Breve nota a Cass., ordinanza 20096 del 13 luglio 2023.
Tizio, Caio e Sempronio, in qualità di condomini del condominio Casetta, citavano in giudizio, innanzi al Tribunale di Treviso, i proprietari della pizzeria XX sita al piano terra del predetto condominio, lamentando l’intollerabilità dei rumori provenienti dal ristorante, l’esalazione di odori sgradevoli e la illegittima realizzazione di un camino di aspirazione in assenza di autorizzazione condominiale. Chiedevano la condanna alla cessazione dei disagi e/o dell’attività commerciale nonchè, in via subordinata, al pagamento di un indennizzo ed al risarcimento dei danni.
I condomini chiedevano ugualmente la cessazione delle predette attività in via d’urgenza.
Il Tribunale di Treviso accertava l’intollerabilità delle immissioni acustiche e olfattive provenienti dalla proprietà dei convenuti, li condannava al risarcimento dei danni ed alla rimozione di quanto illegittimamente realizzato.
La Corte d’Appello di Venezia, adita dai proprietari della pizzeria, rigettava l’appello e confermava integralmente la sentenza di primo grado.
Di nuovo i proprietari della pizzeria proponevano impugnazione, ricorrendo in Cassazione
Il motivo principale di contestazione è costituito dalla presunta erronea valutazione effettuata dal ctu e dai criteri da esso utilizzati per l’ accertamento delle immissioni rumorose ed olfattive.
La Corte reputa il motivo inammissibile e infondato: – è inammissibile una rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità, come ripetutamente ribadito dalla stessa sua giurisprudenza (Cass. n. 15276/2021).
Con il secondo motivo i ricorrenti contestano l’uso della presunzione come unico strumento di prova utilizzato dai giudici per l’accertamento delle immissioni intollerabili.
Con tale mezzo i ricorrenti deducono la violazione dei principi in materia di prova presuntiva, avendo valorizzato i giudici distrettuali, ai fini della dimostrazione in via di presunzione della presenza di rumori e odori intollerabili su tutti gli appartamenti di proprietà degli originari attori, elementi di fatto privi dei requisiti propri delle presunzioni, ossia la gravità, la precisione e la concordanza.
Spiega la Corte:
2.1.-Il motivo è infondato. Lo stesso si incentra sulle conseguenze in via di presunzioni elle la Corte distrettuale ha tratto dalla metodologia di espletamento della CTU a campione, che ha portato il giudice secondo i ricorrenti -ad un ragionamento deduttivo errato. Tale metodologia non ha invece lasciato dubbi, alla Corte territoriale e al Tribunale prima, che le immissioni avessero riguardato tutti gli appartamenti, posto che le modalità di scelta dei locali a campione ed i risultati dei rilievi hanno consentito di ritenere provato che le immissioni rumorose abbiano riguardato tutti gli appellati
La Corte precisa che non vi è stata nessuna violazione da parte dei giudici di merito dei principi relativi alla presunzione, ossia essi hanno opportunamente valutato la sussistenza delle tre caratteristiche richieste dalla norma (art. 2729 cc): gravità, precisione e concordanza.
La gravità allude ad un concetto logico, generale o speciale, che deve fondare la presunzione su un ragionamento probabilistico, per cui dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B (non è condivisibile, invece, l’idea che vorrebbe sotteso alla “gravità” che l’inferenza presuntiva sia “certa”), La precisione esprime l’idea che l’inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso il fatto B e non lasci spazio, sempre al livello della probabilità, ad un indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti. La concordanza integra un requisito del ragolamento presuntivo che non lo concerne in modo assolut0, cioè di per sé considerato, come invece gli altri due elementi, bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori considerati, volendo esprimere l’idea che, in tanto la presunzione è ammissibile, ih quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi.
Infine, i ricorrenti “censurano la violazione delle norme in tema di risarcimento del danno in relazione alla mancata dimostrazione da parte dei condomini dei pregiudizi subiti a causa delle denunciate immissioni, mancando la prova, quanto meno presuntiva, della lesione del diritto al normale svolgimento della vita privata e familiare all’interno della propria abitazione, sulla base delle nozioni di comune esperienza”.
Anche questo motivo è infondato.
La Corte reputa che, alla luce della ctu espletata, non ci sono dubbi che l’attività di pizzeria in discussione, per le modalità con cui è svolta, è di per sè idonea “a ledere la tranquillità dei singoli condomini, ai quali va quindi riconosciuto un ristoro con la determinazione di cui sopra dei danni a ciascuno dei condomini spettante quale risarcimento del danno connesso al peggioramento delle condizioni di vita”.
Si precisa la non indispensabilità di una prova documentale del danno biologico, richiamando l’illustre precedente di Cass. SS. UU. 2611/2017:
“l’assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall’art. 8 della convenzione europea dei diritti dell’uomo, la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni”.
Più recentemente Cass. 11930/2022.
Quanto alla liquidazione del danno da immissioni, la Corte ribadisce ancora una volta quanto già in precedenza affermato: trattasi di danno alla salute, specificamente di danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 2059 cc (Cass. n. 5844/07; n. 20668/10; n. 6906/2019).
© Annunziata Candida Fusco