Abbiamo già parlato di amministrazione di sostegno in un precedente contributo dedicato ad anziani affetti da Alzheimer e alla possibilità di tutelarli proprio con questo strumento.
Si rinvia al seguente link per una lettura approfondita https://avvocatofusco.com/diritto-di-famiglia/anziani-alzheimer-e-amministrazione-di-sostegno-ads-la-campagna-vaccinale-anticovid-19-e-gli-anziani-in-rsa/
Vogliamo ora, brevemente, provare a indicare il punti essenziali dell’ istituto, sottolineando profili pratici utili laddove dovesse essere necessario far ricorso a questo strumento.
Che cos’è l’amministrazione di sostegno? (ADS)
L’amministrazione di sostegno è un istituto introdotto dalla l. 6/2014 a tutela di persone con limitata autonomia fisica o psichica al fine di poter fornire loro un supporto nel compimento di tutte le attività della vita quotidiana, in relazione all’effettivo grado di difficoltà, senza necessariamente inibire la loro capacità di agire.
Si rivolge, esattamente, a quelle persone che, “per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica”, si trovano nella “impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (art. 404 cc)
In tali casi, l’ADS affianca la persona secondo indicazioni ben precise dettate dal giudice tutelare.
L’obiettivo della legge 6/2014 è quello di rendere strumenti molto limitanti quali l’interdizione e l’inabilitazione decisamente residuali e marginali, al fine di valorizzare al meglio il beneficiario della misura, salvaguardando il più possibile il suo benessere psico-fisico e la sua posizione sociale e relazionale.
In quali casi si può ricorrere all’amministrazione di sostegno?
Si può ricorrere quindi all’ADS non solo in casi di gravi incapacità fisiche o psichiche del soggetto, ma in qualsiasi caso di limitazioni o disagi, anche solo fisici, sociali, relazionali che non siano gestibili attraverso altri strumenti, quali potrebbero essere una delega, una cointestazione di conto corrente, una procura notarile ecc.
La casistica è davvero vasta.
Si riportano alcuni dei casi più ricorrenti:
patologie psichiatriche, sindrome di down, autismo, morbo di Alzheimer, demenze, abuso di sostanze stupefacenti e alcoldipendenza; ritardi cognitivi in generale; inoltre dipendenze da gioco o prodigalità; minorazioni fisiche o motorie in generale; condizioni vegetative conseguenti a ictus, malattie degenerative o tumorali e simili.
Bisogna però evidenziare che non è detto che il rimedio venga concesso sempre e comunque: a tal fine, il giudice farà un’attenta valutazione del caso a lui sottoposto prima di decidere nel senso di accogliere la richiesta.
Inoltre, si tende al escludere l’ADS e a non accogliere la domanda nel caso in cui la persona sia circondata da un nucleo familiare idoneo o protettivo o una rete di persone che si prendono adeguatamente cura di lei.
Non a caso, l’art. 407 cc dispone che il ricorso con il quale si chiede la misura deve indicare “le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno”; precisa inoltre che “il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce, recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa”.
Chi può richiedere l’amministrazione di sostegno e a quale giudice va inoltrata l’istanza?
In base agli artt. 406 e 417 cc, il ricorso per la nomina di ADS può essere presentato dai seguenti soggetti: dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore (ultra diciassettenne); dal coniuge; dalla persona stabilmente convivente; dai parenti entro il quarto grado; dagli affini entro il secondo grado; dal tutore o dal curatore (nel caso di persona già interdetta o inabilitata) congiuntamente all’istanza di revoca dell’interdizione/ inabilitazione; dai responsabili dei servizi pubblici sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza della persona, i quali possono anche solo informare il P.M; dal Pubblico Ministero. La segnalazione al Pubblico Ministero può essere fatta da chiunque, inclusi i soggetti che prestano servizio presso le RSA.
Giudice competente è il Giudice Tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza.
E’ bene consultare il sito web del Tribunale territorialmente competente in quanto ivi è possibile reperire la modulistica necessaria per l’avvio del procedimento.
Il procedimento è esente da contributo unificato e spese di registrazione; occorre una marca da bollo da euro 27,00 all’atto del deposito del ricorso, spese di notifica ecc.
E’ necessario un avvocato per procedere alla richiesta di un amministrazione di sostegno?
Poiché la legge 6/2014 non ha espressamente indicato nulla su questo punto, la risposta è stata incerta per un pò: poi è intervenuta la Cassazione che ha così chiarito:
«Il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno non richiede il ministero del difensore [ossia l’assistenza di un avvocato] nelle ipotesi in cui l’emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l’intervento dell’amministratore; necessita, per contro, detta difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell’interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio». (Cass. 20 marzo 2013 n. 6861, Cass. 11 luglio 2008 n. 19233, Cass. 29 novembre 2006 n. 25366).
A meno che non si sia assolutamente certi, è preferibile farsi consigliare da un avvocato e decidere se sia necessaria o meno l’assistenza e la difesa in giudizio.
