Rispondo con molto piacere ad un po’ di domande che sono state sottoposte alla mia attenzione da alcuni periti assicurativi iscritti al ruolo ex art. 157 Cap, apprezzando la curiosità e lo spirito critico con cui i professionisti si pongono di fronte a problematiche ancora aperte e rispetto alla quali c’è un evidente interesse di giungere a soluzioni in un momento di transizione e di grande confusione.
All’esito del mio precedente breve contributo sul “ripescaggio” dei periti assicurativi ad opera del Portale ministeriale per l’iscrizione al nuovo albo informatico dei ctu, è sorto giustamente un dubbio: se quella opportunità di inserimento nell’albo, in virtù della sola iscrizione al Rpa ex art. 157 Cap, sia riservata esclusivamente ai periti già iscritti nei vecchi albi (per i quali i termini di rinnovo della iscrizione sono stati aperti il 4 gennaio scorso e si chiuderanno il 4 marzo venturo) oppure si applichi anche ai periti che inoltreranno domanda di iscrizione ex novo a partire dal 1° marzo 2024. In realtà ci sarebbe poi una terza categoria da considerare, ossia quelli che avevano presentato la domanda di iscrizione prima dell’entrata in vigore del D. M. 109 ed ai quali non era stata ancora comunicato l’esito dell’istruttoria.
Ma veniamo all’interrogativo e proviamo ad andare un po’ più in profondità, integrando nei limiti di quanto è di nostra competenza.
Quadro normativo di riferimento – iscrizione albo informatico ctu: i periti già iscritti.
Come già accennato nel precedente contributo (https://avvocatofusco.com/diritto-assicurativo-responsabilita-civile/albo-ed-elenco-nazionale-ctu-il-portale-ministeriale-riabilita-i-periti-assicurativi/), la “vittoria” dei periti assicurativi rispetto all’iscrizione all’albo informatico è sicuramente una vittoria a metà in quanto, come evidente, nessuna modifica o integrazione è intervenuta nel corpo del decreto, che pertanto continua a contenere il vulnus lamentato.
Le categorie e i settori presenti nell’allegato “A” non sono stati ritoccati; ugualmente gli articoli 3, 4 e 5 del decreto sono rimasti immutati.
Come a tutti noto, un prerequisito per l’iscrizione all’albo telematico, da attestare nella domanda da presentare, è costituito dall’appartenenza ad ordini o collegi o al ruolo dei periti e degli esperti tenuti dalla camera di commercio o ad associazioni professionali inserite nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 7, l. 4/2013.
L’esclusione della rilevanza del ruolo ex art. 157 Cap, come di ogni altro ruolo o elenco di altra natura, rimane tale e quale.
L’art. 10 del D. M., dal canto suo, nel prevedere un regime transitorio per coloro che sono già iscritti agli albi circondariali (cartacei), dispone che essi “mantengono l’iscrizione e possono chiedere di essere inseriti in uno o più settori di specializzazione della categoria di appartenenza o di una diversa categoria, allegando all’istanza una dichiarazione sostitutiva contenente le indicazioni a tal fine richieste dall’art. 5, commi 1 e 2, e i titoli e i documenti utili a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4”.
Riportiamo di seguito il testo dell’art. 5 cit.
Art. 5
Domande di iscrizione
- Nella domanda di iscrizione all’albo l’aspirante indica mediante
dichiarazione sostitutiva, a pena di inammissibilita’:
- a) la categoria e il settore di specializzazione per i quali
chiede l’iscrizione;
- b) le proprie generalita’ e il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata;
- c) la formazione scolastica, universitaria e post-universitaria e
i titoli di studio conseguiti;
- d) gli eventuali specifici percorsi formativi volti ad acquisire
adeguate competenze nell’ambito della conciliazione, nonche’ sul
processo e sull’attivita’ del consulente tecnico;
- e) il curriculum scientifico;
- f) l’ordine, il collegio, l’associazione o la categoria del ruolo
dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui e’ iscritto;
- g) la dichiarazione di non aver riportato condanne passate in
giudicato, oppure l’indicazione delle condanne eventualmente
riportate;
- h) la dichiarazione di non essere a conoscenza di procedimenti
penali pendenti a suo carico, oppure l’indicazione dei procedimenti
pendenti dei quali abbia conoscenza;
- i) la dichiarazione di non aver riportato negli ultimi cinque
anni sanzioni disciplinari piu’ gravi di quella minima prevista
dall’ordinamento professionale di appartenenza;
- l) la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi di
formazione professionale continua, con specifica indicazione dei
crediti conseguiti, e con gli obblighi contributivi e previdenziali;
- m) l’attivita’ professionale svolta, con particolare riguardo a
quella degli ultimi cinque anni;
- n) la dichiarazione che i titoli e i documenti attestanti la
formazione e l’attivita’ professionale svolta prodotti in copia sono
conformi all’originale;
- o) l’impegno a comunicare senza indugio ogni variazione del
proprio indirizzo di posta elettronica certificata nonche’ ogni altra
circostanza rilevante sopravvenuta.
