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Ricostruzione di sinistri stradali – Nessuna riserva di legge in favore di ingegneri e periti industriali di area meccanica.

Ricostruzione di sinistri stradali – Nessuna riserva di legge in favore di ingegneri e periti industriali di area meccanica.

Nota all’ordinanza del Tribunale di Trieste del 4 marzo 2020.

Il caso

Con ricorso ex art. 15 d. lgs 150/2011, il ctu Tizio, perito assicurativo iscritto al rpa, si vedeva contestare il decreto di liquidazione N. XXX per sue competenze emesso in data 17.12.2018 dal Presidente della prima sezione civile del Tribunale di Trieste a conclusione del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art.  696 bis, NRG XXX, svoltosi tra le parti Caia, quale esercente la potestà sul figlio minore Caietto, in qualità di ricorrente, e Sempronia oltre alla sua assicurazione per la rca Assicurazione YZ spa, resistenti. Si precisa che nel sinistro oggetto di atp Caietto aveva perso la vita.

Le spese di liquidazione, pari ad euro 1.770,00 oltre accessori, venivano poste provvisoriamente a carico della signora Caia, che, non accogliendo l’esito della atp, contestava l’importo da pagare e spiegava opposizione contro il citato decreto di liquidazione.

Sosteneva l’opponente-ricorrente che il decreto di liquidazione N. XXX per compenso del ctu  fosse da annullare, con condanna alle spese in caso di resistenza, in quanto la relazione peritale espletata doveva considerarsi viziata da nullità per essere il perito Tizio, regolarmente iscritto all’albo ctu presso il Tribunale di Trieste, sprovvisto del titolo di ricostruttore, essendo egli in possesso soltanto del titolo di perito assicurativo, come da iscrizione al  RPA (ruolo periti assicurativi, tenuto oggi da Consap), non essendo al contempo perito industriale abilitato. Pertanto, ad avviso dell’opponente, il ctu non aveva la giusta competenza al momento dell’accettazione dell’incarico e del successivo espletamento delle operazioni peritali e nemmeno avrebbe potuto redigere la consulenza in quanto, sosteneva, la ricostruzione dei sinistri stradali era riservata solo a ingegneri e periti industriali dell’area meccanica (regolarmente iscritti in albi e collegi), derivando tale riserva di legge dalle rispettive leggi professionali (art. 51, RD 23 ottobre 1925 n. 2537 e art. 16, RD 11 febbraio 1929 n. 275). Inoltre, la normativa tecnica UNI ha finalmente individuato il profilo professionale del ricostruttore di sinistri stradali, confermando la riserva in materia già richiamata e dettagliando il profilo delle competenze (UNI 11294). Di conseguenza, il perito assicurativo, non munito del titolo di ingegnere o perito industriale, ma iscritto semplicemente al ruolo ex art. 156 Cod. Ass., può limitarsi all’accertamento e alla stima del danno, come ivi previsto. Infine, l’iscrizione al rpa non è equiparabile all’iscrizione all’ordine o collegio richiesta dagli artt. 13 – 15 d.a. cpc. Nemmeno sussistevano nel caso esposto i presupposti per la deroga di cui all’art. 22 da cpc (scelta del ctu tra i non iscritti, da farsi su provvedimento motivato a cura del Presidente del Tribunale). Da ciò si faceva derivare la nullità della ctu del perito Tizio e l’insussistenza dell’obbligo di pagamento del compenso liquidato.

La difesa del ctu, tra le altre eccezioni preliminari di ordine processuale, contestava il fatto che l’opponente non aveva mai sollevato, in nessuna fase del procedimento di atp, l’incompetenza del ctu (i cui titoli e qualifiche evidentemente erano noti o facilmente conoscibili), dovendo, pertanto ritenersi preclusa ogni contestazione al di fuori dei termini previsti per la ricusazione e sostituzione. Nel merito, si contestava l’esistenza di una qualsivoglia riserva in materia di ricostruzione di sinistri stradali in favore di qualsiasi categoria professionale.

Il giudice, accogliendo parzialmente l’opposizione, riteneva, con pronuncia a dire il vero sintetica e a tratti poco chiara, non sussistere alcuna riserva in favore di ingegneri e periti industriali in materia di ricostruzione di sinistri stradali, confermando il compenso che però in parte decurtava.

