Introduzione
Il D.M. 4 agosto 2023 n. 109, entrato in vigore il 26 agosto scorso, integra le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile in materia di albi dei consulenti tecnici d’ufficio (artt. 13 e ss) che erano state modificate dal D. Lgs 149/2022 in attuazione della legge delega 206/2021.
Conformemente a quanto preannunciato nei due precedenti provvedimenti normativi, il regolamento (tale è definito il testo nell’enunciazione del titolo) predispone che gli albi presso i tribunali e l’elenco nazionale dei ctu (la legge delega parlava di albo nazionale unico: art. 1, comma 16, lett. c, l. 206/2021) siano tenuti esclusivamente in modalità telematica (art. 39, D. Lgs. 149/2022; art. 8, D. M.).
Inserendosi perciò negli spazi indicati dagli artt. 13, comma 4, 15, comma 6, 16 comma 2, n. 5 bis e 24 bis, d.a. cpc, il decreto fornisce indicazioni di dettaglio su requisiti indispensabili all’iscrizione degli aspiranti ctu e modalità di presentazione della domanda, rinviando ad un ulteriore “provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore” del regolamento stesso (art. 8, comma 3, cit.). Il provvedimento conterrà “specifiche tecniche per la formazione, la tenuta e il costante aggiornamento in modalità informatica degli albi e dell’elenco” (art. 8, comma 3, cit.).
I periti assicurativi
Avendo scelto di delimitare il campo di indagine di questo contributo alla figura del perito assicurativo, in continuità con altri scritti sull’argomento (si rinvia alla sezione “periti assicurativi” di questo sito nonché alla sezione “pubblicazioni” per approfondimenti), faremo solo un rapido cenno alle questioni generali di cui il decreto si occupa.
L’ambito di applicazione del decreto è costituito dall’”albo” e dall’”elenco nazionale” dei consulenti tecnici d’ufficio. Meglio sarebbe parlare di albi, istituiti presso i tribunali, laddove l’elenco è unico per l’intero territorio nazionale, istituito presso il Ministero di giustizia e destinato a convogliare i dati raccolti dai primi (v. definizioni all’art. 1 del decreto).
Sia gli albi presso i tribunali che l’elenco nazionale presso il Ministero, tenuti solo in modalità informatica, sono organizzati per categorie e settori di specializzazione (art. 13 e 24 bis cit.) elencati nell’allegato “A” al decreto, che ne costituisce parte integrante (art. 3 decr.). Tralasciamo l’allegato B che riguarda la materia sanitaria.
L’allegato A contiene un’elencazione fittissima e forse non puntuale né esaustiva delle categorie e specializzazioni, ferme ed impregiudicate le categorie già indicate nel comma 3 dell’art. 13 d.a. cpc.
Ciò detto, andando a toccare quanto qui ci interessa, l’art. 3, comma 1 (forse per errore di scrittura il testo in Gazzetta inizia con un comma 2), lettere a – g, indica il contenuto dell’albo, ossia le informazioni che devono essere annotate (indicate) per ogni professionista iscritto.
Per ciascun consulente, nell’albo sono indicati:
- la categoria e il relativo settore di specializzazione;
2. il titolo di studio conseguito;
- c) l’ordine o il collegio professionale cui è iscritto o,
per le professioni non organizzate in ordini o collegi, la
categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
in cui è eventualmente inserito;
- d) la data in cui il consulente ha iniziato a svolgere
la professione, con riguardo alla specifica categoria e settore
di specializzazione di appartenenza;
- e) il possesso di adeguate e comprovate competenze
nell’ambito della conciliazione, acquisite anche mediante
specifici percorsi formativi;
- f) il conseguimento di adeguata formazione sul processo
e sull’attività del consulente tecnico;
- g) il numero di incarichi conferiti e di quelli revocati.