- Nella domanda di iscrizione nella categoria traduttori e
interpreti e in quella della mediazione interculturale sono indicate
le lingue straniere e gli eventuali dialetti locali conosciuti.
- Alla domanda sono allegati i documenti previsti dall’articolo
16, secondo comma, n. 1, 2, 3, 4 e 5 delle disposizioni di attuazione
e i documenti previsti nel presente decreto.
- Il comitato verifica la veridicita’ delle dichiarazioni, anche
mediante controlli a campione, e a tal fine procede ai sensi
dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del 2000. Il rilascio di dichiarazioni mendaci e’ motivo di rigetto
della domanda di iscrizione o, se questa e’ gia’ avvenuta, di
cancellazione dall’albo.
- Le domande di iscrizione possono essere presentate tra il 1°
marzo e il 30 aprile e tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun
anno. Il comitato si riunisce almeno due volte l’anno, e provvede
entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione.
L’articolo 4, ugualmente richiamato dall’art. 10, prevede quanto segue:
Art. 4
Requisiti per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici
- Ai sensi dell’articolo 15 delle disposizioni di attuazione,
possono essere iscritti nell’albo coloro che:
- a) sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o
ruoli, o associazioni professionali;
- b) sono in regola con gli obblighi di formazione professionale
continua, ove previsti;
- c) sono di condotta morale specchiata;
- d) sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie
oggetto della categoria di interesse;
- e) hanno residenza anagrafica o domicilio professionale ai sensi
dell’articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nel circondario
del tribunale.
- Ai fini del comma 1, lettera a), il professionista deve essere
iscritto nel rispettivo ordine o collegio professionale. Per le
professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista
deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto
dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o ad
una delle associazioni professionali inserite nell’elenco di cui
all’articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, che
rilasciano l’attestato di qualita’ e di qualificazione professionale
dei servizi prestati dai soci.
- Gli obblighi di formazione professionale continua di cui al
comma 1, lettera b), sono quelli previsti dai rispettivi ordinamenti
professionali o, per le professioni non organizzate in ordini o
collegi, dall’associazione di cui all’articolo 2 della legge n. 4 del
2013 alla quale e’ iscritto l’aspirante.
- Il requisito della speciale competenza tecnica previsto dal
comma 1, lettera d), sussiste quando con specifico riferimento alla
categoria e all’eventuale settore di specializzazione l’attivita’
professionale e’ stata esercitata per almeno cinque anni in modo
effettivo e continuativo.
- In mancanza del requisito di cui al comma 4, la speciale
competenza tecnica e’ riconosciuta quando ricorrono almeno due delle
seguenti circostanze:
- a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o
approfondimento post-universitari, purche’ l’aspirante sia iscritto
da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni
professionali;
- b) possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a
titolo esemplificativo, attivita’ di docenza, attivita’ di ricerca,
iscrizione a societa’ scientifiche, pubblicazioni su riviste
scientifiche;
- c) conseguimento della certificazione UNI relativa all’attivita’
professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione
accreditato.
- Per la categoria medico-chirurgica, ai fini di cui al comma 4
rileva l’esercizio della professione successivamente al conseguimento
del titolo di specializzazione. Per la specializzazione in medicina
legale, non si applica il requisito di cui al comma 4 ed e’
sufficiente il possesso di uno tra quelli previsti al comma 5,
lettere a) e b).
- L’aspirante puo’ essere iscritto, nell’ambito del medesimo albo,
in piu’ categorie o settori di specializzazione, quando soddisfa i
requisiti previsti per ciascuno di essi.
