Decadenza della potestà genitoriale e ascolto del minore

Cass. ord. 32328 dell’11 dicembre 2025

Il caso esaminato dall’ord. in epigrafe ha suscitato notevole interesse e costituisce una pronuncia molto significativa per le chiare indicazioni fornite sul delicatissimo tema della decadenza della potestà genitoriale disposta ex artt. 330, 333, 336 cc.

Sintetizzando al massimo una decisione ricca di spunti sia sul piano sostanziale che processuale, possiamo dire che il caso riguarda una situazione piuttosto ricorrente in cui uno dei due genitori mette in essere una condotta manipolativa sul minore che conseguentemente svilupperà un comportamento ostile verso l’altro.

Nel caso di specie, all’esito di una rottura di una convivenza more uxorio, il figlio minore era stato collocato presso il padre in quanto la madre era stata ritenuta violenta. Successivamente, il padre chiedeva un provvedimento di decadenza della responsabilità genitoriale a causa dell’impossibilità di ricostruire un rapporto sereno tra il minore e la madre la quale, non solo continuava ad essere violenta, ma manifestava di essere anche inadeguata al suo ruolo genitoriale. Il Tribunale dei minori accoglieva l’istanza e dichiarava la decadenza. Il provvedimento veniva impugnato ma la Corte d’Appello di Bari accoglieva il reclamo della madre, ritenendo non provati i presupposti per l’adozione del provvedimento ablativo. Il padre ricorreva in Cassazione.

La Corte ritiene invece assolutamente corretto il modo di procedere della Corte del reclamo sulla base di alcuni punti dirimenti.

Prima di tutto non risultavano provate tutte le circostanze lamentate dal padre ossia la violenza e l’inadeguatezza della madre, anzi vi era prova, grazie alle varie ctu svolte ed al coinvolgimento di servizi sociali nonché alla disamina di altre prove raccolte in un precedente processo penale, che il minore rifiutava di incontrare la madre ed aveva sviluppato ansia e paura nell’incontrarla a causa del comportamento manipolativo del padre che viveva il senso di allontanamento dalla vita della ex compagna, impegnata in una nuova relazione. In virtù di tale situazione, egli, con il suo comportamento anche implicito, creava una alleanza e una complicità con figlio che, a sua volta sentendosi escluso dalla vita della madre, vedeva nel padre l’unica possibilità di accudimento.

In secondo luogo, dall’istruttoria svolta non solo emergeva che non vi erano stati atti di violenza della madre a danno del figlio ma che lo stesso minore non era risultato attendibile quando era stato ascoltato nelle varie fasi del procedimento. Laddove il padre lamentava che il minore non fosse stato ascoltato nella fase di reclamo, la Cassazione spiega che la Corte d’Appello aveva adeguatamene motivato che non era necessario ascoltarlo ancora visto che era stato abbondantemente sentito in precedenza.

Infine, scendendo nello specifico della natura dei provvedimenti ablatori della responsabilità genitoriale, la Corte spiega che essi devono configurarsi come residuali, ritenendo che nel caso di specie la misura adottata fosse sproporzionata, essendo emerso in più fasi che sussisteva una adeguata capacità genitoriale in capo ad entrambi i genitori con riconosciuta idoneità ad assolvere alle loro funzioni di cura ed educazione del minore.

Concludendo, la Corte respinge in ricorso in quanto nessuna omissione di fatto decisiva vi era stata nella motivazione della Corte d’Appello, riducendosi la richiesta del ricorrente ad una critica della valutazione delle risultanze di causa, inammissibile nel procedimento di cassazione.

Per una attenta disamina della decisione, si rinvia al documento allegato.

© Annunziata Candida Fusco

Ordinanza-32328-25

 

 

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