Il 9 giugno scorso è stato finalmente licenziato il Dm che disciplina la procedura di omologazione degli apparecchi rilevatori delle infrazioni ai limiti di velocità ex art. 142 CDS: il decreto, sospeso e ritirato nel marzo 2025, è stato varato dopo il censimento nazionale voluto dal ministro Salvini che aveva istituito la piattaforma informatizzata presso il Mit, in cui sono confluiti i dati degli autovelox in funzione sulle strade italiane.
Oltre al merito di aver introdotto la normativa tecnica tanto attesa (sono passati 34 anni dall’entrata in vigore del CDS – Dgs 285/1992) ad integrazione dell’art. 192, commi 1 e 2 del Reg. att. al CDS (PDR 495/1992), il Decreto presenta qualche criticità degna di nota sul piano giuridico, al di là delle normali e inevitabili strumentalizzazioni politiche.
Premesso che si attende ancora la pubblicazione del testo su Gazzetta ufficiale, la disposizione che suscita maggioramente sospetto è quella contenuta nell’art. 6 del testo che contiene la cd. “sanatoria” o “omologazione d’ufficio”. Se è vero che tutti i dispositivi (autovelox e tutor) presenti su strada in Italia non sono omologati ma solo approvati; e se è vero, come ormai riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, si deve prendere atto del fatto che omologazione e approvazione non sono equpollenti; è legittimo affermare che tutti i dispositivi APPROVATI in base al Dm 282/2017 sono da considerare ora OMOLOGATI e pertanto continueranno ad operare come prima, senza essere stati sottoposti alla procedura introdotta da Dm, che si applicherà solo ai prototipi depositati dopo l’entrata in vigore del decreto stesso?
La sanatoria è conforme al principio di irretroattività cui soggiace l’apparato sanzionatorio previsto dal CdS e dalla l. 689/81? La sanatoria è conforma al principio di legalità dell’azione ammistrativa (art. 97 C), alla riserva di legge che attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la materia in fatto di “misure” (art 117, comma 2, lett. r)? Detto diversamente: qual è la natura giuridica del Dm? ha natura regolamentare? a me pare di no. E’ forse, a mio avviso, un Dm di natura non regolamentare, contenente solo specifiche tecniche, quindi atto amminitrativo a carattere sì generale, ma non normativo (cd. fonte secondaria atipica). Regolamentare o non regolamentare, può una fonte secondaria stabilire ex post l’equiparazione tra approvazione e omologazione e legittimare in futuro apparecchiature considerate fino a ieri illegittime e illegali, alcune delle quali sottoposte a sequestro anche dalla autorità penali?
Se si vanno a studiare le varie ipotesi di sanatoria previste in Italia, ci accorgiamo che esse sono dettagliatamente disciplinate dalla legge.
Perchè in sede di approvazione del Dm è stato chiesto il parere del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici sul testo dell’emanando decreto “con escusione delle valutazioni sul contenuto dell’allegato B”( ultimo periodo del premabolo al Dm)? L’allegato B contiene l’elenco dei dispositivi meramente approvati in conformità al Dm 282 cit. che si dovranno considerare omologati: non più i 12 modelli della prima versione del 2025, ma i 24 emersi evidentemente dal censimento.
“In questo modo si assicura un quadro regolatorio certo e omogeneo, idoneo a superare le criticità applicative emerse nel tempo e a garantire l’affidabilità di misura degli strumenti”, così si legge nel CS del Mit
(fonte https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/autovelox-il-ministro-salvini-firma-il-decreto-per-lomologazione-e-la-disciplina).
Seguiremo da vicino gli sviluppi della vicenda nel tentativo di fare un pò di chiarezza.
© Annunziata Candida Fusco