- Ai fini dell’iscrizione nella categoria e nel settore di
specializzazione richiesti, la speciale competenza tecnica e’
valutata dal comitato.
Ripetiamo a scanso di equivoci: l’art. 10 del decreto richiama, ai fini del rinnovo dell’iscrizione di periti già iscritti secondo il vecchio sistema, l’art. 5, commi 1 e 2, e l’art. 4, integralmente.
Orbene, a me sembra che non ci sia dubbio sul fatto che anche per i periti assicurativi già iscritti agli albi prima dell’entrata in vigore del D.M. è necessario ottemperare alla condizione richiesta nelle due norme citate mediante una dichiarazione sostitutiva ossia
- dare dimostrazione di essere iscritti in ordine, collegio, ruolo camerale o associazione ex l. 4/2013;
- dare atto nella domanda di trasmigrazione di tutti i requisiti indicati nell’art. 5.
Si ricorda che la dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 è a pena di mendacio, tant’è che il comma 4 dell’art. 5 precisa che “il rilascio di dichiarazioni mendaci e’ motivo di rigetto della domanda di iscrizione o, se questa e’ gia’ avvenuta, di cancellazione dall’albo”.
Il Portale ministeriale per l’iscrizione all’albo telematico
Il 4 gennaio 2024, data di attivazione del portale on line sul sito del Ministero di Giustizia, appariva nel menù a tendina generato dalla pagina di registrazione all’albo telematico la voce RUOLO NAZIONALE PERITI ASSICURATIVI laddove nelle Specifiche tecniche e nel comunicato del Responsabile dei servizi informativi generalizzati nulla si diceva in merito.
La previsione di quella opzione selezionabile consentiva ai periti iscritti al ruolo ex art. 157 Cap di procedere con il rinnovo della loro iscrizione all’albo ctu.
In mancanza di tale espediente tecnico, viste le citate previsioni normative (artt. 10, 4, 5 del decreto) anche i periti assicurativi già iscritti nei vecchi albi non avrebbero potuto ottenere il trasferimento nel nuovo albo.
Ciò credo sia indiscutibile, a mio sommesso avviso.
Di chi sia il merito di questo espediente e perché si è scelto di intervenire su di un piano tecnico-operativo anziché su sul piano normativo, non è dato sapere. O meglio, alla scrivente non è dato sapere.
Se questo espediente tecnico sarà adoperato anche per le nuove iscrizioni a beneficio di tutti quei periti assicurativi muniti solamente dell’iscrizione al ruolo ex art. 157 Cap e sprovvisti di iscrizione ad ordine o collegio bisognerà attendere il 1° marzo 2024, data in cui saranno aperte le iscrizione anche ai professionisti che ne facciano richiesta per la prima volta.
Va però fatta una precisazione.
Sia il comunicato ministeriale del Dipartimento per la transizione digitale (prot. N. 0007639 del 15.12.2023) che le Specifiche tecniche dello stesso Dipartimento (pubblicate il 5.12.2023 ed operative dopo 30 giorni dalla loro pubblicazione) fanno riferimento a modalità ed istruzioni di inserimento della domanda di iscrizione sia per i consulenti /periti già iscritti nei rispettivi albi circondariali cartacei che per i consulenti / periti di prima iscrizione. Nulla lascia pensare che ci saranno altre specifiche tecniche.
Dunque, i consulenti tecnici d’ufficio e i periti già iscritti negli albi circondariali tenuti in
modalità cartacea alla data del 4 gennaio 2024, dalla medesima data potranno ripresentare la domanda di iscrizione attraverso la procedura telematica prevista sul suddetto Portale, naturalmente senza necessità di effettuare un nuovo pagamento del bollo e della tassa di concessione governativa.
I professionisti già iscritti alla data del 4 gennaio 2024 ad un albo CTU o ad un albo dei periti, dovranno ripresentare domanda di iscrizione entro il termine perentorio del 4 marzo 2024, che coincide con la scadenza dei novanta giorni dalla pubblicazione delle specifiche tecniche nel sito del Ministero della giustizia (…) Rimangono libere, invece, in mancanza di norme specifiche anche di fonte secondaria, le modalità di presentazione delle domande telematiche per le nuove iscrizioni all’albo dei periti tenuto in modalità telematiche.
(così il comunicato prot. 0007639 del 15.12.2023)
Quanto alle Specifiche tecniche, esse contengono chiare indicazioni e work flow sia per le domande di coloro che sono già iscritti che per le prime domande (ossia le domande di coloro che chiedono l’iscrizione per la prima volta).
