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AFFIDAMENTO SUPER-ESCLUSIVO SE IL PADRE NON VERSA IL MANTENIMENTO

AFFIDAMENTO SUPER-ESCLUSIVO SE IL PADRE NON VERSA IL MANTENIMENTO

Tribunale di Milano, sentenza n. 2992/2023.

Il caso affrontato dal Tribunale di Milano non è certo nuovo, ma sicuramente sferra un consistente colpo a quanti pensano che il diritto alla bigenitorialità sia una fortezza inespugnabile.

Il giudice mette in evidenza, invece, come sia possibile derogarvi laddove è evidente che il superiore interesse del minore risulti in qualche modo compromesso, anche se da ragioni apparentemente soltanto economiche.

In un procedimento per separazione personale dei coniugi, la madre chiedeva l’affidamento delle figlie minori in via esclusiva ai sensi dell’art. 337 quater cc , con collocamento presso di sè con regolamentazione delle frequentazioni con il padre, previo accertamento sulle sue condizioni di salute psicofisica e sulla sua capacità genitoriale; chiedeva inoltre di monitorare le condizioni di salute del padre delle bambine, in quanto soggetto tossicodipendente. 

In via provvisoria, il Tribunale collocava le minori presso la madre, disponendo l’affidamento condiviso ad entrambi i genitori e regolamentando il diritto di visita del padre; delegava i servizi sociali a svolgere attività di vigilanza sul nucleo familiare, in particolare monitorando la situazione psicofisica del marito. 

All’esito di approfondita attività istruttoria, ritenendo che sussistessero i presupposti per la pronuncia di separazione tra i coniugi, il Tribunale decideva poi sulla questione dell’affidamento, scegliendo per la soluzione più drastica. 

Vediamo più da vicino come motiva il Tribunale.

Il Tribunale conferma il collocamento delle minori presso la madre,

Modifica quindi il provvedimento di affidamento congiunto disposto in via provvisoria, ritenendo che fossero emerse circostanze degne di rilievo per pronunciarsi nel senso dell’affido in favore della sola madre. 

«Dalle copiose relazioni rese dai Servizi Sociali del Comune di B. incaricati di monitorare il nucleo familiare allargato anche ai nonni paterni e dalla attenta valutazione della situazione psicofisica del signor C., sono emerse delle serie difficoltà del padre nel poter assumere un ruolo genitoriale concreto e sereno, anche per via della sua importante ed incontrollata dipendenza da sostanze stupefacenti; infatti se pur è apparsa una buona disponibilità del padre nel volere accudire e gestire le figlie, lo stesso si è dimostrato passivo, anche nella comunicazione con la moglie, con una forte sofferenza e dipendenza psicologica e con seria difficoltà nell’assumere responsabilità genitoriali, anteponendo ai bisogni delle figlie i propri e disinteressandosi del sostentamento necessario per mantenerle. (…);  il signor C. “ha una scarsa compliance terapeutica, alterna periodi in cui non si presenta al servizio ad altri in cui viene ad effettuare l’esame delle urine, che sono però costantemente positive ai metaboliti della cocaina. Il Sig. C. non ha alcuna consapevolezza delle proprie difficoltà, non riconosce la propria incapacità a smettere di usare cocaina (…) Il signor C. inoltre non provvede al mantenimento delle figlie, quantomeno nella misura indicata dal Tribunale e, da circa due anni, risulta sempre positivo al consumo sostanze stupefacenti e non segue le prescrizioni degli specialisti».

La situazione descritta non consente al marito di gestire serenamente il rapporto con le figlie, già purtroppo alquanto destabilizzate sul piano psicologico e comportamentale.

 

«Diversamente la madre è apparsa fin da subito sufficientemente in grado di trovare le risorse necessarie per reperire soluzioni più che adeguate alle figlie e di essere in grado di comprendere le loro esigenze e i loro bisogni, dimostrando di possedere buone risorse genitoriali, pur nelle precarie situazioni economiche in cui si è trovata, trovando lavori che le permettessero di provvedere a tutte le loro esigenze e mostrandosi sufficientemente tutelante e protettiva».

 

Conclude il Tribunale sulla inevitabilità della scelta: 

 

«Per tutti questi motivi, vista la situazione assolutamente instabile del padre e la necessità di adottare con tempestività le decisioni per la vita delle figlie e considerato l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dalla Legge, è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento a favore del figlio minore, in quanto ciò è sintomatico della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l’affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore che non coabiti stabilmente con il figlio (cfr Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08), deve ritenersi che l’affidamento monogenitoriale alla ricorrente, nella forma dell’affidamento super-esclusivo, sia la soluzione idonea a tutelare il benessere morale e materiale di G. e S., poiché consente che le funzioni genitoriali di cura e assistenza siano esercitate con  tempestività dalla figura materna, la quale si è da sempre occupata delle minori con continuità e ha dato prova di essere dotata di seria capacità genitoriale».

© Annunziata Candida Fusco

Trib Milano 2992_2023