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Trascurando in questa sede, per evidenti ragioni pratiche e di spazio, di trattare alcuni aspetti processuali e preliminari affrontati dall’ordinanza, ci limitiamo a compiere alcune riflessioni sul tema scottante e sempre attuale, da noi già ampiamente affrontato (si veda:”La professione del perito assicurativo”, ospitato sulla rivista  Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali – rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e legislazione, casa editrice La Tribuna, n. 11/2011, pagg. 865 – 883), relativo alla esistenza o meno di una riserva di legge in materia di ricostruzione dei sinistri stradali in favore di ingeneri e periti industriali di area meccanica, in virtù dei due citati articoli delle rispettive leggi professionali.

Orbene, come già ripetuto in più luoghi e contesti, ribadiamo ancora una volta che nessuna delle due norme citate, né quella relativa agli ingegneri né quella relativa ai periti industriali, contiene una riserva di legge in favore delle due categorie ed avente ad oggetto l’attività di ricostruzione dei sinistri stradali. La presunta riserva di cui la ricorrente parla è frutto di una interpretazione forzata, svolta non si sa bene su quali basi giuridiche, dalle due categorie professionali che da decenni ormai si arrogano una competenza esclusiva al fine di estromettere i periti assicurativi da una porzione di attività che di fatto, non essendo appunto riservata, è terra di tutti. Laddove la legge vuole riservare una determinata attività, essa lo fa espressamente. Così come è pacifico che una materia non espressamente riservata ad una categoria professionale può essere appannaggio di chiunque.

Riporto brevi stralci del mio scritto citato e integralmente reperibile in pdf al link https://avvocatofusco.com/wp-content/uploads/2021/08/la-ricostruzione-dei-sinistri-stradali.pdf.

 

“La professione di ingegnere è disciplinata dal R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 – approvazione del regolamento delle professioni di ingegnere ed architetto. Capo IV – dell’oggetto e dei limiti della professione di ingegnere e di architetto: «Art. 51:  Sono di spettanza della professione d’ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo».

La professione di perito industriale è disciplinata dal R. D. 11 febbraio 1929 n. 275 – Regolamento per la professione di perito industriale: «Art. 16: Spettano ai periti industriali, per ciascuno nei limiti delle rispettive specialità di meccanico, elettricista, edile, tessile, chimico … le funzioni esecutive per i lavori alle medesime inerenti. Possono inoltre essere adempiute: (…) omissis  – d) dai periti meccanici, elettricisti ed affini la progettazione, la direzione e l’ estimo delle costruzioni di quelle semplici macchine ed installazioni meccaniche o elettriche, le quali non richiedano la conoscenza del calcolo infinitesimale».

Per quanto sicuramente i veicoli siano da ricomprendere nella più ampia nozione di macchine, nelle norme sopra citate appare evidente che il legislatore faccia riferimento a quella particolare attività di estimo relativa a macchine, impianti, opifici diversi dai veicoli destinati alla circolazione (sia terrestri che natanti)

Le norme su riportate e citate da parte ricorrente nel proprio atto di opposizione si riferiscono ad attività di estimo relativamente a macchine genericamente qualificate e macchine industriali in particolare; tuttalpiù la prima norma citata (art. 51, R.D. n. 2537/1925) parla di rilievi geometrici e applicazioni della fisica in senso molto ampio e vago. Laddove, si ribadisce, nessun riferimento si compie, in nessuna delle due norme, all’attività di “ricostruzione dinamica e cinematica dell’evento dannoso”: così viene tecnicamente definita l’attività di ricostruzione dei sinistri derivanti dalla circolazione stradale nell’art. 3, comma 4, Regolamento Isvap n. 11 del 3 gennaio 2008, integrato con provv. Isvap n. 2820 del 19 luglio 2010. Viceversa, l’art. 156 CdA, pure citato da parte ricorrente, nel definire l’attività riservata ai periti assicurativi iscritti al RNPA, espressamente la denomina come attività di accertamento e stima di danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti.

A fronte di una riserva inequivocabilmente formulata in favore dei periti assicurativi, viene addotta da parte ricorrente una normativa che invece si riferisce ad una generica attività di estimo e rilevazione di  misure con riguardo a costruzioni e macchine in generale che ingegneri e periti industriali possono compiere nelle materie di propria pertinenza”.

