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Garanzia per vizi della cosa venduta: tempestività della denuncia e onere della prova

Garanzia per vizi della cosa venduta: tempestività della denuncia e onere della prova

Breve nota a Cass., ord. 9 maggio 2023 n. 12337. Spetta all’acquirente provare di aver tempestivamente denunciato i vizi lamentati per non incorrere in decadenza. 

Sintetizziamo brevemente il caso per soffermarci sulla parte della motivazione che qui ci interessa, la decadenza dalla garanzia per vizi per tardività della denuncia, aspetto trattato nel sesto motivo di impugnazione. 

La XX srl chiedeva ed otteneva, da parte del Tribunale di Alessandria, decreto ingiuntivo per un importo di euro 38.400,00  nei confronti della YY srl a titolo di corrispettivo per opere di ristrutturazione di immobile compiute in suo favore.

La YY srl faceva opposizione  eccependo di aver parzialmente pagato in quanto si lamentavano vizi della materia prima per cui si chiedeva anche il risarcimento del danno. La società creditrice, a questo punto, chiedeva di chiamare in causa la ZZ sas, in qualità di fornitrice del marmo di cui si lamentavano i vizi, per essere garantita in caso di insuccesso in giudizio.

Si costituiva in giudizio la chiamata in causa YY srl e chiedeva a sua volta di integrare il contraddittorio nei confronti di KK spa, società produttrice delle lastre di marmo impiegate nell’attività di ristrutturazione. Quest’ultima eccepiva l’intervenuta decadenza e la prescrizione del diritto della società debitrice YY srl, ai sensi dell’art. 1495 cc.

In primo grado, la YY srl vedeva parzialmente riconosciuto il suo diritto al risarcimento per i lamentati vizi alle lastre di marmo.

Le altre società proponevano appello contro la sentenza innanzi alla Corte d’Appello di Torino, la quale, con sent. 29.9.1027, accoglieva parzialmente l’appello, riducendo la somma del risarcimento danni dovuto alla YY srl. 

La questione di diritto che qui ci interessa è costituita dalla tempestività della denuncia dei vizi ex art. 1495 cc, ai fini della decadenza ivi prevista. Tralasciamo gli altri aspetti della sentenza in materia di cd. vendita a catena, che affronteremo in altra circostanza.

Contro la sentenza della Corte d’Appello di Torino la KK spa, produttrice delle lastre di marmo, proponeva ricorso in Cassazione. 

Il motivo che qui ci interessa è il sesto, con il quale la ricorrente lamentava la violazione dell’art. 1495 cc per aver la Corte d’Appello erroneamente individuato il dies a quo per la decorrenza del termine di decadenza previsto nella norma citata.  Infatti, “alla data del sopralluogo del 23 maggio 2011 vi sarebbe stata non la scoperta dei vizi ma la conferma di vizi già esistenti con la conseguenza che la denuncia avvenuta negli ultimi giorni del mese di maggio 2011 sarebbe tardiva.”

Il motivo è fondato e la Corte lo esamina.

Vediamo da vicino la motivazione della Corte. 

 

«La Corte d’appello ha errato nell’individuazione della data di conoscenza dei vizi al 23.5.2011 in quanto, secondo quanto affermato in sentenza, in tale data vi era stato un aggravamento del 10% delle fessurazioni trasversali sui davanzali, soglie e copertine esterne e, in tale data, era stata rilevata un’allarmante estensione sulla pavimentazione del fenomeno fessurativo.

Poiche’ alla data del 23.5.2011 vi era stato un modesto aggravamento dei vizi, pari al 10%, la Corte d’appello avrebbe dovuto verificare la data in cui i vizi si erano manifestati, al fine di verificare la tempestivita’ della denuncia. Tale indagine si rendeva ancor piu’ necessaria in quanto il 90% delle fessurazioni si era gia’ manifestato prima del 23 maggio 2011.

Poiche’ alla data del 23.5.2011 vi era stato un modesto aggravamento dei vizi, pari al 10%, la Corte d’appello avrebbe dovuto verificare la data in cui i vizi si erano manifestati, al fine di verificare la tempestivita’ della denuncia. Tale indagine si rendeva ancor piu’ necessaria in quanto il 90% delle fessurazioni si era gia’ manifestato prima del 23 maggio 2011.

In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, e’ consolidato il principio secondo cui, eccepita dal venditore la tardivita’ della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull’acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l’esercizio dell’azione, l’onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex articolo 1495 c.c. (Cassazione civile sez. II, 14/05/2008, n. 12130)».

© Annunziata Candida Fusco