Il successivo art. 4 (Requisiti per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici) indica invece i requisiti soggettivi necessari affinché il professionista istante consegua l’iscrizione all’albo: requisiti che devono sussistere al momento della presentazione della domanda.
- (…) omissis
possono essere iscritti nell’albo coloro che:
- a) sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali,
o ruoli, o associazioni professionali;
- b) sono in regola con gli obblighi di formazione professionale
continua, ove previsti;
- sono di condotta morale specchiata;
- d) sono dotati di speciale competenza tecnica nelle
materie oggetto della categoria di interesse;
(…) omissis
- Ai fini del comma 1, lettera a) , il professionista deve
essere iscritto nel rispettivo ordine o collegio professionale.
Per le professioni non organizzate in ordini o collegi,
il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e
degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o ad una delle associazioni professionali
inserite nell’elenco di cui all’articolo 2, comma
7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, che rilasciano
l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei
servizi prestati dai soci.
(…) omissis
- Il requisito della speciale competenza tecnica previsto
dal comma 1, lettera d) , sussiste quando con specifico
riferimento alla categoria e all’eventuale settore di specializzazione
l’attività professionale è stata esercitata per
almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo.
Va evidenziato subito che il decreto ha cercato di essere il più inclusivo possibile, consentendo l’inserimento di professionisti iscritti in ordini o collegi (le tradizionali professioni ordinistiche) e di quelli appartenenti alle professioni non regolamentate ex l. 4/2013, purché iscritti in associazioni inserite nell’elenco di cui all’art. 2, comma 7 della legge stessa (elenco tenuto dal Ministero del Made in Italy già Mise). Si noti la lieve svista presente all’art. 3, comma 1, lettera c), che, a differenza del successivo art. 4, comma 2, non menziona tra i dati da annotare nell’albo le associazioni ex l. 4/2013.
Infine, possono essere iscritti agli albi e all’elenco nazionale professionisti che, pur non appartenendo alle professioni ordinistiche né a quelle non regolamentate ex l. 4/2013, siano però iscritti in ruoli (così testualmente la lett. a): si tratta dei ruoli dei periti e degli esperti (estimatori) tenuti dalle CCIAA ai sensi dell’art. 32 del regio decreto 20 settembre 1934 n. 2011, come specificato nel successivo comma 2 dello stesso articolo, in coerenza con l’art. 3, comma 1, lett. c). La norma risente evidentemente dell’influsso storico dell’art. 14, comma 3, d.a. cpc, non modificato e attualmente vigente.
Orbene, restano sicuramente fuori alcune frange di professionisti non sempre ben inquadrabili nelle tre tipologie indicate. Professionisti iscritti in elenchi o ruoli non ben classificabili, ma tutelati da una specifica normativa e che non vogliono o non possono iscriversi contestualmente anche ad ordini o collegi (solo a titolo di esempio e per rendere l’idea si possono citare gli intermediari assicurativi iscritti al RUI tenuto da Ivass; gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco tenuto da Banca Italia). Quanto alle professioni non regolamentate ex l. 4/2013, diventa una scelta obbligata iscriversi ad una associazione professionale inserita nel famoso elenco ministeriale se si aspira a diventare ctu.
Venendo ai periti assicurativi iscritti nel ruolo ex art. 157 d. lgs. 209/2005 (cd. Cap -codice delle assicurazioni private), ricompresi nell’ampio novero delle professioni non ordinistiche, ma esclusi, fino a prova contraria, dall’ambito delle professioni non regolamentate ex l. 4/2013, pare che essi siano stati scaraventati dieci passi indietro rispetto a quanto conseguito dopo anni di battaglie attraverso cui si era conquistato il diritto di essere iscritti presso gli albi ctu sub voce “periti assicurativi”, senza dover passare né per la preventiva iscrizione ad un ordine o collegio né per la iscrizione al ruolo camerale.