La presunta riserva in favore degli ingegneri / periti industriali riferita da parte ricorrente non solo non è stata formulata, ma nemmeno accennata nelle norme invocate. Né esiste in alcuna altra norma relativa all’esercizio delle due professioni. Né è elencata nelle materie per le quali essi sostengono l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione (Si veda sul punto Arch. giur., cit., pag. 867 nonché ivi nota 6.)

Il Giudice istruttore, nella essenzialità della sua pronuncia, aderisce decisamente a questi principi per cui scrive:

“non si rinviene, a parere del giudicante, una espressa riserva di legge a favore di ingegneri e periti industriali con specializzazione meccanica nelle disposizioni normative citate dall’opponente che disciplinano la professione degli ingeneri\periti, affinchè soltanto loro valutino e ricostruiscano la cinematica di un sinistro stradale, salva l’osservazione , peraltro irrilevante in questa sede , che per il corso di studi svolto dagli ingegneri e dai periti con qualificazione meccanica , sia in ogni caso preferibile rivolgersi a tali categorie per la ricostruzione dinamica di un sinistro; che invero la loro presumibile, e condivisibile, maggiore competenza non equivale al riconoscimento di una espressa riserva di legge”.

 

Si coglie l’occasione per svolgere solo alcuni cenni su almeno altri due brevi passaggi della sentenza, ad avviso di chi scrive troppo superficiali.

Il Giudice triestino scrive che:

“non pare esigibile – a termini di legge – la contestazione immediata del conferimento dell’incarico (art. 696 bis cpc e 191 , 196 , cpc ) posto che solo successivamente alla CTU parte ricorrente veniva a sapere che Tizio è perito assicurativo iscritto al Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi (vedasi mail del ….. doc. 1), si che la prima difesa utile va individuata nella presente opposizione”.

Ci sia consentito dissentire, in quanto, come ben noto, il cpc prevede meccanismi e tempi di ricusazione tassativamente indicati. Ma, soprattutto, non si può certo condividere l’assunto secondo cui la parte interessata non potesse informarsi circa i titoli e le qualifiche professionali già all’atto del conferimento dell’incarico: mi sembra davvero in contrasto con la ratio di tutte le norme sulla nomina del ctu funzionali a garantire fin dall’inizio che l’incarico sia gestito da persona esperta, competente e munita dei giusti requisiti. Quindi, considerata la pubblicità dell’albo ctu nonché la possibilità di accesso allo stesso ad opera delle parti, non vedo la logica della motivazione fornita dal giudicante. Oltre che l’illogicità del comportamento della ricorrente che per tutto il procedimento di atp non si è posta il dubbio, salvo sollevarlo all’esito della stessa.

La sentenza si conclude con un accoglimento parziale del ricorso, ritenendo il giudicante di dover ridurre il quantum liquidato. Scrive il giudice:

“sotto questo profilo parte ricorrente ha spiegato validi motivi di opposizione, posto che nel testo del provvedimento impugnato si fa riferimento all’eccezionale pregio dell’opera svolta dal perito senza peraltro specificare in cosa consistano le espressioni ellittiche adoperate quali: “la complessità degli accertamenti tecnici ,…. i problemi di valutazione di diverse ipotesi….” sicchè l’impugnazione va accolta in parte qua, annullando parzialmente il provvedimento di quantificazione del compenso , con la riduzione dell’importo liquidato a questo titolo e corrispondente al 30% dell’importo di euro 1770,09, salvi gli oneri di legge e ponendo provvisoriamente l’importo rideterminato in dispositivo a carico della ricorrente”

Passaggio davvero sibillino.

In conclusione, venendo alla parte che qui ci interessa maggiormente, non esiste riserva di legge in materia di ricostruzione di sinistri stradali. L’opera del ctu è risultata eccellente, ma, visto che “solo successivamente alla CTU parte ricorrente veniva a sapere che Tizio è perito assicurativo iscritto al Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi”, forse è stato meglio decurtare il quantum.

Qualcosa non torna, ma avere un’altra pronuncia a favore del nostro orientamento costituisce un ulteriore tassello a supporto delle istanze della categoria peritale.

 

© Annunziata Candida Fusco

Trib Trieste, ord. 4.3.2020