decreto tribunale di Roma 13579/2025

Affidamento congiunto con alternanza dei genitori nella casa familiare

Decreto Tribunale di Roma n. 13579 del 9 ottobre 2025

Fa discutere il provvedimento, ritenuto rivoluzionario, adottato dal Tribunale di Roma lo scorso mese di ottobre con cui è stato stabilito che i genitori debbano alternarsi nella casa familiare dove il figlio vive e da cui non dovrà spostarsi, fermo l’affidamento condiviso.

Rivoluzionario, ma anche discutibile se si considera che tale provvedimento viene adottato in un contesto molto particolare, ampiamente descritto dallo stesso decreto.

Il bimbo (2021) è figlio di una coppia il cui livello di conflittualità è molto elevato, come attestato dai Servizi Sociali investiti dal giudice, tant’è che è stato necessario nominare un curatore speciale per il minore; il marito è accusato dalla moglie di comportamenti di violenza psicologica e fisica verso di lei, sebbene non compiuti in presenza del minore, motivo per il quale la stessa chiedeva l’affido esclusivo; emergono dalle allegazioni processuali reciproci comportamenti pregiudizievoli, pur non accompagnati da querele; viene finanche disposta una ctu al fine di accertare le condizioni psicologiche del bambino e la qualità del rapporto genitoriale. Vi è da aggiungere che i due di fatto vivono separati pur abitando sotto lo stesso tetto.

Secondo il tribunale non sussistono i presupposti per disapplicare il regime normativo previsto dal codice; ciononostante, nelle more della ctu, si ritiene più

“confacente agli interessi del bambino di mantenere l’habitat di riferimento come in essere, nel contempo salvaguardando la giusta equidistanza delle figure genitoriali, mantenendone la pari presenza, così da non determinare nel minore una frattura con il precedente habitus vitae, in tal senso prevedendo che i genitori si alternino settimanalmente nel domicilio coniugale”.

Questa alternanza settimanale durerà, secondo il giudice, fino al definitivo provvedimento che sarà adottato all’esito della ctu.

La conseguenza della permanenza turnaria dei genitori comporta la superfluità di un provvedimento di assegnazione della casa coniugale; parimenti, per il periodo della turnazione, non vi è necessità di stabilire un assegno di mantenimento a carico di nessuno dei genitori in quanto “le parti provvederanno direttamente al mantenimento ordinario del figlio nei periodi di rispettiva permanenza, con pari ripartizione delle spese straordinarie”.  Nel successivo PQM si definisce nel dettaglio il contenuto dei singoli provvedimenti (in allegato il testo integrale del decreto).

La domanda che resta e che merita approfondimento è se veramente una soluzione siffatta realizzi al meglio la bigenitorialità e l’interesse superiore del minore o se tale interesse sia invece in qualche misura compromesso in favore di un criterio paritario che privilegia la quantità piuttosto che la qualità dei tempi e dei modi della relazione genitori-figli. Un orientamento decisamente in evoluzione i cui sviluppi vanno seguiti con pazienza.

© Annunziata Candida Fusco

Trib Roma decreto 9 ott 2025

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