Ad ogni modo, sul sito dei singoli tribunali è specificato solitamente quale orientamento si segue in proposito: se si specifica che il ricorso può essere presentato personalmente, si può procedere in tal senso.
In caso di situazioni di indigenza, è possibile accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Qual è il contenuto minimo del ricorso e quali i documenti da allegare?
Il contenuto dl ricorso è dettagliatamente indicato all’art. 407, comma 1, cc, che qui si riporta:
«Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario».
Il documenti da allegare, salvo particolari casi, sono solitamente i seguenti:
1. Estratto per copia integrale dell’atto di nascita,
2. Certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune;
3. Copia di documento di identità di: ricorrente, beneficiario ed eventualmente del futuro ADS;
4. Certificato del medico curante attestante la condizione psicofisica del soggetto;
5. Dichiarazioni di assenso sottoscritte dai parenti prossimi, con copia dei documenti di identità;
6. Eventuale certificato medico attestante incapacità a deambulare del beneficiario e/o impossibilità a recarsi presso il tribunale; 7. documentazione relativa alla situazione patrimoniale del beneficiario: cedolino pensione, stipendio, cc, immobili ecc;
8. Carichi pendenti e certificato penale della persona indicata come possibile ADS.
Il procedimento
Dopo il deposito del ricorso presso la cancelleria del tribunale compente, il giudice tutelare designato fisserà l’udienza nella quale compariranno il beneficiario e la persona che chiede la nomina dell’ ADS.
Non ci dilunghiamo qui su aspetti processuali. Sicuramente, il giudice valuterà l’idoneità della persona che dovrà ricoprire la carica di ADS, che potrà essere indicata già nel ricorso, motivo per il quale il giudice sente i familiari presenti.
L’amministratore di sostegno potrà essere scelto secondo quanto indicato dall’art. 408, comma 1, cc:
«Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata».
Qualora il giudice ritenga di non poter scegliere tra i predetti, egli può scegliere l’ADS tra persone di sua fiducia, ad esempio attingendo agli iscritti nell’elenco degli amministratori di sostegno presso il tribunale, all’uopo istituito, oppure potrà designare una persona giuridica pubblica o privata (comune, associazione, ecc.). Non possono essere nominati gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno il cura o in carico il beneficiario (408, comma 2, cit).
Il decreto di nomina dell’ADS indicherà quanto segue:
- la durata dell’incarico (a tempo determinato o indeterminato);
- l’oggetto dell’incarico, con specifica indicazione degli atti che l’amministratore può compiere in rappresentanza del beneficiario;
- quali atti possono essere compiuti direttamente e personalmente dal beneficiario con l’assistenza dell’amministratore;
- i limiti delle spese che l’amministratore può compiere;
- i termini con i quali l’amministratore deve rendere conto al giudice.
Compiti e doveri dell’amministratore di sostegno.
Laddove siano stati indicati quali atti potranno essere compiuti dallo stesso beneficiario, questi opererà da solo senza alcuna interferenza dell’ADS.
Vi saranno poi atti che l’ADS compirà in nome e per conto del beneficiario espressamente indicati nel decreto: in tal caso l’ADS procederà autonomamente in sostituzione del beneficiario, senza nessuna interferenza da parte di questi.
Infine, vi saranno atti particolarmente importanti (atti di straordinaria amministrazione), non espressamente indicati, e da valutare caso per caso, per i quali l’ADS ha bisogno di essere appositamente autorizzato dal giudice tutelare (o da un notaio, come meglio previsto dalla riforma Cartabia), ad es: acquisto o vendita di beni immobili o di un certo valore; riscossione o impiego di somme di denaro di una certa consistenza; costituzione di ipoteca, atti di disposizione di beni patrimoniali ecc.
Inoltre, dopo aver prestato giuramento, l’ADS dovrà presentare al giudice tutelare un inventario dei beni del beneficiario; amministrare il patrimonio di quest’ultimo con diligenza del buon padre di famiglia; rispettare i bisogni del beneficiario e informarlo preliminarmente degli atti che compie; rivolgersi al giudice in caso di dissenso del beneficiario al compimento di atti; presentare periodicamente al giudice tutelare il rendiconto della gestione; richiedere, ove necessario, le autorizzazioni di cui poco sopra.
Per quanto riguarda il rendiconto, l’ADS redige il documento sul modello di solito messo a disposizione dal tribunale; deve presentarlo con la periodicità indicata nel decreto.
Il rendiconto riguarda la situazione economica e patrimoniale del beneficiario ed è corredata da una relazione sulla condizione sociale, sanitaria e familiare del beneficiario e da tutti gli opportuni allegati.
L’incarico è gratuito, ma se l’ADS sostiene spese per il beneficiario, può presentare istanza di rimborso unitamente al rendiconto.
Nei casi previsti dall’art. 413 cc, su idonea segnalazione, il giudice tutelare può sostituire l’ADS nominato.
© Annunziata Candida Fusco