Casa coniugale, separazione, divorzio: domande e risposte

Proviamo a rispondere ad alcuni degli interrogativi più frequenti che si presentano in caso di separazione e/o divorzio a proposito della casa coniugale, di proprietà esclusiva o comune dei coniugi: quali sono le sorti in caso di sua assegnazione al coniuge collocatario dei figli?

Domanda 1: Qual è la natura del diritto di assegnazione della casa coniugale?

Per rispondere a questa domanda occorre partire da due disposizioni rispettivamente previste per l’ipotesi della separazione personale dei coniugi e per il divorzio.

Per il caso della separazione, l’art. 337 sexies cod.civ. (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza) prevede quanto segue:

[I]. Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.

[II]. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.

 

Per il caso di divorzio, l’art. 6, comma 6, L. 1 dicembre 1970, n. 898 (L.D.), stabilisce quanto segue:

“L’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell’assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole. L’assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell’articolo 1599 del codice civile”.

 

Da entrambe le disposizioni emerge chiaramente che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti e tale deve essere la ragione che lo giustifica per la sua intera durata. L’interesse tutelato è quello di garantire ai figli di permanere nell’habitat domestico a cui sono abituati.

La Cassazione ripetutamente ribadito che il diritto di abitazione della casa familiare è un diritto personale di godimento atipico (e non un diritto reale), previsto nell’esclusivo interesse dei figli e non nell’interesse del coniuge affidatario.

Sul punto, Cass. sez. un. 27 luglio 2016 n. 14100

 

Domanda 2: la casa coniugale assegnata al coniuge collocatario della prole può essere venduta?

Questa domanda è strettamente connessa alla prima: la presenza del diritto personale di godimento non impedisce la vendita (o l’espropriazione forzata) dell’immobile assegnato a terzi.

Ovviamente, il vincolo, avente data certa, è opponibile al terzo acquirente per nove anni, in caso di mancata trascrizione del provvedimento di assegnazione, oppure per oltre nove anni, se il vincolo è stato trascritto. Il terzo acquista la proprietà dell’immobile, ma non potrà occuparlo finché sussiste il vincolo, che verrà meno al venir meno del presupposto, per esempio quando i figli saranno economicamente autosufficienti oppure vanno a vivere altrove o ancora quando il coniuge assegnatario si sposta altrove (sul punto, meglio infra).

Sul punto si vedano: Cass. 31 ottobre 2017 n. 25833; Cass. 23 ottobre 2014 n. 22593.

 

Cass. civ., sez. un., 26 luglio 2002 n. 11096

“Ai sensi dell’art. 6, comma 6, della legge 1 dicembre 1970, n. 898(nel testo sostituito dall’art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74), applicabile anche in tema di separazione personale, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell’assegnazione, ovvero ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto anche oltre i nove anni”.

 

Domanda 3: Che cosa succede se il coniuge assegnatario si trasferisce altrove o crea un nuovo legame con altro partner?

L’art. 337 sexies cod. civ. poco sopra visto, stabilisce che “Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio” (comma 1, secondo periodo).

La Cassazione ha avuto modo di spiegare che la nuova convivenza non comporta in automatico la perdita del diritto di assegnazione.

Cass. n. 33695 del 23 dicembre 2025

“La giurisprudenza di questa Corte non attribuisce affatto all’accertamento di una convivenza more uxorio l’effetto che il ricorrente pretende sull’assegnazione della casa coniugale, affermando piuttosto con orientamento consolidato che l’assegnazione al genitore collocatario di figli minori della casa familiare che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, è dettata nell’esclusivo interesse della prole e risponde all’esigenza di conservare l’”habitat” domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (ex plurimis Cass. n. 33610/2021; Cass. n. 34431 del 2018, n. 3331 del 2016)”.

“Ciò in coerenza con la giurisprudenza costituzionale (come precisa Cass. n. 33610/2021, in motivazione), la quale ha chiarito che “l’evoluzione normativa e giurisprudenziale evidenzia come non solo la decisione sulla assegnazione della casa familiare, ma anche quella sulla cessazione della stessa, sono sempre state subordinate, pur nel silenzio della legge, ad una valutazione, da parte del giudice, di rispondenza all’interesse della prole”.

(Il riferimento è alla sent. Corte Cost. n. 308/2008)

 

Domanda 4: in caso di casa coniugale in comproprietà, può uno dei coniugi chiedere lo scioglimento giudiziale della comunione?