A questo punto, considerato che è molto probabile che nessun ulteriore documento tecnico sarà diramato, due sono le soluzioni ipotizzabili a partire dal 1° marzo 2024:
- il Portale ministeriale lascerà le cose così come sono, conservando nel menù a tendina di cui sopra l’opzione RUOLO NAZIONALE PERITI ASSICURATIVI: in tal modo i periti aspiranti ctu non avranno problemi ad inserirsi in virtù della sola iscrizione al ruolo Consap;
- il Portale ministeriale eliminerà dal menù a tendina l’opzione RUOLO NAZIONALE PERITI ASSICURATIVI: in tal modo i periti aspiranti ctu potranno inoltrare domanda solo se, oltre ad avere l’iscrizione al ruolo Consap, siano muniti di iscrizione ad ordine o collegio (NON AD ASSOCIAZIONE EX L. 4/2013 – ma sul punto torneremo infra nell’esaminare altri interrogativi; non al ruolo camerale di periti estimatori perché, come noto, ne sono stati esclusi).
Mi viene ora da fare la seguente riflessione.
Se l’art. 10 cit. prevedeva anche per i vecchi iscritti la necessità di essere in regola con la eventuale iscrizione ad un ordine, collegio, ruolo camerale o associazione, l’aver inserito tra le opzioni selezionabili l’appartenenza al ruolo periti ex art. 157 Cap solo per i vecchi iscritti, lasciando fuori quelli che si iscriveranno a partire dal 1° marzo, genera un rimedio peggiore del danno, data l’evidente discriminazione che si andrà a determinare su più fronti (profili soggettivi, ma anche oggettivi ossia legati alla materia dell’accertamento dei danni da sinistri stradali).
Se l’articolo 10, per coerenza ed equità, chiede anche per i consulenti già iscritti ai vecchi albi il possesso dell’iscrizione all’ordine, collegio, ruolo camerale, associazione, il Responsabile dei servizi informativi con una nota tecnica avrebbe creato una deroga per i soli periti assicurativi di vecchia guardia (non considerando affatto altre categorie professionali pure escluse dal decreto); avrebbe inoltre creato una disparità di trattamento, all’interno della categoria del periti assicurativi, separando i vecchi iscritti dai nuovi aspiranti all’iscrizione. Insomma, si ripete, avrebbe generato un pasticcio peggiore di quello sorto all’indomani dell’emanazione del D.M.
E’ possibile attribuire al Ministero e/o alla Direzione Generale per i sistemi informativi un tale intento?
Ad ogni modo, forse sarebbe il caso di attendere pazientemente il 1° marzo per vedere come sarà gestita la fase delle nuove iscrizioni.
Forse sarebbe il caso di sostenere le istanze della categoria continuando l’opera già iniziata, intercettando i possibili interlocutori a cui segnalare ulteriormente la questione e monitorare sugli aggiornamenti in corso in modo da anticipare, suggerire, concertare soluzioni o vie d’uscita qualora fosse necessario.
Di fronte alla persistente omissione di un intervento integrativo nel testo del regolamento ministeriale ed in attesa di una sua necessaria revisione, l’unico modo per evitare il peggio sarebbe appunto estendere (e/o confermare) lo stesso espediente tecnico anche alle future nuove iscrizioni. Diversamente, i periti assicurativi avrebbero tutti i motivi per gridare contro una evidente discriminazione che spacca in due la categoria, cosa di cui non si avverte la necessità in questo delicato momento già difficile da un punto di vista economico sociale.
A conclusione, va ribadito che l’articolo 10 del decreto, secondo periodo dell’unico comma, aggiunge con frase un po’ sibillina che
“In sede di revisione dell’albo, il venir meno dei requisiti per l’iscrizione è valutato alla luce della disciplina anteriormente vigente, ferma restando la necessità di soddisfare i requisiti di mantenimento dell’iscrizione previsti dall’articolo 6, comma 1”.
L’art. 6 comma 1, Decreto 109/2023, inoltre, prevede quanto segue:
“Costituiscono requisiti per il mantenimento dell’iscrizione all’albo lo svolgimento continuativo dell’attività professionale e il rispetto degli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti dall’ordine, collegio o associazione cui si è iscritti”.
