Cass ordinanza n. 6078 del 17 marzo 2026
In un caso di ricorso congiunto per separazione e divorzio (depositato presso il Tribunale di Parma), una donna chiedeva l’affido congiunto dei minori, con collocazione presso di sé.
La ricorrente chiedeva inoltre un assegno di mantenimento in suo favore dell’importo di euro 400,00 e un assegno di mantenimento per la prole di ammontare complessivo di euro 900,00 (450,00 a figlio).
Nel costituirsi in giudizio, il marito chiedeva l’addebito alla moglie. Chiedeva altresì che i figli fossero affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con tempi di permanenza paritari, mantenendo la residenza presso l’abitazione familiare da assegnarsi in suo favore in quanto di sua proprietà.
In via provvisoria il giudice disponeva l’affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, mentendo la loro residenza familiare presso la casa familiare, con pari tempi di frequentazione: precisamente, i minori avrebbero trascorso settimane alterne, da lunedì a domenica, con il padre presso la casa familiare, mentre con la madre presso la casa familiare della nonna materna; disponeva assegno di mantenimento in favore dei minori, onerando ciascun genitore solo del 50% delle spese straordinarie. Infine, incaricava i servizi sociali competenti per territorio di sottoporre ad osservazione il nucleo familiare.
La moglie impugnava l’ordinanza provvisoria innanzi alla Corte d’appello di Bologna contestando la collocazione paritaria alternata dei minori, ritenuta contraria all’interesse degli stessi, alla stabilità e continuità delle abitudini di vita, nonché la mancata assegnazione della casa familiare ad essa stessa.
Il marito chiedeva il rigetto del reclamo e insisteva per l’assegnazione in suo favore della casa familiare (di sua esclusiva proprietà), per l’ordine di rilascio nei confronti della moglie occupante.
La Corte d’appello assegnava la casa familiare alla madre per abitarla con i figli, stabilendo che il padre trascorresse con la prole due pomeriggi a settimana e week end alternati. La Corte riteneva che
“l’assegnazione della casa coniugale in presenza di figli minori costituiva un diritto indisponibile e che, per tale motivo, trovava applicazione l’art. 473 bis 19 cp.c. con conseguente inoperatività delle decadenze previste dagli art. 473 bis 14 e 473 bis 17 c.p.c.”. il collocamento della prole presso la madre rendeva necessaria la previsione di un contributo paterni al mantenimento dei minori che si fissava in euro 200,00 ciascuno oltre spese straordinarie”.
Contro tale decisione il marito ricorreva in Cassazione. Il ricorrente constestava che la revoca del provvedimento di collocazione paritaria sulla base della tenera età dei minori, confliggendo con il principio ormai consolidato secondo cui il collocamento paritario costituisce la massima espressione del principio di bigenitorialità, che impone che i figli mantengano un rapporto costante ed equilibrato con entrambi i genitori. Contestava inoltre che l’assegnazione della casa coniugale fosse stata compiuta senza valutare quale fosse l’interesse prevalente dei figli, come invece richiesto dall’art. 337 sexies cc, e senza tenere in alcun conto l’intestazione della casa e la condizione di parità economica dei coniugi.
Infine, si contestava l’omessa valutazione di alcuni fatti decisivi ai fini della adozione del provvedimento riguardo ai figli; in particolare, aveva la Corte d’appello trascurato che i minori erano accuditi prevalentemente dal padre che finiva di lavorare intorno alle 14:30 e veniva supportato da sua madre.
La Corte di Cassazione, ritenendo fondati il primo e il terzo motivo, li affronta congiuntamente, formulando le seguenti argomentazioni.
“Giova ricordare che il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice, in applicazione dell’art. 337-ter c.c., è costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l’apprezzamento della personalità del genitore (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 21425 del 06/07/2022)”.
Al predetto principio ci si deve ispirare non solo nella scelta della tipologia di affidamento (condiviso, esclusivo, super-esclusivo), ma anche in quella circa il collocamento le modalità di frequentazione, che sono situazioni che incidono sulla relazione tra genitore e figlio.
La Corte d’Appello ha ritenuto che la tenera età fosse l’unico criterio in base al quale orientare la scelta di collocamento: “In tal modo il giudice di merito ha operato un giudizio “in astratto”, incentrato sulla sola età dei minori, che comunque avevano già compiuto otto anni, senza preoccuparsi di prestare attenzione alle modalità di relazione in atto dei bambini con i genitori, ritenendo prevalente tale criterio astratto rispetto alle concrete condizioni di vita della famiglia”.
Alla luce di quanto sopra, La Cassazione accoglie il primo e il terzo motivo, reputando assorbito il secondo sulla assegnazione della casa familiare, e pronuncia il seguente principio di diritto:
«Nei provvedimenti previsti dall’art. 337-ter c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, ai sensi dell’art. 337-ter c.c., è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull’affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare, avuto riguardo anche all’età del figlio».
© Annunziata Candida Fusco
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