E’ possibile per il coniuge comproprietario chiedere lo scioglimento giudiziale della comunione della casa coniugale, anche ai fini della cessione della quota all’altro coniuge, oltre che ad un terzo. Nel giudizio di divisione si potrà chiedere, appunto, l’assegnazione della quota al coniuge assegnatario il quale liquiderà il conguaglio al cedente. Il valore del conguaglio dovrà tener conto del valore dell’immobile. Il problema è quanto incide il vincolo di assegnazione sulla determinazione di tale valore.

Sul punto si è espressa chiaramente Cass. Sezioni Unite n. 18641 del 9 giugno 2022, che ha spiegato quanto segue:

“Nel caso in cui lo scioglimento della comunione immobiliare si attui mediante attribuzione dell’intero al coniuge affidatario della prole, il valore dell’immobile oggetto di divisione non può risentire del diritto di godimento già assegnato allo stesso a titolo di casa coniugale, poiché esso viene ad essere assorbito o a confondersi con la proprietà attribuitagli per intero, con la conseguenza che, ai fini della determinazione del conguaglio in favore dell’altro coniuge, bisognerà porre riferimento, in proporzione alla quota di cui era comproprietario, al valore venale dell’immobile attribuito in proprietà esclusiva all’altro coniuge, risultando, a tal fine, irrilevante la circostanza che nell’immobile stesso continuino a vivere i figli minori o non ancora autosufficienti rimasti affidati allo stesso coniuge divenutone proprietario esclusivo, in quanto il relativo aspetto continua a rientrare nell’ambito dei complessivi e reciproci obblighi di mantenimento della prole da regolamentare nella sede propria, con la eventuale modificazione in proposito dell’assegno di mantenimento”.

 

Domanda 5: può il coniuge chiedere il rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione della casa coniugale durante il matrimonio, una volta ottenuta la separazione?

La risposta è no. Il coniuge che ha sostenuto delle spese per la casa coniugale durante il matrimonio per l’arredo, la ristrutturazione, i miglioramenti dell’immobile di proprietà dell’altro coniuge non può chiederne la restituzione in quanto trattasi di spese sostenute per i bisogni della famiglia, quindi effettuate in ottemperanza di una obbligazione spontanea con l’intento di reciproca assistenza; esse rientrano nella logica della solidarietà familiare ai sensi dell’art. 143 cod. civ.. Il diritto a chiedere il rimborso potrebbe essere fatto valore soltanto laddove il coniuge riuscisse a provare un diverso titolo di pagamento ed allegando la circostanze di averli effettuati a tale diverso titolo.

Sul punto si vedano: Cass. n. 5385 del 21 febbraio 2023; Cass. n. 2195 del 4 febbraio 2016; Cass. n. 10942 del 27 maggio 2015; Cass. n. 18749 del 17 settembre 2004; Cass. n. 12551 del 28 maggio 2009; Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sent. 23 settembre 2024; Tribunale di Catania, sent. 24 febbraio 2025.

Cass. n. 5385 del 21 febbraio 2023 si esprime in particolare in merito alla ripetibilità dei ratei di mutuo:

“In tema di obblighi patrimoniali tra coniugi, le attribuzioni patrimoniali eseguite da un coniuge in costanza di matrimonio per concorrere a realizzare un progetto di vita comune si presumono effettuate in adempimento dell’obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia ex art. 143 c.c. e sono pertanto irripetibili, in quanto sorrette da giusta causa. Quanto al mutuo cointestato ad entrambi i coniugi con obbligazione solidale ma pagato da uno solo di essi, salvo l’esistenza di un differente accordo inter partes che va provato, non sono ripetibili le somme pagate da uno solo dei coniugi in costanza di matrimonio a titolo di rate del mutuo contratto da entrambi in solido per l’acquisto della casa coniugale, anche se cointestata, costituendo tali pagamenti adempimento dell’obbligo di contribuzione e solidarietà familiare. Sarà onere della parte che pretende di ottenere la restituzione della somma dimostrare l’eventuale causa diversa, quale ad esempio un prestito, in ragione della quale l’operazione economica era stata attuata in costanza di rapporto coniugale. La ripetibilità potrà essere fatta valere solo dalla data della separazione e per le somme successivamente pagate, purché l’accollo del mutuo da parte di uno solo dei coniugi non sia imposto dal giudice quale contributo al mantenimento del coniuge o dei figli, o non sia previsto negli accordi delle parti”.

© Annunziata Candida Fusco

 

 

 

1 commento su “Casa coniugale, separazione, divorzio: domande e risposte”

  1. nazario bellisario

    Buonasera Dott.ssa Fusco…
    Un approfondimento davvero interessante.
    Ho apprezzato la capacità di trasformare un tema complesso in risposte chiare, concrete e facilmente comprensibili, senza rinunciare al rigore giuridico e ai richiami della giurisprudenza più recente.
    Complimenti e grazie per la condivisione.😊🙏

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