Avevo già affrontato l’argomento del consenso informato ai trattamenti sanitari da parte di persone incapaci, in particolare di anziani non autosufficienti ricoverati in Rsa durante la pandemia da Covid 19. In quel frangente, le norme d’urgenza adottate dai vari DL predisponevano alcune deroghe rispetto ai principi generali fissati dalla legge 219/2017.
Per il precedente contributo, si veda al link https://avvocatofusco.com/diritto-di-famiglia/anziani-alzheimer-e-amministrazione-di-sostegno-ads-la-campagna-vaccinale-anticovid-19-e-gli-anziani-in-rsa/
Per un approfondimento sull’ASD in generale, si rinvia all’altro contributo al link https://avvocatofusco.com/diritto-di-famiglia/amministrazione-di-sostegno-breve-guida-pratica/
Riprendo l’argomento, restringendo il focus sul consenso informato ex l. 219/2017 nel caso di persone anziane affette da demenza.
Chi esprime per loro il consenso ai trattamenti sanitari che li riguardano in prima persona?
Prendo spunto da un caso reale che è arrivato sulla mia scrivania.
Una anziana signora ultraottantenne affetta da demenza senile era altresì interessata da gravi difficoltà a deambulare. Sebbene vivesse ancora bene nella sua abitazione, nel suo contesto familiare, accudita amorevolmente, a causa delle ripetute cadute veniva ricoverata d’urgenza in strutture riabilitative. Quindi non in una Rsa o in una struttura per anziati bensì una struttura riabilitativa che la ospitava con il precipuo scopo di … rimetterla in piedi.
Questa la diagnosi completa:
Vasculopatia cerebrale cronica con declino cognitivo, artrosi polidistrettuale con impegno funzionale e osteoporosi diffusa, cardiopatia ipertensiva e portatrice di PMK, incontinenza urinaria (…) invalida ultrasessantacinquenne con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore; (…) frattura sottotroncaterica femore sinistro operata di riduzione e osteosintesi con chiodo Gamma in paziente cardiopatica affetta da demenza senile
La signora è vedova e ha come unici parenti stretti i suoi due figli, i quali mi chiedevano la nomina di un amministratore di sostegno al solo fine di poter esprimere il consenso informato ai trattamenti sanitari richiesti dalle strutture che ospitano la madre.
Ricordiamo che, se il consenso informato è di necessità richiesto dall’art. 1 della l. 219/2017, l’art. 3 della stessa legge espressamente è dedicato alla manifestazione del consenso da parte di minori e incapaci.
- La persona minore di eta’ o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacita’ di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all’articolo 1, comma 1. Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacita’ per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volonta’.
- Il consenso informato al trattamento sanitario del minore e’ espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilita’ genitoriale o dal tutore tenendo conto della volonta’ della persona minore, in relazione alla sua eta’ e al suo grado di maturita’, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignita’.
- Il consenso informato della persona interdetta ai sensi dell’articolo 414 del codice civile e’ espresso o rifiutato dal tutore, sentito l’interdetto ove possibile, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona nel pieno rispetto della sua dignita’
- Il consenso informato della persona inabilitata e’ espresso dalla medesima persona inabilitata. Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato e’ espresso o rifiutato anche dall’amministratore di sostegno ovvero solo da quest’ultimo, tenendo conto della volonta’ del beneficiario, in relazione al suo grado di capacita’ di intendere e di volere.
- Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l’amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all’articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione e’ rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.
Il comma 1 prevede la possibilità che il soggetto minore o incapace riceva comunque l’informativa “sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacita’ per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volonta’”. Che si tratti di un minore o di un anziano non pienamente padrone di sé, laddove sia possibile, il soggetto va informato in prima persona affinché possa esprimere (o tentare di esprimere) la sua volontà. Che peso abbia questa volontà limitata o compromessa, questo è un discorso a parte.
In caso di persona assolutamente incapace di percepire e codificare il senso del messaggio contenuto nelle informazioni che le si stanno trasmettendo, ovviamente bisogna procedere diversamente.
I commi 3 e 4 prevedono le due ipotesi di persona interdetta o inabilitata: nel primo caso, il consenso è espresso (o rifiutato) dal tutore, in sostituzione dell’incapace; nel secondo caso, il consenso è espresso dall’inabilitato stesso, assistito dal curatore.
Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno sarà questi ad esprimere il consenso per conto del soggetto interessato.