La questione da noi ampiamente affrontata in altre sedi, anche istituzionali, era stata discussa e risolta in occasione dell’annosa diatriba tra periti assicurativi e ingegneri / periti industriali in relazione alla possibilità che questi ultimi conseguissero incarichi per ctu in materia di accertamento e stima dei danni derivanti dalla circolazione stradale pur non avendo il titolo abilitante e quindi in assenza di iscrizione al ruolo tenuto da Consap.
Ma cosa c’entra il decreto con la diatriba tra periti assicurativi e ingeneri / periti industriali? Apparentemente nulla. E invece, a guardare più da vicino, si scoprono nessi e interferenze.
Procedendo con ordine, possiamo dire che il decreto pecca di ingenuità in quanto incorre in una distrazione che sicuramente salta agli occhi dei diretti interessati.
Che ci sia stata ingenuità o distrazione, e non intenzionalità, emerge dal fatto che chi ha scritto la norma ha pensato di essere al massimo grado inclusivo nel momento in cui, per non lasciare fuori alcuna categoria di professionisti, ha pensato bene di allargare la forbice, inserendo, accanto ai professionisti della l. 4/2013, gli altri professionisti iscritti nei ben più antichi ruoli tenuti dalle camere di commercio. In questo modo si è tentato di favorire tutte (o quasi) le professioni non tradizionali (non ordinistiche, non regolamentate, non protette che dir si voglia).
In quei ruoli, esattamente i ruoli dei periti ed esperti, erano inseriti anche i cd. periti estimatori tra i quali rientravano i periti “assicurativi” prima della creazione del ruolo tenuto da Isvap, poi Ivass, poi Consap.
Infatti, prima della l. 166/1992, i periti assicurativi erano ricompresi nella Categoria XX – Previdenza e Credito, Sub Categorie 1 (tecnica assicurativa) e 2 (liquidazione danni), lett. a (incendi), b (furti), c (rischi automobilistici – responsabilità civile) (art. 32, R.D. 2011/1934 cit.; D. M. 4 gennaio 1954 e D.m. 29 dicembre 1979).
In virtù di detta iscrizione, i periti assicurativi, in base a quanto previsto dal citato art. 14, comma 4, d.a. cpc, chiedevano ed ottenevano l’iscrizione all’albo ctu.
Con Circ. ministeriale n. 410745 del 1997, la Direziona Generale per il Commercio presso il Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato diramava a tutte le camere di commercio il seguente comunicato:
“Oggetto – ruolo periti ed esperti. Applicazione legge 17 febbraio 1992 n. 166. Come è noto dal gennaio 1996 è divenuto operativo il nuovo ruolo previsto dalla legge indicata in oggetto per i periti assicurativi «per l’accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 990/69, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio degli stessi». Nella considerazione che l’elenco-tipo delle categorie e sub-categorie dei periti ed esperti, di cui al D.M. 29 dicembre 1979, alla categoria XX PREVIDENZA E CREDITO, prevede le subcategorie TECNICA ASSICURATIVA e LIQUIDAZIONE DANNI, si rappresenta agli enti in indirizzo la necessità di procedere alla cancellazione dal ruolo dei periti e degli esperti di tutti coloro che risultino iscritti in dette subcategorie per i settori attualmente regolati dalla nuova disciplina. Si precisa, altresì, che le sub-categorie TECNICA ASSICURATIVA e LIQUIDAZIONE DANNI mantengono la loro vigenza per i rami non assoggettati alla legge n.166/92. f.to il Direttore generale”
Insomma, si disponeva che le camere di commercio procedessero alla cancellazione dai ruoli dei periti assicurativi iscritti nel nuovo ruolo tenuto da Isvap ai sensi della l. 166/92, data la superfluità della duplicazione.
I periti assicurativi rimanevano così iscritti solo al ruolo loro destinato ed esercitavano una competenza solo a loro riservata.
