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Sinistri catastrofali in ambito rca: una fattispecie in via di estinzione

Sinistri catastrofali in ambito rca: una fattispecie in via di estinzione

Si sente spesso parlare in ambito assicurativo di rischi catastrofali per indicare quei rischi sempre più frequenti connessi a calamità naturali o ambientali e su cui le imprese assicurative orami da tempo hanno sviluppato formule varie di copertura.

L’uomo comune ha invece minore familiarità con l’espressione sinistri catastrofali, che, in ambito di danni derivanti dalla circolazione stradale, sta ad indicare quei sinistri che coinvolgono una quantità notevole di veicoli e di vittime all’interno di una dinamica non sempre facilmente ricostruibile e quindi con profili di responsabilità incerti.

Verrebbe da chiedersi perché mai usare l’espressione “sinistri catastrofali” se è più utile ricorre a quella ben più nota e (ab)usata di “maxi-sinistro” o anche “maxi-tamponamento”.

Perché in realtà tecnicamente l’espressione “sinistri catastrofali” indica una fattispecie a sè stante, per nulla confondibile con altre simili casistiche pure riscontrabili in ambito di circolazione stradale.

 

Accordo Ania tra assicuratori auto per la gestione dei sinistri catastrofali

Nel 1997 venne stipulato per la prima volta l’accordo tra le principali compagnie assicurative, intitolato Accordo Ania tra assicuratori auto per la gestione dei sinistri catastrofali, avente la finalità di gestire maxi sinistri nei quali restavano coinvolti numerosissimi veicoli spesso senza possibilità di risalire all’esatto responsabile o alla causa scatenante dell’evento, con inevitabili ripercussioni sul legittimo diritto di tutti i danneggiati a vedersi riconosciuto il giusto risarcimento.

In virtù di detto accordo, in caso di eventi siffatti, ciascuna compagnia assicurativa era obbligata a gestire il sinistro del suo proprio assicurato e a risarcirne il danno a prescindere dagli accertamenti sulle effettive responsabilità. In conseguenza di ciò, successivamente, le compagnie avrebbero distribuito tra loro i danni pagati e recuperato con un gioco di rivalse interne.

Nel 2016 l’accordo venne leggermente aggiornato nella versione attualmente ancora in vigore, sebbene statisticamente non vi sia ad oggi un gran numero di sinistri catastrofali da gestire.

La principale causa acclarata dei sinistri catastrofali è riferibile a nebbia o ghiaccio e la maggior concentrazione di eventi è localizzata nell’area settentrionale della penisola.

 

Sinistro catastrofale: definizione

Proveremo brevemente a dare qualche coordinata di riferimento in materia, partendo proprio dal testo della convezione.

 

«E’ considerato catastrofale il sinistro avvenuto in Italia nel quale risultino complessivamente coinvolti almeno 40 veicoli a motore, ancorché suddiviso in diversi tronconi di collisioni»  (art. 1, comma 1, conv. Ania)

«La Commissione Sinistri Catastrofali può deliberare l’operatività dell’accordo anche in caso di sinistri mortali in cui siano coinvolti da 20 a 39 veicoli a motore e la responsabilità dell’evento catastrofale non sia chiaramente imputabile ad alcuno di loro». (comma 3, conv.)

 

Esistono quindi due tipologie di sinistri etichettabili come catastrofali: la prima è riconosciuta per il solo fatto che vi sia il coinvolgimento di un ben determinato numero di veicoli a motore, sempre che il sinistro sia avvenuto su territorio italiano; per l’esattezza i veicoli coinvolti devono essere almeno 40.

La seconda ipotesi è rimessa alla discrezionalità della Commissione Sinistri Catastrofali, l’organo competente ad accertare i presupposti per l’operatività della convenzione. In caso di sinistri mortali con numero di veicoli tra i 20 e il 39, la Commissione potrebbe decidere per la classificazione di catastrofale.

Ad ogni modo, come chiarisce il successivo art. 3 della conv., laddove la CSC abbia deciso che si possa parlare di sinistro catastrofale, la regola da applicare per la gestione dei sinistri è la seguente:

 

«Ciascun assicuratore RCA provvede a gestire i danni del proprio assicurato (conducente e veicolo) e delle cose da lui trasportate nella misura in cui l’assicurato stesso non ne sia responsabile, nonché i danni delle persone trasportate e delle persone urtate dal veicolo assicurato non trasportate su altri veicoli a motore, a prescindere dalla responsabilità dell’assicurato, purché tali danni non siano imputabili ai danneggiati stessi».

 

La richiesta di risarcimento danni

Ciò comporta, sul piano pratico, una differente modalità di gestione della richiesta risarcitoria da parte del danneggiato, per il tramite del suo consulente (avvocato, patrocinatore stragiudiziale): come si può ricavare dall’art. 5 della conv., il danneggiato “potrà” rivolgere la sua richiesta ex art. 148 Cod. ass. alla sua stessa compagnia assicurativa per la rca, la quale gestirà il sinistro secondo le consuete norme previste dalla disciplina vigente, effettuando i suoi accertamenti e procedendo alla liquidazione del danno secondo la migliore tecnica liquidativa, come pure suggerito dalle norme operative.

Quindi, prima di tutto, va detto che, se è vero che per il danneggiato è più agevole farsi risarcire secondo convenzione, considerato che si prescinde dalla ricerca dell’effettiva responsabilità, fermo restando quanto richiamato dal sopra ricordato art. 3, è anche vero che il danneggiato ha una facoltà non un obbligo di attivare la procedura prevista convenzionalmente.

