Cass. ord. 2917 del 9 febbraio 2026
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, Tizia chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Tizio, con condanna a corrispondere in suo favore un assegno di mantenimento di euro 350,00 nonché mantenimento in favore dei figli e assegnazione della abitazione familiare.
Il marito chiedeva il rigetto della domanda di mantenimento in favore della moglie, dichiarandosi disponibile a versare un minimo contributo solo per i figli e chiedeva altresì la revoca della assegnazione della casa coniugale.
Il Tribunale di Roma rigettava la domanda di assegno divorzile richiesta dalla moglie, condannandola alle spese di lite. La donna proponeva appello, insistendo nella domanda per l’assegno divorzile in suo favore. La Corte d’Appello accoglieva la domanda, motivando come segue:
“Pur dovendosi riconoscere che l’appellante disponga attualmente di adeguate risorse economiche e che la disponibilità, in suo favore, dell’ex casa familiare -di cui è proprietario al 25%- abbia un indubbio valore economico […] tuttavia, ciò non può ritenersi adeguato a compensare i sacrifici professionali svolti dall’appellante durante la vita coniugale. E’ pacifico tra le parti che abbia smesso di lavorare tra il 1995 e il 1999, allorquando i figli delle parti erano piccoli, evidentemente per dedicarsi alla loro crescita, con ciò garantendo al marito un supporto inevitabilmente utile per la sua progressione in carriera; dall’altro, la successiva attività lavorativa svolta in nero dall’appellante nel decennio seguente, le ha provocato un altrettanto inevitabile danno contributivo. Proprio tale sacrificio lavorativo compiuto da determinerà, nel prossimo futuro, un importante squilibrio economico tra le parti in termini pensionistici ed induce la Corte, valutata anche la lunga durata del matrimonio, a riconoscere all’appellante un assegno divorzile, seppur nel contenuto importo mensile di € 200,00, con decorrenza dalla sentenza sullo status”.
Ma il marito non condivide questa motivazione e propone ricorso in Cassazione. Quest’ultima ritiene fondati entrambi i motivi presentati.
Il primo: la Corte d’appello non ha compiuto una adeguata valutazione circa lo squilibrio reddituale ed economico necessario per il riconoscimento dell’assegno divorzile; avrebbe cioè dovuto tener conto della effettiva situazione patrimoniale e reddituale delle parti. In maniera contraddittoria, la stessa Corte aveva riconosciuto che la ex-moglie era dotata di adeguate risorse economiche (reddito mensile e proprietà immobiliari), attribuendo l’assegno sulla base di un presunto danno derivante dall’aver lavorato in nero (e quindi senza contributi previdenziali). Il ragionamento del giudice d’appello non è fondato su una corretta valutazione dei presupposti normativamente richiesti ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile.
La Cassazione ribadisce quali siano questi criteri.
La stessa Corte afferma che il riconoscimento dell’assegno con funzione perequativo-compensativa, infatti, “ presuppone che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché l’assegno di divorzio, sotto l’aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all’impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale” (Cass. Sez.1, ordinanza n. 27945 del 4.10.2023).
La stessa pronuncia afferma che il riconoscimento dell’assegno “richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. I criteri attributivi e determinativi dell’assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l’applicazione dei parametri di cui all’art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto. La natura perequativo-compensativa, poi, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo, volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate. In altre parole, il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l’istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente”.
Secondo la Cassazione, la decisione appellata non risulta conforme ai principi sopra indicati. La Corte d’appello non solo non ha accertato la sussistenza dello squilibrio reddituale e patrimoniale dei due ex coniugi (condizione ineliminabile per l’attribuzione dell’assegno divorzile), ma ha svolto valutazioni ipotetiche non fondate su accertamenti di fatto inidonee a far sorgere il diritto all’attribuzione dell’assegno.
“L’assenza di ogni specificazione dei sacrifici professionali e la sola affermata evidenza del supporto familiare, che ha comportato il danno contributivo per l’attività lavorativa svolta irregolarmente, senza ulteriori concrete specificazioni, non consentono di individuare le ragioni del riconoscimento dell’assegno divorzile in relazione alla situazione esistente tra i due ex-coniugi, ponendosi così in contrasto con le linee interpretative dettate dalla Suprema Corte in ordine all’accertamento dei presupposti per ottenere il beneficio economico divorzile”.
Il ricorso viene accolto e la sentenza impugnata cassata.
© Annunziata Candida Fusco
Cassazione-civile-ordinanza-2917-2026
