Amministrazione di sostegno: proteggere la persona senza mortificarla

Corte di cassazione civile, sez. I, ord., 10 settembre 2024 n. 24251

Abbiamo già affrontato su queste pagine le problematiche legate alla nomina di un amministratore di sostegno e alla necessità di un attento e scrupoloso vaglio dei presupposti necessari per un intervento limitativo della autonomia del soggetto beneficiario: si veda a tal fino al seguente link https://avvocatofusco.com/diritto-di-famiglia/amministrazione-di-sostegno-si-con-limitazioni-proporzionate.

Torniamo sull’argomento esaminando un’altra pronuncia della Cassazione che ancora una volta cerca di circoscrivere al meglio l’area di intervento, i presupposti del provvedimento e il concetto di proporzionalità delle limitazioni.

Il caso riguarda una donna contro cui era stato pronunciato decreto di Amministrazione di sostegno (ADS) su iniziativa dei servizi sociali contro il quale la stessa aveva presentato reclamo innanzi al tribunale di Alessandria, sostenendo di essere in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi sanitari e patrimoniali. Il tribunale di Alessandria confermava il decreto e le limitazioni, salvo che per i trattamenti sanitari. Pertanto, sebbene la signora fosse in grado di esprimere i suoi desideri e la sua volontà, si disponeva l’ADS limitandola alla mera assistenza per gli atti di straordinaria amministrazione vista la presenza di varie patologie nonché la tendenza a spendere parte consistente della sua pensione in locali di giochi e scommesse.

Contro l’ordinanza del tribunale di Alessandria si ricorreva in Cassazione per il seguente unico motivo:

  • Violazione art. 404 cc e art. 8 della Convezione europea dei diritti dell’uomo – violazione del principio di autodeterminazione dell’individuo.

La ricorrente denunciava l’evidente contraddizione del tribunale che da un lato riconosceva la piena capacità della beneficiaria, stabilendo una mera assistenza per le attività straordinarie, dall’altra  limitava fortemente il suo diritto di autodeterminazione, impedendole di compiere ogni attività gestoria del proprio patrimonio, inclusi gli atti ordinaria amministrazione, salvo pochissime eccezioni.

La Corte riteneva il motivo fondato e, rifacendosi a illustri suoi precedenti, precisava come segue sui presupposti dell’ADS.

Motivazione della Corte

“Deve qui ribadirsi che l’istituto della amministrazione di sostegno è uno strumento volto a proteggere, senza mortificarla, la persona affetta da una disabilità fisica o psichica tale da renderla inadeguata a provvedere ai suoi interessi; la misura è caratterizzata da un alto grado di flessibilità e la legge chiama il giudice all’impegnativo compito di adeguare la misura alla situazione concreta della persona e di variarla nel tempo, così da assicurare all’amministrato la massima tutela possibile con il minor sacrificio della sua capacità di autodeterminazione (Cass. Sez. Un., 30 luglio 2021, n. 21985 Corte Cost. 10 maggio 2019 n. 114; Cass. n. 6079 del 04 marzo 2020)”.

 

Punto primo: proteggere la persona affetta da disabilità fisica o psichica, senza mortificarla.

 

“La misura, di conseguenza, deve essere modellata dal giudice tutelare in relazione allo stato personale e alle circostanze di vita di ciascun beneficiario e in vista del concreto e massimo sviluppo delle sue effettive abilità (il c.d. vestito su misura). In quest’ottica il giudice deve valutare non solo l’an della misura, ma anche il quid ed il quomodo dovendosi privilegiare il rispetto del diritto fondamentale della persona di autodeterminarsi nelle scelte di vita e personali, anche quando non approvate dal contesto familiare e sociale, purché da queste scelte non ne derivi un concreto pregiudizio per la persona stessa.

 

Secondo punto: la misura protettiva deve essere un vestito su misura; il giudice deve valutare non solo l’An della misura, ma anche il quid e il quomodo.

 

Terzo punto: la ricorrenza dei presupposti deve essere compiuta, in linea con l’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità in maniera specifica e circostanziata, tenendo conto, laddove espressa, della volontà del beneficiario, “verificando la possibilità, in concreto, che tali esigenze possano essere attuate anche con strumenti diversi come, ad esempio, avvalendosi, in tutto o in parte, di un sistema di deleghe o di un’adeguata rete familiare (Cass. n. 21887 del 11 luglio 2022; Cass. n. 21887 del 11 luglio 2022)”.

 

Quarto punto: i poteri gestori dell’Amministratore devono essere perimetrati “in termini direttamente proporzionati alle esigenze rilevate, alle condizioni di menomazione del beneficiario ed all’incidenza di tali condizioni sulla capacità del medesimo di provvedere ai propri interessi, di modo che la misura risulti specifica e funzionale agli obiettivi individuali di tutela, altrimenti implicando un’ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona (Cass. n. 10483 del 31 marzo 2022; Cass. n. 14689 del 27 maggio 2024)”.

“Limitare la capacità nella minor misura possibile significa pertanto non soltanto selezionare specificamente gli atti che il beneficiario non può compiere o non può compiere da solo, ma altresì preservare, anche con riferimento a questi atti, il diritto del beneficiario di esprimere la propria opinione e di partecipare, nella misura in cui lo consenta la sua condizione, alla formazione delle decisioni che lo riguardano”.

 

Insomma, la Cassazione torna a ripetere che occorre proteggere gli interessi della persona senza mortificarla e ricorrere all’amministrazione soltanto laddove effettivamente necessario anche per mancanza di strumenti alternativi e, qualora non se ne possa fare a meno, calibrando le limitazione sul singolo caso, senza ricorrere a formule standardizzate e stereotipate: una volta deciso l’An non è detto che “la persona debba essere assistita o sostituita in tutte le attività giuridicamente rilevanti, ma solo in quegli ambiti in cui il giudice ha rilevato specifiche criticità, vale a dire deficit di competenze decisorie e gestorie che possono causare un serio pregiudizio alla persona”.

Infine, la Corte indica la necessità che i giudici di merito siano attenti ad intercettare bisogni, desideri, aspirazioni dei beneficiari per poi valutarne le competenze “cioè le sue capacità e abilità, e, correlativamente, quali siano i suoi punti deboli, poiché la persona potrebbe essere in grado di autodeterminarsi e di esercitare con sufficiente avvedutezza taluni diritti, ovvero operare in taluni ambiti della vita sociale, eventualmente con il supporto e la protezione della rete familiare, mentre potrebbe non essere abile e competente in altri settori”.

 

Alla luce di tutto ciò, la Cassazione ritiene che nel caso di specie il giudice di merito si sia discostato da detti principi, imponendo una misura fortemente restrittiva nonostante avesse dichiarato la signora in grado di esprimere validamente la sua volontà e senza motivare la scelta compiuta, non avendo adeguatamente ponderato i poteri dell’amministratore in relazione alla effettiva condizione della beneficiaria.

La sentenza di distingue per la sua attenzione ai presupposti giuridici del provvedimento di ADS, scendendo finanche nell’indagine su bisogni, desideri, aspirazioni e mettendoli a confronto con competenze e abilità della persona; il tutto in vista di una sempre più particolareggiata tutela della dignità e sensibilità dell’individuo.

Per una lettura integrale della sentenza, si rinvia all’allegato.

© Annunziata Candida Fusco

Cass. 24251_2024

 

 

 

 

 

 

 

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