Cassazione civile sez. I, 22/09/2025 n.25890
La pronuncia della Cassazione, che qui brevemente si sintetizza, conferma l’orientamento ormai consolidato da anni secondo cui l’ADS non deve essere utilizzata quale strumento per risolvere conflitti endofamiliari di carattere patrimoniale ma deve servire a sostenere la persona nei suoi bisogni e nelle sue esigenze laddove affetta da infermità o menomazioni fisiche o psichiche; uno strumento a cui ricorrere solo laddove non esiste una adeguata rete familiare a supporto.
Nel caso di specie, un fratello richiedeva l’ADS a beneficio della sorella, ricevendo la nomina dal Giudice tutelare di Parma che, all’esito di ctu, nominava amministratore lo stesso fratello, il quale veniva investito di un’ampia rappresentanza e di ampi poteri.
La sorella ricorreva in Corte d’Appello che rigettava la sua istanza; la donna ricorreva in Cassazione la quale, sulla scorta dei principi innanzi esposti, rinviava alla Corte d’Appello in altra composizione affinché si adeguasse. In particolare, la Corte nella sua motivazione spiegava che la donna era stata riconosciuta capace di svolgere autonomamente attività lavorative e curare gli aspetti della vita ordinaria per cui bisognava valutare se fosse indispensabile ricorrere all’ADS, considerata anche la presenza vicariante del marito e le opportune deleghe con le quali di volta in volta si sopperiva alle sue necessità. Insomma, si doveva valutare se la rete familiare esistente poteva ritenersi sufficiente a proteggere la donna, senza ricorrere all’ADS. Valutazioni che la corte di merito non aveva compiuto.
La donna, quindi, riassumeva la causa innanzi alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione la quale, dopo istruttoria, rigettava il ricorso e confermava il primo provvedimento in base alle risultanze della ctu.
Secondo la Corte d’Appello, la Cassazione aveva errato nel ritenere che non fossero state attentamente valutate le alternative all’ADS in quanto, viceversa, già nella prima istruttoria era emerso che 1) la signora beneficianda non si era sottoposta alla ctu, non presentandosi ai vari incontri, 2) il marito non era stato per niente collaborativo e si era limitato a dire che la moglie insegnava da 40 anni ed era autonoma; 3) che i due non erano stati collaborativi con i servizi sociali locali investiti della faccenda; 4) dalla ctu, espletata nonostante le difficoltà, era emersa la seguente diagnosi: “Disturbo evitante di personalità”. Secondo il DSM-IV TR dell’American Psychiatric Association le caratteristiche dell’APD sono: “modalità pervasiva di inibizione sociale, sentimenti di inadeguatezza e ipersensibilità alla valutazione negativa”.
Nel giudizio di riassunzione la beneficianda aveva perseverato nel suo comportamento ostativo in continuità con quanto già fatto in precedenza; inoltre, la relazione medico legale prodotta dalla ricorrente non appariva adeguatamente supportata, contenendo generiche affermazioni di una inesistenza di situazioni psicopatologiche.
Secondo la relazione di parte, invece,
“la fragilità patologica in capo alla prof. Ne.An. non coinvolgeva per intero la sua sfera personale: la stessa era stata infatti da tutti riconosciuta in grado di svolgere attività professionale quale insegnante di grande levatura e di essere un’artista brillante e nota (e di ciò ha dato atto in particolare il dirigente scolastico)”.
Ad ogni modo, anche la Corte d’Appello di Bologna in sede di rinvio riteneva che l’ADS in siffatta ipotesi andava confermata, non sussistendo i presupposti di una funzione vicariale del marito ma soprattutto avendo l’istruttoria dato atto della non autosufficienza della beneficianda che non aveva saputo da sola gestire il suo patrimonio:
“Le condotte indicate dalla sig.ra Ne.An. (la completa trascuratezza dei beni in comproprietà, con impedimento alla comproprietaria di accedervi e di provvedere, l’immotivato rifiuto di pagamento delle imposte, con conseguente applicazione di sanzioni ed aggravamento del debito tributario, il mancato pagamento delle utenze, per le quali non è stata fatta voltura, lo stato di incuria dell’abitazione e delle alberature) dimostravano, come già ritenuto in primo grado, l’incapacità della beneficiaria di provvedere adeguatamente alla cura propri interessi. Tali circostanze coinvolgevano evidentemente la sicurezza, la salute e l’igiene della beneficianda (come si evince dalle fotografie relative allo stato di numerosi ambienti della villa)”.