La polemica continuava però, come si è detto, sul campo e nei tribunali, intersecandosi appunto con la questione della riserva di legge espressa dall’art. 156 del CAP (sul punto si rinvia, tra gli altri al nostro contributo su questo sito https://avvocatofusco.com/diritto-assicurativo-responsabilita-civile/periti-assicurativi/nullita-della-ctu-estimativa-se-il-consulente-non-e-iscritto-al-ruolo-ex-art-157-d-lgs-209-2005-nota-a-ordinanza-trib-ra).
Ed è proprio qui che si arriva, in estrema sintesi e dopo un giro lungo nel tempo e nello spazio normativo, con il neo emanato decreto 109/2023.
Alla luce delle citate norme ministeriali, i periti assicurativi non potranno chiedere l’iscrizione nell’albo dei ctu presso i tribunali se non in quanto già previamente iscritti ad un ordine o collegio, in quanto ormai fuori dagli elenchi camerali. Ciò perché il ruolo tenuto da Consap non è contemplato in nessuna delle tre tipologie prese in esame dall’art. 4 cit.
Un perito assicurativo che oggi può, di diritto, essere iscritto al solo ruolo ex art. 157, essendo ciò sufficiente ai fini dell’esercizio della attività riservata alla sua categoria, non potrà conseguire l’iscrizione all’albo ctu se non (re)iscrivendosi ad un ordine o collegio, con aggiuntivi oneri, essendo ormai tagliato fuori anche dall’elenco camerale.
Tralasciando questi aspetti formali e soggettivamente limitati alla categoria professionale interessata, spostandosi sul piano sostanziale, affiora una ulteriore ingenuità o forse disattenzione da parte del decreto. Disattenzione che però va ad incidere ancor più profondamente sull’osservanza di quella riserva di legge di cui all’art. 156 Cap, ancora una volta scalfita ai danni non solo dei professionisti per i quali è stata creata, ma anche e soprattutto delle esigenze di certezza del diritto e di efficienza della giustizia.
L’allegato A al decreto 109/2023 indica le categorie dell’albo e i settori di specializzazione. Nella categoria assicurazioni vengono annoverate le seguenti specializzazioni:
ASSICURAZIONI AUTOMOBILISTICHE
ASSICURAZIONI DANNI
ASSICURAZIONI IN GENERE
ASSICURAZIONI TRASPORTI
ASSICURAZIONI VITA
RICOSTRUZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI
STATISTICA ASSICURATIVA
Non si può negare che la scelta delle parole avrebbe potuto essere per certi versi più accurata, come lamentato anche da alcuni professionisti attenti e come forse emerge dal raffronto con le vecchie classificazioni camerali.
Per quel che qui ci riguarda, manca, a mio avviso, un settore di specializzazione che avrebbe meritato una autonoma collocazione proprio al fine di superare equivoci ormai annosi e stantii, tirando fuori dall’impiccio giudici, enti, professionisti.
E’ fuori dubbio infatti che l’assicurazione per la rca costituisca uno specifico segmento all’interno dell’ampia “materia” assicurativa, tant’è che il D. Lgs. 209/2005 vi ha dedicato un intero titolo (Titolo X – assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti).
Lasciando da parte la ricostruzione degli incidenti stradali, per la quale non esiste riserva di legge e per la quale è stata riconosciuta una certa rilevanza alle certificazioni UNI, la mera stima e quantificazione dei danni da rca dovrebbe essere ricompresa o sub assicurazioni automobilistiche (che include, a mio avviso, anche tutte le coperture diverse dalla rca) o sub assicurazioni danni (anche questa comprensiva di tutte le tipologie di danni assicurati non rca). Orbene, premesso che di fronte ad un danno derivante da circolazione stradale il giudice che voglia disporre una ctu estimativa dovrà rigorosamente rispettare la riserva di legge di cui all’art. 156 del Cap, egli non potrà che scegliere tra i professionisti iscritti in ordini o collegi (inseriti nell’albo) che siano però necessariamente muniti anche del titolo di perito assicurativo ai sensi della norma citata.
