Niente autovelox sulla extraurbana secondaria senza banchina

L’ordinanza della Cassazione n. 23122 del 13 luglio 2026 affronta il caso di un autovelox illegittimamente installato per la mancanza dei presupposti di legge previsti per l’emanazione del decreto prefettizio ex art. 4, DL. 121/2002, conv. in L. 168/2002. Si tratta di un caso antecedente il Dm 11 aprile 2024 (cd. Decreto Salvini) che ha introdotto le nuove disposizioni per la collocazione degli autovelox e anche i nuovi e più dettagliati presupposti per l’emanazione del decreto prefettizio di autorizzazione sui tratti di strada indicati dal citato art. 4.

La questione, al di là di alcuni aspetti molto tecnici, affronta una problematica già nota e abbondantemente trattata dalla giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata sul punto. 

Il decreto prefettizio n. 27800 del 12.11.2014 autorizzava l’installazione di un autovelox sulla SP 14 nel Comune di Montalcino in assenza dei presupposti previsti dall’art. 2, comma 2, lett. C). Ossia, nel classificare il tratto di strada come extraurbano secondario, il prefetto non teneva conto che nel caso di specie mancava la banchina così come prevista dallo stesso Cds (art. 3, comma 1, n. 4). Dalle foto emergeva con evidenza che la struttura differiva da quanto descritto. Pertanto, il Giudice di pace di Siena in primo grado accoglieva il ricorso contro otto verbali di contestazione notificati all’opponente. Il Tribunale di Siena confermava in appello. Ma il Comune di Montalcino proponeva ricorso in Cassazione affermando che nella previgente versione dell’art. 4, DL 121/2002 non vi era l’esatta indicazione delle tipologie di strade per le quali il prefetto potesse autorizzare l’installazione dell’autovelox e che, inoltre, non vi era nessuna norma che prescriveva l’esatta funzione  e le misure della banchina laterale. 

Ma la Corte, nel ricordare il suo consolidato orientamento, spiega invece che non solo le caratteristcihe della strada extrarbana secondaria devono essere rispettate così come indicate dal Cds, senza possibilità di interpretazione estensiva, ma anche che l’emanazione del decreto prefettizio in assenza dei presupposti rende il decreto stesso illegittimo e pertanto esso va disapplicato dal giudice ordinario. Inoltre, le caratteristiche della strada su cui si autorizza l’uso del dispositivo devono riguardare l’intera strada non solo il tratto su cui insiste l’apparecchiatura. Nel caso di specie, la SP n. 14 di Montalcino, come evidenziato anche nelle foto prodotte, non presentava le caratteristiche di legge. Il ricorso viene rigettato con condanna alle spese del giudizio.

Per la lettura integrale del testo, si rinvia all’allegato in calce.

© Annunziata Candida Fusco

Cass. 23122_2026

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