Nel caso in cui dovesse avanzare la sua richiesta risarcitoria all’impresa che copre la rca del veicolo presunto responsabile, la predetta dovrà avvisarlo che esiste la possibilità di rivolgersi all’impresa obbligata in base alla convezione; il danneggiato potrà però decidere di tener ferma la sua richiesta: in tal caso, nel rispetto degli obblighi di comunicazione convenzionalmente previsti, l’impresa richiesta dovrà gestire il sinistro secondo le norme del Cod. Ass.

Occorre in questa fase fare bene attenzione a quali danni sono risarcibili e quali casi sono esclusi dall’accordo Ania che, in quanto tali, non saranno gestiti secondo il meccanismo di cui all’art. 3 cit.

 

Danni risarcibili

Si può sinteticamente affermare che, in base alla convenzione, ciascuna compagnia potrà risarcire i seguenti danni:

 i danni 

  1. a) del proprio assicurato (conducente e veicolo)
  2. b) delle cose da lui trasportate

nella misura in cui l’assicurato stesso non ne sia responsabile

 nonché

i danni

  1. delle persone trasportate
  2. delle persone urtate dal veicolo assicurato non trasportate su altri veicoli a motore

a prescindere dalla responsabilità dell’assicurato,

 purché tali danni non siano imputabili ai danneggiati stessi

 

Casi esclusi

Quanto invece ai casi esclusi dall’ambito di operatività dell’accordo, essi possono essere così sintetizzati:

– i precedenti casi sub a) e b), quando il conducente del veicolo assicurato è responsabile

– veicoli non assicurati con imprese aderenti (e loro trasportati)

– veicoli con assicurazione sospesa

– danni a cose non trasportate

 – veicoli assicurati con imprese non aderenti (e loro trasportati)

– passanti e cose danneggiati dai veicoli di cui sopra

– rivalse passive non di competenza

– danni ambientali

 

La gestione del sinistro in sede processuale

 

Il pregio dell’aggiornamento della convenzione avvenuto nel 2016 è sicuramente legato alla previsione del nuovo testo dell’art. 4, specificamente dedicato alla “gestione del contenzioso giudiziario”.

In particolare il comma 1 ha provato ad ovviare all’increscioso episodio di vedere compagnie assicurative convenzionalmente obbligate, e chiamata a gestire in sede stragiudiziale il sinistro, eccepire di non essere tenute al risarcimento una volta evocate innanzi al giudice competente.

Difatti, la convenzione non attribuiva, nella versione del 1997, una aziona diretta al danneggiato, essendo essa soltanto un accordo privato tra imprese per la gestione delle poste di danno.

Tale situazione era stata brillantemente fotografata da una delle rare sentenze relative a sinistri catastrofali che ebbe il pregio di soffermarsi sulla natura giuridica dell’Accordo.

Cassazione civile sez. III, sentenza 17 marzo 2015, n. 5218, est. Rossetti, si esprime come segue in merito all’Accordo Ania:

“L’Accordo, in conclusione, era un patto in virtù del quale ogni società aderente si impegnava a liquidare e pagare il debito delle consorelle salva rivalsa, ma non era un patto che attribuiva al danneggiato un credito – e quindi un’azione – diretta nei confronti del proprio assicuratore. Esso non ha attribuito vantaggi diretti e giuridici al terzo danneggiato, ma solo vantaggi di fatto; di conseguenza non può avergli attribuito nemmeno un’azione diretta nei confronti del proprio assicuratore.

 

Ovviando a questo limite, il nuovo testo del comma 1 dell’art. 4, nella versione aggiornata nel 2016, ha così definitivamente risolto l’inconveniente:

 

«L’impresa gestionaria ai sensi del precedente art. 3, qualora non raggiunga un’intesa con il danneggiato sull’ammontare del risarcimento e, per tale ragione, venga convenuta in giudizio, deve astenersi dall’eccepire la legittimazione passiva, che comporterebbe il coinvolgimento di altre imprese aderenti, ed impostare le proprie linee difensive contestando solo il quantum».

 

E’ evidente il senso della nuova disposizione: impedire all’impresa gestionaria, convenzionalmente obbligata, di sottrarsi agli obblighi ad essa imposti quando si arriva in fase processuale; impedire altresì che il danneggiato, costretto ad agire in giudizio per la migliore tutela del suo diritto, sia penalizzato gravemente, dovendo dare dimostrazione di fatti e condotte che non era tenuto a provare  in fase stragiudiziale. Il giudizio, dunque, ferma restando la presenza della compagnia assicurativa del danneggiato, deve vertere solo sul quantum.

Insomma, in via convenzionale si è creato qualcosa di molto simile a quanto nel 2005 aveva elaborato il Cod. Ass. con l’introduzione del tanto discusso risarcimento diretto.

Ci chiediamo se, alla luce dei  recenti sconvolgimenti climatici, la convenzione possa ancora trovare applicazione, considerato che, per fortuna, di sinistri catastrofali non si sente più tanto parlare.

© Annunziata Candida Fusco

 

Il presente contributo riprende in sintesi la relazione tenuta dall’autrice durante il Seminario sui sinistri catastrofali organizzato da Aicis (Associazione italiana consulenti di infortunistica stradale – https://aicis.it) il 12 maggio 2023 a Milano.

Correlatori:  il Dr Massimo Treffiletti già Dirigente – Responsabile CARD, Accordi Associativi, Antifrode

e l’Ing. Federico Colacino, titolare dello “Studio tecnico e di ingegneria forense Federico Colacino”

 

Si allegano le slide della relazione e il testo dell’Accordo Ania 2016

Sinistri catastrofali_slide seminario Aicis

Accordo Ania 2016