Senza tornare sul tema delle differenze tra ADS e tutore/curatore, e ribadendo che in caso di anziano con demenza/Alzheimer la giurisprudenza si è abbondantemente espressa a favore della nomina di un ADS, senza ricorrere all’interdizione, nel caso di specie le strutture che ospitavano la signora in questione avevano espressamente suggerito ai figli di nominare un ADS che esprimesse validamente il consenso per tutti i trattamenti necessari.
La domanda specifica su cui si chiedeva parere era se fosse possibile un ricorso per nomina di ADS al solo scopo di esprimere il consenso ai trattamenti sanitari.
La risposta, a mio avviso, è positiva, come anche la prassi ci insegna.
Potrebbe non esserci alcuna altra necessità di un ADS in quanto, come più volte detto, la rete familiare intorno all’anziano è assolutamente efficiente; ci sono persone e strumenti in grado di funzionare e che consentono di gestire quelle necessità quotidiane e impellenti (fare una spesa per alimenti e vestiario, riscuotere la pensione, fare spese di ordinaria amministrazione ecc.) senza che ci sia necessità di mettere in moto una procedura e un meccanismo comunque complesso in cui si coinvolge un tribunale. Soprattutto laddove non ci sono fondi economici o beni patrimoniali da amministrare, davvero non vi è la necessità di attivare una procedura giudiziale seppure semplificata come quella dell’amministrazione di sostegno.
Quindi, sì ad un ricorso per nomina di ADS, anche provvisorio e urgente, se vi è effettivamente urgenza, per poter esprimere il consenso informato e consentire ai medici della struttura ospitante di procedere con i trattamenti utili ed opportuni alla salute della persona demente.
Ovviamente, per convenienza economica ed efficienza giuridica, per evitare che in un futuro prossimo non ci si ritrovi a dover ricorrere nuovamente al giudice per essere autorizzati a compiere altri atti, sarebbe il caso di inserire nel ricorso che si deposita per il consenso informato anche la richiesta per eventuali specifiche altre attività, come ad esempio la possibilità di compiere atti di straordinaria amministrazione relativi all’abitazione di proprietà dell’anziano.
Ciò detto, giusto per completezza, va detto che il comma 5 dell’art. 3 si occupa dello specifico caso della mancanza di DAT (disposizioni anticipate di trattamento) da parte di soggetto incapace. Ma questo è un aspetto che va affrontato in un contesto a parte.
Oltre alla legge nazionale su richiamata, il consenso informato di persone ricoverate in RSA è disciplinato anche da normativa regionale, date le competenze in materia sanitaria ad esse riservate in base alla nostra Costituzione. Prendendo a prestito l’esempio della Regione Lombardia, va ricordata la L. Reg. Lombardia 12/3/2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario).
Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c, della l. reg. cit., “le persone che accedono alla rete delle unita’ di offerta sociali e socio-sanitarie hanno diritto a: (…) c) essere informate sulle prestazioni di cui e’ possibile usufruire, sulle condizioni e sui requisiti per accedere alle prestazioni stesse, nonche’ sulle relative modalita’ di erogazione, ed esprimere il consenso sulle proposte d’intervento che le riguardano”.
Completa tale disposizione la previsione contenuta nell’allegato C, Delibera di Giunta Regionale 3540/2012 Reg. Lombardia, relativo alle modalità di manifestazione del consenso informato laddove afferma che la struttura si accerta che “la persona assistita sia in grado di comprendere l’informazione ed esprimere il consenso. Quando ciò non è possibile, le ASL devono attivarsi perché siano promossi, fin dal momento in cui il bisogno assistenziale sia stato individuato, i procedimenti per il riconoscimento della tutela o dell’amministrazione di sostegno.”
Pertanto, sarebbe opportuno motivare bene il ricorso per nomina di ADS se finalizzato esclusivamente alla manifestazione del consenso informato, indicando anche le precise fonti normative di riferimento, nazionali e regionali, di modo che non ci siano dubbi sulla necessità dello stesso.
Quanto ad aspetti strettamente processuali, trattandosi di soggetto con demenza ma incapace di deambulare, si può avanzare richiesta di emanazione di decreto di nomina in assenza di audizione del beneficiario, data la natura documentale dell’apparato probatorio; in subordine, chiedere che l’audizione del beneficiario avvenga presso la sua abitazione o la struttura in cui è ospitato in modo da evitare traumatici spostamenti.
© Annunziata Candida Fusco