Tralasciando per il momento la questione connessa ai successivi interventi di revisione dell’albo di cui poco sopra, possiamo dire che anche per i professionisti trasmigrati dal vecchio albo al nuovo albo informatico resta ferma la necessità di rispettare, ai fini del mantenimento dell’iscrizione, il requisito dell’esercizio continuativo dell’attività professionale e l’ osservanza dell’obbligo di formazione professionale continua ove previsto dall’ordine, collegio, associazione professionale.
Quest’ultimo aspetto costituisce l’aggancio ad un secondo interrogativo sottoposto alla mia attenzione da periti assicurativi preoccupati.
Formazione obbligatoria per periti assicurativi?
Premesso e ribadito che è abbastanza chiaro che il rispetto degli obblighi di formazione professionale continua costituisce condizione per il mantenimento dell’iscrizione all’albo ctu sia per i nuovi iscritti (art. 6 cit.) sia per i vecchi iscritti trasmigrati, l’art. 6 comma 1 espressamente statuisce che detto requisito vale ove tali obblighi siano previsti dall’ordine, collegio o associazione cui si è iscritti.
A corollario di quanto sopra, soccorre la lettera l) dell’art. 5, comma 1, del decreto che prescrive la necessità di inserire nella domanda di iscrizione “la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, con specifica indicazione dei crediti conseguiti …”.
Infine, l’art. 4, comma 1, lett. b), a proposito di requisiti necessari per l’iscrizione all’albo informatico, testualmente prescrive che possono iscriversi coloro che “sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti”; aggiunge al successivo comma 3: “gli obblighi di formazione professionale continua di cui al comma 1, lettera b), sono quelli previsti dai rispettivi ordinamenti professionali o, per le professioni no organizzate in ordini o collegi, dall’associazione di cui all’art. 2 della legge n. 4 del 2013 alla quale è iscritto l’aspirante”.
A me sembra abbastanza chiaro, dal combinato disposto delle tre norme richiamate, che il requisito del rispetto dell’obbligo di formazione continua, attestato da crediti formativi, valga soltanto laddove previsto dall’ordine o collegio o associazione.
E’ noto infatti che vi sono liberi professionisti per i quali, sebbene esista un “dovere” di aggiornamento, non sussiste un vero e proprio obbligo di formazione continua accompagnato da crediti e sanzioni disciplinari. Basti pensare ai tanti professionisti appartenenti alle professioni non regolamentate.
Dobbiamo inoltre ricordare che, ai sensi del citato art. 10, secondo periodo, “in sede di revisione dell’albo, il venir meno dei requisiti per l’iscrizione è valutato alla luce della disciplina anteriormente vigente”.
Cosa significa tutto ciò per i periti assicurativi iscritti al Rpa?
Fermo restando che per i periti assicurativi che presenteranno per la prima volta la domanda di iscrizione all’albo a partire dal primo marzo 2024 preferiamo attendere per verificare che sorte sarà loro riservata, la domanda è:
per i periti assicurativi già iscritti e ora trasmigrati è necessario il rispetto della formazione continua ai fini della permanenza nel nuovo albo informatico?
La domanda che ritengo più pertinente, prima di rispondere a quella innanzi posta, è la seguente:
Esiste per i periti assicurativi iscritti al ruolo ex art. 157 Cap un OBBLIGO di formazione continua?
Gli artt. 158 e 159 del Cap non prevedono l’obbligo di aggiornamento professionale (o formazione continua che dir si voglia) tra i requisiti per la permanenza al ruolo.
L’art. 5, comma 2, Regolamento Consap 1/2015, predispone che
“I periti curano, periodicamente, il proprio aggiornamento professionale”.
Né il Cap né il Regolamento prevedono l’inottemperanza al dovere di aggiornamento professionale tra le cause di cancellazione dal Ruolo; né si prevedono forme di controllo sull’effettivo adempimento del predetto dovere o sanzioni disciplinari.
Le professioni ordinistiche solitamente accompagnano l’obbligo professionale con la previsione di un sistema di crediti periodici da conseguire e la irrogazione di sanzioni in caso di inottemperanza.
Nulla di tutto ciò è previsto per i periti assicurativi attualmente; l’aggiornamento professionale è lasciato alla libera iniziativa dei professionisti.
