Assegno divorzile: i sacrifici professionali vanno provati (2) – restituzione degli importi ingiustamente percepiti

Cassazione ord. n. 1999 del 29 gennaio 2026

Un marito impugnava, innanzi alla Corte d’Appello di Bologna, la sentenza di divorzio emessa da Tribunale di Rimini con la quale si riconosceva alla moglie un assegno divorzile di euro 500,00. La Corte d’Appello rigettava la domanda di assegno divorzile, condannando la moglie a restituire le somme incassate dal passaggio in giudicato sul vincolo alla pronuncia di secondo grado, ponendo a carico della stessa le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Questa la motivazione della Corte d’appello, nell’accogliere le ragioni del marito:

«Orbene, nel caso di specie, il Tribunale di Rimini si è limitato alla mera constatazione della divergenza tra i redditi del … e quelli della …. senza minimamente preoccuparsi di verificare se tale divergenza trovasse causa nel matrimonio e, in particolare, nel ruolo assunto da ciascuno dei coniugi nella gestione della vita familiare. Non risulta, invero, che l’eventuale deteriore situazione economica della… sia riconducibile al ruolo da quest’ultima assunto nella gestione della famiglia, per scelte concordate dai coniugi, o a rinunce a migliori prospettive di lavoro e di guadagno, operate sempre nell’interesse della famiglia. Sul tema, l’appellata si è limitata in primo grado alla generica affermazione, riprodotta nel presente giudizio di gravame, che, nel 1999, quando i figli avevano sei e tre anni, aveva scelto di svolgere lavoro part time, senza neppure preoccuparsi di indicare quale reddito percepisse a detta data e quali minori introiti avesse comportato la nuova occupazione part time. A fronte di puntuale e specifica contestazione delle circostanze predette, già in primo grado, ad opera di … la … oltre a non allegare fatti più specifici, ha omesso di articolare mezzi istruttori che potessero riscontrare le sue deduzioni. La … non si è neppure preoccupata di allegare gli eventuali benefici economici che il … avrebbe tratto dalla scelta, asseritamente concordata, di svolgere lavoro part time. Non può, peraltro, riconoscersi, nella specie, all’assegno divorzile funzione meramente assistenziale, svolgendo la attività lavorativa dalla quale ricava un reddito lordo di poco superiore a 20.000,00 Euro (1.400,00 Euro netti su dodici mesi nel 2021) ed essendo proprietaria dell’immobile ove risiede. Va sottolineato, peraltro, che la documentazione fiscale in atti attesta un incremento di reddito nell’esercizio 2022. 5- Preme, comunque, sottolineare che l’infondatezza della pretesa di … di vedersi riconosciuto assegno divorzile emerge evidente dalle difese svolte nel presente grado, avendo l’appellata, con affermazione ai limiti della temerarietà, sostenuto che il Giudice di prime cure, con la sentenza impugnata, non avrebbe disposto l’erogazione di assegno divorzile in suo favore, ma avrebbe confermato l’assegno di mantenimento che le era stato riconosciuto in sede di separazione.»

Contro tale decisione ricorreva la moglie in Cassazione.

Senza scendere nei dettagli procedurali connessi al ricorso, andando al cuore della questione, ci concentriamo sull’aspetto saliente che qui ci interessa ossia le motivazioni della sentenza appellata circa l’onere di allegazione e prova sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile. Nello specifico allegazione e prova della riconducibilità delle condizioni economiche della moglie, meno vantaggiose rispetto a quelle del marito, alle scelte assunte in sede di matrimonio con sacrificio della donna e vantaggio della famiglia e dell’altro coniuge. Secondo la Corte d’appello mancava una dettagliata allegazione e la correlativa prova di quanto detto; tale motivo però è dichiarato inammissibile in Cassazione per mancanza di adeguata censura sul punto.

Venendo agli altri motivi, la Corte parte con richiamare la distinta natura dell’assegno di separazione e di quello di divorzio: il primo presuppone la permanenza del vincolo coniugale e quindi la correlazione dell’adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; il secondo, invece, prescinde da tale parametro, dovendo l’assegno divorzile essere determinato in considerazione della sua natura assistenziale, compensative, perequativa ex art. 5, l. 898/1970 (Cass. sez. 1, ordinanza n. 5605 del 28.02.2020).

Orbene, nel caso di specie, mancando ab origine i presupposti per l’assegno divorzile, gli importi incassati vanno restituiti, “non avendo la ricorrente neppure allegato alcuna delle evenienze che giustifichino l’esclusione della restituzione”.

“Correttamente la Corte d’appello ha, dunque, disposto la restituzione delle somme corrisposte a titolo di assegno divorzile dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, una volta che ha riformato la decisione di primo grado, accertando l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla sua percezione”

© Annunziata Candida Fusco

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