Un passo indietro per i periti assicurativi perché finiscono nuovamente col non poter contare solamente sulla loro iscrizione nel ruolo Consap. Al contempo, non ci si può spingere a pensare che il decreto abbia autorizzato il giudice istruttore a nominare ctu per l’accertamento e la stima del danno da circolazione stradale un professionista iscritto ad ordine o collegio, ma sprovvisto di iscrizione al ruolo Consap: in tal caso, violerebbe la riserva di legge ex art. 156 cit., oggi unanimemente riconosciuta, aggirando altresì la giurisprudenza ormai consolidata sul punto e recepita dalla quasi totalità dei tribunali italiani. E si tornerebbe così alla diatriba di cui si parlava supra, che si sperava definitivamente archiviata (sul punto, in particolare su riserva di legge e nomina ctu, si rinvia al già citato contributo consultabile al link https://avvocatofusco.com/diritto-assicurativo-responsabilita-civile/periti-assicurativi/nullita-della-ctu-estimativa-se-il-consulente-non-e-iscritto-al-ruolo-ex-art-157-d-lgs-209-2005-nota-a-ordinanza-trib-ra).
Meglio sarebbe stato se il decreto, intenzionato ad attuare la massima inclusività, avesse ricompreso tra i requisiti per l’inserimento nell’albo e nell’elenco anche l’iscrizione a tutti gli elenchi e ruoli tenuti da enti pubblici diversi dalle camere di commercio secondo le normative vigenti. Ne avrebbero tratto giovamento altre figure professionali molto qualificate ma meno imbrigliate in rigidi formalismi.
Ancora un’annotazione per concludere sugli aspetti formali.
L’art. 10 (disposizioni transitorie) prevede un regime agevolato per i professionisti già iscritti negli albi territorialmente competenti alla data di entrata in vigore del decreto: questi “mantengono l’iscrizione e possono chiedere di essere inseriti in uno o più settori di specializzazione della categoria di appartenenza o di una diversa categoria, allegando all’istanza una dichiarazione sostitutiva contenente le indicazioni a tal fine richieste dall’articolo 5, commi 1 e 2, e i titoli e i documenti utili a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 (…)”.
Alla luce di detta disposizione, i periti assicurativi attualmente presenti nei rispettivi albi ctu in virtù della sola iscrizione al ruolo ex art 157 cit., di fatto non possono conservare il titolo vista la dichiarazione sostitutiva da allegare nella quale bisogna dare atto della presenza dei requisiti di cui all’art. 5, comma 1, tra i quali spicca quello sub lett. f) ossia “l’ordine, il collegio, l’associazione o la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è iscritto”.
Quindi potranno continuare a restare iscritti, chiedendo di essere inseriti eventualmente nei settori di specializzazione assicurazioni automobilistiche e/o assicurazioni danni, solo se in possesso del prerequisito della iscrizione ad ordine o collegio. In mancanza, o dovranno rinunciare o dovranno procedere a iscriversi in un ordine o collegio, con tutti gli oneri che questo comporta. Ovviamente, avendo le camere di commercio cancellato i periti assicurativi dai loro ruoli di esperti estimatori, nemmeno essi potranno usufruire di questo canale agevolato e sicuramente meno oneroso.
Conclusioni
In conclusione, indubbiamente il decreto va integrato nella misura in cui lascia scoperte alcune categorie professionali non facilmente inquadrabili nelle tre tipologie considerate dall’art. 5, tra cui i periti assicurativi, ciò al fine di non creare discriminazioni anche solo nei confronti di tipologie professionali molto settoriali.
Viene però da compiere una riflessione ossia se la voce dei periti assicurativi è stata ascoltata in sede di audizioni in merito al testo emanando e se, a testo ormai vigente, ci sarà la volontà di un ravvedimento in ottica estensiva.
© Annunziata Candida Fusco