Breve nota a Cassazione civile, ordinanza n. 6186 dell’1.03.2023.
Le brevi note che seguono prendono spunto da una ordinanza abbastanza lunga e complessa che si sofferma diffusamente su una serie di altri argomenti di carattere processuale che qui non vogliamo trattare.
Il caso che invece ci interessa molto riportare riguarda una coppia di coniugi i cui rapporti risultavano essere molto conflittuali. All’interno della coppia, la donna aveva subito maltrattamenti da parte di lui, motivo per il quale il Tribunale per i minorenni disponeva l’affidamento dei minori ai servizi sociali con attribuzione delle decisioni relative ai minori, sentiti i genitori; si disponeva inoltre un percorso di coordinamento genitoriale ai coniugi nonché l’ulteriore continuazione dei percorsi indicati dal ctu; infine, la collocazione dei minori presso la madre, con il compito per il servizi sociali di monitore l’evoluzione della situazione e dare sostegno alla coppia.
La donna però presentava reclamo in quanto riteneva non corretto il provvedimento di assegnazione ai servizi sociali, avendo essa proposto istanza per un provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale del marito. Dopo il reclamo in Corte d’appello, che confermava il primo provvedimento, il caso arriva in Cassazione, la quale rigetto il ricorso presentato dalla donna, confermando l’assunto della Corte d’appello.
In sintesi la Cassazione approfondisce i presupposti del provvedimento di assegnazione ai servizi sociali, evidenziando le debite differenze rispetto ai provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale, motivando la correttezza del provvedimento disposto già nei precedenti gradi di giudizio.
In sostanza, i coniugi, sebbene considerai idonei alla funzione genitoriali singolarmente presi, non riuscivano ad esercitare la loro genitorialità come coppia: ciò esclude la possibilità di un provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale, giustificando al contrario l’affidamento ai servizi sociali.
Preliminarmente va precisato che il ctu aveva descritto
«l’andamento patologico della relazione di coppia, i ruoli rispettivamente up and down esercitati in quel contesto rispettivamente da B.B. e A.A., i reperti riscontrati di traumatizzazione psicologica dei minori, e soprattutto gli aspetti negativi della personalità del B.B., compendiati in disturbo della personalità con tratti marcatamente narcisistici maligni e antisociali».
Continua la Cassazione a supporto del suo provvedimento di rigetto:
«La Corte capitolina, dopo aver ricordato che la decadenza dalla responsabilità genitoriale non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma si fonda sull’accertamento degli effetti lesivi che hanno prodotto e possono ulteriormente produrre a danno dei figli, tali da giustificare una limitazione o l’ablazione della responsabilità genitoriale, ha escluso l’adozione dei richiesti provvedimenti perchè tanto la A.A. quanto il B.B., considerati individualmente, appaiono adeguati a svolgere la funzione genitoriale; che i nuclei psicopatologici dei due coniugi si amplificano invece nel rapporto di coppia, sino a declinare in una scarsa adeguatezza di entrambi allorchè sono chiamati a gestire una co-genitorialità, perché incastrati in un gioco patologico ambiguo e sofferente; che tale conflitto di coppia era esploso oltre i semplici limiti di un litigio in fase di separazione, incidendo negativamente sul clima respirato dai minori; che esulava dai compiti e dai poteri del C.t.u. accertare se vi era anche stata violenza fisica in danno della sig.ra A.A.; che nel rapporto padre-figli il clima era buono ed affettuoso, al pari di quello con la madre; che non risultavano situazioni di turbamento psicologico dei minori a quanto accertato dal (Omissis) (acronimo usato, senza migliori spiegazioni dalle parti e dalla Corte territoriale, per indicare i reparti di tutela della salute mentale e riabilitazione dell’età evolutiva dell’ASL) che proprio per questo (pag.19) aveva ritenuto di escludere la prescrizione di un percorso terapeutico per i due bambini. La Corte di appello ha ritenuto, cioè, che, presi singolarmente, B.B. eA.A. interagissero positivamente con i bambini e che i pregiudizi del passato al loro benessere fossero derivati dal malsano rapporto di coppia che li coinvolgeva; pertanto, ai fini delle decisioni sulla responsabilità genitoriale non vi fosse ragione, nel contesto della separazione coniugale in atto, di incidere sulla responsabilità genitoriale dell’uno e dell’altro, e per quanto rileva del B.B., nella necessaria prospettiva della tutela degli interessi dei minori».
Infine, la Cassazione reputa parimenti moto appropriato il provvedimento adottato in fase di merito di indicare ai coniugi un percorso di coordinamento genitoriale, ritenendolo un supporto adeguato alla coppia, utile a consentire una evoluzione verso una maggiore consapevolezza dei rispettivi ruoli:
«Al riguardo la Corte di appello, pur consapevole del fatto che il Tribunale per i Minorenni aveva prescritto un “percorso psicoterapeutico strutturato e costante” nella sua discrezionalità ha ritenuto adeguato l’avvio da parte del B.B. di un percorso presso il Consultorio familiare del (Omissis) (pag.16). La Corte capitolina, soprattutto, ha ritenuto, alla luce della propria valutazione delle ravvisate criticità ostative all’instaurazione di una alleanza co-genitoriale nell’interesse dei minori, l’adesione del B.B. e della A.A. ad un progetto, predisposto dai servizi sociali, di coordinazione genitoriale finalizzato a sostenerli e affiancarli nel percorso finalizzato a permetter loro di assumere congiuntamente le decisioni di maggiore importanza per i figli, ammonendo entrambi a intraprendere tali percorsi pena l’assunzione di provvedimenti ablativi della responsabilità genitorialità».
© Annunziata Candida Fusco