Ciò vuol dire che, pur volendo stare a quanto richiesto dal decreto ministeriale, la formazione continua dei periti assicurativi non può essere più onerosa di quella prevista dalla loro legge di riferimento. Se essi saranno chiamati a dare atto del loro aggiornamento professionale, cosa opportuna, potranno farlo attraverso attestazioni di frequenza a corsi, seminari, eventi in qualunque modo compiuta e presso qualunque soggetto erogatore (nessun requisito particolare si richiede per ora in capo ai soggetti erogatori di corsi di aggiornamento per la categoria).
All’uopo, va detto che lo scorso settembre 2023, la Consap convocava e sentiva le associazioni peritali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale proprio per discutere dell’integrazione del Regolamento 1/2015. In quella sede, furono opportunamente avanzate richieste di modifica proprio relativamente all’obbligo di formazione continua, al fine responsabilizzare maggiormente i periti nel curare la loro crescita professionale.
Tra le proposte avanzate, si ipotizzava l’introduzione di un articolo dedicato specificamente alla formazione continua obbligatoria con esatta indicazione del periodo formativo (il triennio) entro cui conseguire u nnumero predeterminato di crediti (60). Nulla però si prevedeva circa gli enti autorizzati ad erogare tale formazione con riconoscimento di crediti-
Vanno quindi demonizzati, vista la normativa vigente ed in mancanza di un intervento significativo del Ministero (ad oggi non prevedibile), i tentativi di deprimere la categoria, avvilendola con lo spauracchio della esclusione dall’albo informatico ctu per mancanza di formazione obbligatoria e soprattutto paventando la necessità di conseguire attestazioni di frequenza presso associazioni accreditate o titolate non si sa bene alla luce di quali indicazioni. Come confermato da alcuni ordini professionali, nessun obbligo di formazione continua aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dalle rispettive leggi professionali è stato introdotto dal D.M. 109/2023 (sul punto meglio infa).
Formazione in materia di conciliazione e processo / ctu
Ciò che invece va opportunamente attenzionato è l’altra novità assoluta che il decreto ministeriale prevede.
Tra le annotazioni che l’albo informatico deve contenere, secondo quanto previsto dall’art. 3 (contenuto dell’albo), ve ne sono due che qui di seguito si riportano e sulle quali pure si sta tentando di generare confusione:
- il possesso di adeguate e comprovate competenze nell’ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici corsi formativi;
- il conseguimento di adeguata formazione sul processo e sull’attività del consulente tecnico.
Questa previsione trova il suo corrispettivo nella lettera g) dell’art. 5 laddove si dispone che nella domanda di ammissione si debba indicare, pena l’inammissibilità, “gli eventuali specifici percorsi formativi volti ad acquisire adeguate competenze nell’ambito della conciliazione, nonché sul processo e sull’attività del consulente tecnico”.
La previsione delle adeguate competenze in materia di conciliazione così come il conseguimento di specifica formazione in materia di processo e ctu non costituiscono requisito essenziale (a pena di inammissibilità) della domanda di iscrizione: si tratta di requisiti facoltativi che eventualmente possono essere inseriti in domanda se ve ne è il possesso; l’art. 4, infatti, non ne fa menzione tra i requisiti per l’iscrizione.
Pertanto, anche qui, ed a maggior ragione, va deprecato il tentativo di scoraggiare i professionisti o di carpirne la buona fede pubblicizzando corsi che vengono presentati come obbligatori ai fini dell’iscrizione. Inoltre, nessuna indicazione ha fornito il decreto ministeriale sui requisiti di eventuali enti formatori nelle materie di conciliazione, processo e ctu.
Anche su questo punto, alcuni ordini professionali, interrogati dai loro iscritti, hanno risposto adeguatamente nello stesso senso. Anzi, hanno invitato a segnalare enti o associazioni che, diffondendo notizie non veritiere, pubblicizzano corsi e seminari rappresentando l’esistenza di un obbligo attualmente inesistente.
(si rinvia ai seguenti link per approfondimenti https://www.ordingrc.it/index.php/post/1198/chiarimenti-su-requisiti-per-iscrizione-albo-ctu-d-m-giustizia-4-agosto-2023-n-109; https://www.ordineingegneri.genova.it/2023/10/19/cni-chiarimenti-su-requisiti-iscrizione-albo-ctu/).