Contro la seconda decisione della Corte d’Appello proponeva di nuovo ricorso in Cassazione la beneficiaria del provvedimento. I motivi di ricorso possono essere così sintetizzati: violazione di norme del codice di procedura civile rispetto alla pronuncia rescindente della Cassazione; violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; violazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
In particolare, si lamentava che la decisione fosse stata presa ancora una volta in spregio ai limiti fissati dall’art. 404 cc nonché in violazione dei principi indicati dalla Cassazione e ribaditi nella pronuncia rescindente in quanto anche la seconda decisione della Corte d’Appello si basava su un fraintendimento ossia valutare come sintomo di non autosufficienza e di fragilità psicologica le mere difficoltà gestorie della ricorrente rispetto al suo patrimonio; per l’esattezza il non condividere le scelte del fratello (ADS nominato) rispetto a beni in comunione ereditaria.
La Cassazione , per la seconda volta, ribadisce il suo pensiero, compiendo un preliminare excursus sull’ADS di cui si riporta quale passaggio:
“L’amministrazione di sostegno, ancorché non esiga che la persona versi in uno stato di vera e propria incapacità di intendere o di volere, nondimeno presuppone una condizione attuale di menomata capacità che la ponga nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi, mentre e escluso il ricorso all’istituto nei confronti di chi si trovi nella piena capacità di autodeterminarsi, pur in condizioni di menomazione fisica, in funzione di asserite esigenze di gestione patrimoniale, in quanto detto utilizzo implicherebbe un’ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona, tanto più a fronte della volontà contraria all’attivazione della misura manifestata da un soggetto pienamente lucido (Cass. n. 29981/2020)”.
“Invero, come e stato già affermato da questa Corte, la valutazione della congruità e conformità del contenuto dell’amministrazione di sostegno alle specifiche esigenze del beneficiario, riservata all’apprezzamento del giudice di merito, richiede che questi tenga essenzialmente conto, secondo criteri di proporzionalità e di funzionalità, del tipo di attività che deve essere compiuta per conto dell’interessato, della gravità e durata della malattia o della situazione di bisogno in cui versa l’interessato, nonché di tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie, in modo da assicurare che il concreto supporto sia adeguato alle esigenze del beneficiario senza essere eccessivamente penalizzante (v. Cass. n. 13584/2006 22332/2011; Cass. n. 18171/2013; Cass. n. 6079/2020; nel senso che l’ambito dei poteri dell’amministratore debba puntualmente correlarsi alle caratteristiche del caso concreto, v. Corte Cost. n. 4 del 2007)”.
Tutta la ricostruzione della Corte bolognese si era fondata su una serie di indizi non di analisi puntuali e attente delle circostanze: “la Corte ha valorizzato alcune forme di disagio prive, di per sé, di una sufficiente valenza in ordine ai presupposti dell’amministratore di sostegno, facendo riferimento ad un disturbo della personalità definito “evitante”. La Corte d’Appello non ha infatti chiaramente statuito riguardo al fatto che la ricorrente era persona priva, in tutto o in parte, di autonomia per una qualsiasi “infermità” o “menomazione fisica”, tale che la ponesse nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi”.
“L’ambito dei poteri da conferire all’amministratore di sostegno deve rispondere alle specifiche finalità di tutela del soggetto amministrato e non può prescindere da risultanze espressive di un chiaro e significativo stato di menomazione o difficoltà della persona che s’ipotizza bisognevole di tutela”.
Nel caso di specie, difettavano tutti i presupposti in quanto non emergenti dall’indagine condotta dalla Corte. “Non risulta sia stata accertata una condizione di menomazione individuale tale da influire su scelte gestionali coerenti con la percezione dei bisogni individuali e le carenze sembrano prospettate esclusivamente in relazione alla gestione dei beni ereditari. La pretesa incapacità di gestire beni facenti parti del compendio ereditario ben può essere ovviata con altre misure quali la nomina di un amministratore giudiziario”.
Alla luce di tutto quanto detto, la Cassazione cassa per la seconda volta la decisione della Corte d’Appello di Bologna, rinviando ad altra composizione.
In allegato la pronuncia integrale.
© Annunziata Candida Fusco
