Sent. Corte Costituzionale sent. 204/2025 – decisione del 4.11.2025; deposito 29.12.2025 – pubblicazione su G. U. del 31.12.2025.
Torno a parlare dell’argomento fine vita prendendomi una parentesi nell’ambito di quanto programmato nei miei precedenti contributi, per i quali rinvio ai rispettivi link:
Sul consenso informato https://avvocatofusco.com/diritto-di-famiglia/fine-vita-eutanasia-testamento-biologico-cap-1-il-consenso-informato/
Sull’eutanasia https://avvocatofusco.com/diritto-di-famiglia/fine-vita-eutanasia-testamento-biologico-cap-2-leutanasia/
Mi pare doveroso compiere una riflessione o un mero aggiornamento dello stato dell’arte sul tema fine vita all’esito di due fatti di notevole rilievo, sui cui ho atteso a scrivere queste poche righe vista la piega che la vicenda aveva assunto. Il proposito è sempre quello di scrivere in forma lieve e accessibile di una problematica molto complessa giuridicamente e altrettanto delicata sul piano etico, politico, sociale.
All’esito della sentenza della Corte Costituzionale 242/2019, che dichiarava la illegittimità costituzionale dell’art. 580 cp (reato di istigazione al suicidio) nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità prescritte dagli artt. 1 e 2 della l. 219/2017 (legge sul consenso informato e sulle dat) “agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili”, la Regione Toscana aveva emanato la legge del 14 marzo 2025 n. 16 proprio al fine di dare attuazione alle indicazioni della Corte espresse in quella sentenza e nella successiva sent. 135/2024 (con la quale si precisava meglio il perimetro dei trattamenti di sostegno vitale).
La legge regionale si compone di nove articoli e ha un preambolo esplicativo che fissa la cornice entro cui la potestà legislativa regionale intendeva muoversi.
Interessanti alcuni “considerato” di cui si riportano stralci sparsi qui di seguito:
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la Regione Toscana, anche nell’attuazione della presente legge, tutela la dignità della vita della persona nel rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana e in conformità alle leggi dello Stato, garantendo, anche nella fase terminale della vita, l’assistenza sanitaria necessaria nel rispetto della l. 38/2010 , nonché, all’interno delle strutture pubbliche, il sostegno psicologico e, quando richieste, l’assistenza spirituale o laica;
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la Corte costituzionale è intervenuta con la sentenza 242/2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stata individuata una circoscritta area in cui l’incriminazione per aiuto al suicidio, ex articolo 580 del codice penale, non è conforme a Costituzione, corrispondente segnatamente ai casi in cui l’aspirante suicida si identifichi in una persona “(a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli”;
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peraltro, con la sentenza 135/2024 la stessa Corte ha evidenziato come non possa esservi “distinzione tra la situazione del paziente già sottoposto a trattamenti di sostegno vitale, di cui può pretendere l’interruzione, e quella del paziente che, per sopravvivere, necessiti, in base a valutazione medica, dell’attivazione di simili trattamenti, che però può rifiutare:”.
Orbene, in attuazione della sent. 242/2019 ed in attesa di un intervento legislativo nazionale sul punto, la Regione ha ritenuto di poter dare compimento alle indicazioni della Corte, definendo le competenze delle strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale per rendere operativo il suicido assistito, sentito il comitato etico territorialmente competente.
Per il testo della legge regionale si rinvia al link https://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2025-03-14;16&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0#
e al documento allegato in calce.
In data 14 maggio 2025, la legge regionale veniva però impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui posizione si può sintetizzare in un passaggio riportato a inizio della sentenza della Corte:
“Secondo l’Avvocatura, nelle more delle decisioni assunte dal legislatore statale alle regioni non potrebbe essere assegnato «un ruolo “supplente”», dati i principi espressi dalla sentenza n. 262 del 2016 di questa Corte, che, dichiarando l’illegittimità costituzionale di due leggi regionali recanti una disciplina in tema di disposizioni anticipate di trattamento sanitario (DAT), ha ritenuto necessaria in tale ambito l’uniformità di regolamentazione sul territorio nazionale. Ciò in quanto l’assenza di una specifica legislazione nazionale «non vale a giustificare in alcun modo l’interferenza della legislazione regionale in una materia affidata in via esclusiva alla competenza dello Stato»”. E ancora: “Una «sollecita e compiuta disciplina da parte del legislatore» nella materia del fine vita, non potrebbe che riferirsi al legislatore statale. Di conseguenza, l’introduzione di «qualsiasi normativa regionale in materia di procedure di suicidio assistito», prima che siano delineati quanto meno i principi fondamentali di questo delicato settore, «incide[rebbe] sulle prerogative regolatorie dello Stato», potendo «compromettere il complesso equilibrio tra i principi di diritto ricostruiti dalla giurisprudenza costituzionale»”.
Rinviando alla lettura integrale del testo, riportato in calce, la sentenza può essere sintetizzata in alcuni passaggi essenziali che proviamo a descrivere e riportare.
Prima di tutto la Corte parte da una premessa:
“L’intenzione espressa del legislatore regionale è, dunque, quella di dettare norme a carattere meramente organizzativo e procedurale, al fine di disciplinare in modo uniforme l’assistenza da parte del Servizio sanitario regionale alle persone che – trovandosi nelle condizioni stabilite da questa Corte nella sentenza n. 242 del 2019, così come ulteriormente precisate nella sentenza n. 135 del 2024 – chiedano di essere aiutate a morire. In tal modo, la legge regionale intende in effetti regolare le prestazioni che la pubblica amministrazione regionale, e segnatamente le singole aziende sanitarie locali regionali, sono tenute a fornire sulla base dei principi enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte”.