Probabilmente, ci saranno sul punto altre specifiche tecniche, in quanto nemmeno è dato sapere quali siano gli enti abilitati e autorizzati ad erogare la formazione in materia di conciliazione, processo e attività del ctu. In mancanza, va bene qualsiasi corso e, si ripete, la formazione in tali materie è libera, facoltativa, rimessa alla volontà dei singoli professionisti.
Quindi, anche rispetto a tale presupposto è prematuro fare previsioni e creare inutili allarmismi.
Ad ogni modo, attenzione a non confondere i requisiti previsti come indispensabili per l’iscrizione e da inserire nella domanda con i requisiti necessari al mantenimento dell’iscrizione che saranno oggetto di controlli in occasione della revisione dell’albo.
Per concludere, gli ultimi interrogativi per ora sottopostomi.
E’ utile per i periti assicurativi iscriversi ad associazioni ex. L. 4/2013?
E’ utile o necessario conseguire certificazioni Uni da esse rilasciate?
Rispetto al primo interrogativo, oltre a rinviare ad un mio precedente contributo scritto tempo fa per cercare di sgombrare il campo da pericolose confusioni (https://avvocatofusco.com/wp-content/uploads/2023/03/Equo-compenso_La-Tribuna-Fusco-3_2023.pdf), direi ancora una volta che la risposta è abbastanza articolata.
Ribadito che un’associazione professionale tra periti assicurativi iscritti al ruolo Consap non sarà accettata dal Mimit per l’iscrizione nell’elenco ex l. 4/2013, per ovvia incompatibilità (come già spiegato nel contributo citato), l’associazione professionale potrà raccogliere soltanto professionisti del settore assicurativo NON ISCRITTI AL RUOLO EX ART. 157 CAP (periti rami elementari, patrocinatori, ricostruttori, esperti in senso lato di infortunistica stradale); ma non è di questi professionisti che ci stiamo qui occupando.
Insomma, le due situazioni si escludono a vicenda e seguono strade non del tutto sovrapponibili: o si è periti assicurativi iscritti al Rpa o non si è periti assicurativi e allora ci si può iscrivere alle associazioni ex l. 4/2013, ma non si potrà esercitare l’attività ex art. 156 Cap.
Quanto, infine, alla utilità delle certificazioni rilasciate dalle associazioni ex l. 4/2013 ed alla loro rilevanza ai fini dell’iscrizione all’albo ctu, mi pare che il decreto sia chiaro sul punto.
L’art. 4, comma 1, lett. d) prevede tra i requisiti di iscrizione all’albo “la speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse”.
“Il requisito della speciale competenza tecnica previsto dal comma 1, lettera d), sussiste quando con specifico riferimento alla categoria e all’eventuale settore di specializzazione l’attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo (comma 4).
In mancanza del requisito di cui al comma 4, la speciale competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:
(…)
- conseguimento della certificazione UNI relativa all’attività professionale svolta, rilasciata da una organizzazione di certificazione accreditato”.
E’ fuori dubbio che il decreto stia dicendo che la speciale competenza tecnica si dimostra attraverso l’esperienza maturata su campo con almeno cinque anni di attività; poi però corregge il tiro e scrive che, in mancanza dei cinque anni di attività, si può sopperire dimostrando di avere almeno due requisiti alternativi tra quelli previsti nel comma 5, lettere a) – c). Tra questi, uno dei due può essere il possesso di una certificazione UNI rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.
Insomma, se il perito possiede i cinque anni di esperienza maturati con l’esercizio dell’attività, di cui dovrà dare attestazione nella domanda (art. 5, comma 1, lett. m) e n) ), non avrà affatto bisogno della certificazione UNI.
Se non ha la possibilità di dimostrare i cinque anni di attività, potrà sopperire con due dei requisiti di cui all’art. 4, comma 5, lett. a) – c), tra i quali è annoverata la certificazione Uni.
La domanda se la certificazione Uni sia obbligatoria per i periti assicurativi che intendono conseguire o mantenere l’iscrizione all’albo ctu può ricevere, a mio avviso, risposta negativa.
Non si pretende di aver esaurito con questo scritto tutte le criticità connesse all’argomento in oggetto; si spera almeno di aver fornito qualche chiarimento e qualche barlume di curiosità per indagare, con mente libera ed onestà intellettuale, una materia di notevole importanza per molti professionisti interessati a lavorare come ausiliari del giudice nei processi civili, conservando una fetta importante di lavoro quotidiano.
© Annunziata Candida Fusco
