Avv. Annunziata Candida Fusco | Email: info@avvocatofusco.com | Tel. 3397586021
Sinistro stradale e prova del danno: i grossolani errori dei falsi incidenti (Cassazione ord. 4167/2021 del 14 febbraio 2023).

Sinistro stradale e prova del danno: i grossolani errori dei falsi incidenti (Cassazione ord. 4167/2021 del 14 febbraio 2023).

Tizio citava in giudizio il Fondo vittime della strada innanzi al Tribunale di Catania sostenendo di essere stavo investito da un veicolo rimasto sconosciuto. Il tribunale accoglieva la domanda con sentenza 47/2018, condannando la compagnia designata al pagamento in favore dell’attore della somma di euro 211.872,00. La sentenza veniva appellata dalla compagnia che insisteva nel sostenere la non veridicità dei fatti dedotti dall’attore. La Corte d’Appello di Catania accoglieva il gravame, riformando la sentenza di primo grado.

Riteneva la Corte che : 1) i due testimoni sentiti in primo grado non erano attendibili avendo reso dichiarazioni contraddittorie; 2) l’inattendibilità degli stessi era confermata dal fatto che nella cartella clinica redatta dall’ospedale al momento del ricovero, era stato inizialmente scritto “il paziente riferisce caduta accidentale con la moto” , dicitura poi corretta con la seguente “il paziente riferisce incidente stradale con al moto”; 3) infine era davvero strano che i testimoni che avevano assistito ad un sinistro così grave non avessero chiamato ambulanza e forze dell’ordine.

Beh il sospetto che forse quel sinistro non fosse mai avvenuto verrebbe a qualsiasi lettore con pizzico di disincanto e un pò di esperienza.

Il motociclista sdegnato, proponeva ricorso in Cassazione sostenendo che la Corte d’Appello aveva proprio preso un abbaglio, avendo dato rilievo a indizi privi di rilevanza, mettendo in dubbio la cartella, le dichiarazioni dei testi ecc. ecc.; inoltre aveva dichiarato inattendibili i testi senza aver approfondito con domande, chiedendo chiarimenti, insomma, pregiudizi e congetture, senza fondamenta!

La Corte di Cassazione dice decisamente no a intenti speculativi e respinge al mittente tutti i motivi:

le censure del ricorrente sono inammissibili perché vanno contro un principio inoppugnabile in materia di valutazione delle prove processuali: “non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito “.

Cass. ord. 4167_2021

© Annunziata Candida Fusco