Si chiedeva pertanto l’inibitoria con l’applicazione di una penale per il ritardo nell’esecuzione del provvedimento.
I convenuti contestavano gli assunti attorei, ma il tribunale riteneva provate le allegazioni proposte dal condominio.
In particolare: risultava accertato l’esercizio , ancora in corso, dell’attività di homeschooling all’interno dell’appartamento (vi erano verbali di sopralluoghi dei vigili e dichiarazioni testimoniali nonchè ammissione delle parti).
Inoltre, risultava effettivamente vigente ed operante un regolamento condominiale contenente un espresso divieto di adibire le unità immobiliari ad uso diverso da quello abitativo.
Tale regolamento aveva natura contrattuale e risultava trascritto. Il Tribunale non può che prendere atto della concomitanza delle due circostanze allegate: la presenza di un chiaro divieto contenuto nel regolamento; l’effettiva natura non abitativa dell’attività svolta all’interno dell’appartamento. In presenza di un limite alla destinazione delle unità immobiliari, non vi sono dubbi circa l’interpretazione da dare al regolamento (Cass. 21307/2022), il quale non necessita nemmeno di essere trascritto (Cass. 4592/2022).
Tanto detto, Il tribunale accoglie la domanda inibitoria e condanna i convenuti a cessare immediatamente l’attività di homeschooling, fissando una penale di 100,00 euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione. Condanna infine alle spese processuali.
© Annunziata Candida Fusco