E’ fuori dubbio, spiega la Corte, che la legge regionale in esame si sta muovendo nell’ambito della materia della tutela della salute, “oggetto di competenza legislativa regionale concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.”. Perciò, la Regione Toscana non ha fatto nessuna invasione di campo. Questo punto, a mio avviso, è importante ed è quello che va debitamente evidenziato:
“Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso statale, l’esercizio di tale competenza da parte del legislatore regionale non può ritenersi precluso dalla circostanza che lo Stato non abbia ancora provveduto, nonostante i numerosi inviti formulati da questa Corte, all’approvazione di una legge che disciplini in modo organico, nell’intero territorio nazionale, l’accesso alla procedura medicalizzata di assistenza al suicidio”.
Secondo l’orientamento consolidato della Corte,
“le Regioni, per poter esercitare le proprie potestà legislative di tipo concorrente, non devono attendere l’eventuale determinazione dei principi fondamentali da parte dello Stato”.
Secondo punto: la legge regionale non ha esorbitato rispetto ai confini della sua competenza nemmeno per quanto riguarda la descrizione della fattispecie, in quanto l’ipotesi di “suicidio assistito”, rispetto al quale si interviene, è quella delimitata dalla sent. Corte Cost. 241/2019, che, nel proprio dispositivo, individua 6 requisiti in base ai quali esso è consentito nel rispetto dell’art. 580 cp. Di questi sei requisiti, 4 sono sostanziali e due procedimentali: “La legge regionale impugnata non modifica in alcun modo i quattro requisiti sostanziali, affidandone la verifica allo stesso Servizio sanitario regionale, al quale è altresì conferito il compito di stabilire le modalità di esecuzione del suicidio assistito, previa acquisizione del parere del comitato sugli aspetti etici”. Quindi anche gli aspetti procedimentali sono rispettati.
Spiega la Corte, “la legge regionale impugnata non intende, dunque, riconoscere nella Regione Toscana un diritto che in altre regioni non è riconosciuto”.
Dov’è dunque il vulnus della legge 16/2025?
Respinti i motivi di ricorso sull’intera legge, la Corte passa ad esaminare articolo per articolo i passaggi “viziati”. Da pag. 16 in avanti, la sentenza individua i passaggi non conformi a Costituzione, motivando punto per punto su ogni aspetto confliggente.
Alla fine della sua disamina, il risultato sintetizzato nel suo PQM è la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 2, 4, 5, 6 e 7 nei periodi indicati. Mentre è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all’intera legge.
In particolare, gli articoli maggiormente falciati sono stati il 5 e il 6: come si legge nel Comunicato stampa della Corte4 Costituzionale:
“incostituzionali sono stati dichiarati anche gli articoli 5 e 6, in tutte le parti in cui prevedono stringenti termini per la verifica dei requisiti di accesso al suicidio medicalmente assistito e la definizione delle relative modalità di attuazione. Ferma rimanendo la necessità di una sollecita presa in carico dell’istanza del richiedente, la Corte ha ritenuto che questa disciplina invada la competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile, in quanto coinvolge scelte che necessitano di uniformità di trattamento sul territorio nazionale. Inoltre, la fissazione di termini stringenti contrasta con i principi fondamentali desumibili dalla legge numero 219 del 2017, che invece «valorizza e promuove la cosiddetta alleanza terapeutica», per cui deve essere «sempre consentita la possibilità di svolgere tutti quegli approfondimenti clinici e diagnostici che la Commissione, multidisciplinare e coinvolgente diverse competenze (tra cui quelle psichiatriche, palliative, psicologiche, medico legali, eccetera), ritenga appropriati», anche «attraverso la concreta messa a disposizione di cure palliative efficaci», «nella prospettiva di prevenire e ridurre in misura molto rilevante la domanda di suicidio assistito».” (v. Comunicato stampa, in calce).
Altro passaggio importante, caduto sotto la scure della Corte, riguarda l’art. 7 nella parte in cui prevede che il soggetto istante (colui che ha chiesto il suicidio assistito) ha facoltà di sospendere o annullare l’erogazione del trattamento.
“In caso di suicidio medicalmente assistito, infatti, «non vi è propriamente alcuna “erogazione” di un trattamento che possa essere sospeso o annullato (come invece nelle ipotesi di eutanasia attiva, riconducibili nell’ordinamento italiano alla fattispecie di omicidio del consenziente), ma piuttosto un’assistenza dei sanitari a una persona che dovrà compiere da sé la condotta finale che direttamente causa la propria morte»” (v. ancora il Comunicato stampa).
Che cosa vuol dire concretamente tutto ciò e quali saranno i riverberi nella pratica?
Il primo risvolto da considerare è che per la terza volta la Corte interviene sulla fattispecie “suicidio assistito”, confermando che quindi esso è possibile, lecito, consentito.
Il secondo risvolto (pratico) è che le Regioni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge nazionale, seppure nel vuoto di alcuni altri aspetti, possono dettare (la Toscana in primis), nell’ambio delle proprie competenze, norme organizzative e procedurali affinché il suicidio assistito diventi concretamente praticabile. Le asl si attrezzeranno, ma nei confini e con i paletti tracciati dalla normativa statale e dalle sentenze della Corte Costituzionale: poco o molto che sia, la corniche così delineata deve essere rispettata se si vuole dare uno spiraglio di speranza a chi, consapevolmente, sceglie di che morte morire.
© Annunziata Candida Fusco
