Fine vita, eutanasia, testamento biologico: cap. 2 – L’Eutanasia

Riprendo l’argomento provando ad affrontare il secondo step in maniera semplice ed accessibile a tutti quel tanto che basta ad orientarsi su scelte così importanti, personali, profondamente intime.

Per il primo capitolo si rinvia al link https://avvocatofusco.com/diritto-di-famiglia/fine-vita-eutanasia-testamento-biologico-cap-1-il-consenso-informato/

Prima di addentrarci nella normativa italiana e vedere quale forma di eutanasia è consentita nel nostro ordinamento, bisogna tentare di costruire una definizione. Data la delicatezza della questione e l’ipertrofia dottrinale sul tema, mi farò aiutare da alcune fonti autorevoli e/o particolarmente efficaci sul piano divulgativo.

 

Che cosa si intende per eutanasia?

Prendo a prestito prima di tutto i materiali elaborati dal Comitato Nazionale di Bioetica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ricordiamo brevemente cha cos’è il CNB:

Il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB), istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 28 marzo 1990, svolge sia funzioni di consulenza presso il Governo, il Parlamento e le altre istituzioni, sia funzioni di informazione nei confronti dell’opinione pubblica sui problemi etici emergenti con il progredire delle ricerche e delle applicazioni tecnologiche nell’ambito delle scienze della vita e della cura della salute.Tra i compiti istituzionali del Comitato c’è quello di formulare pareri e indicare soluzioni anche ai fini della predisposizione di atti legislativi. I documenti del Comitato offrono un approfondimento tematico e una riflessione sui problemi di natura etica e giuridica che emergono con il progredire delle conoscenze nel campo delle scienze della vita.

(abstract   https://bioetica.governo.it/it/il-comitato/presentazione/

Nel suo parere sul suicidio medicalmente assistito (che si riporta in allegato), il CNB, chiamato ad esprimersi sull’ord. C. Cost. 207/2018 (caso Dj Fabo), così definisce l’eutanasia:

“Eutanasia è termine polisemico, possiede cioè differenti significati, ancorché etimologicamente correlati. In generale qui la intendiamo come l’atto con cui un medico o altra persona somministra farmaci su libera richiesta del soggetto consapevole e informato, con lo scopo di provocare intenzionalmente la morte immediata del richiedente. L’obiettivo dell’atto è anticipare la morte su richiesta al fine di togliere la sofferenza; in questo senso, è inquadrabile all’interno della fattispecie più generale dell’omicidio del consenziente (art. 579 c.p.)” – pag. 9, Parere CNB.

 

Questa definizione corrisponde a ciò che è stato da alcuni definita eutanasia attiva, ossia quella in cui è il medico a provocare la morte del paziente attraverso la somministrazione del farmaco letale mediante iniezione. Si distingue da questa la eutanasia passiva che si ha invece quando il medico sospende le cure o spenge le macchine che tengono in vita il paziente.

Voglio riportare infine alcune definizioni presenti sul sito dell’Ufficio Federale di Giustizia della Svizzera, per ragioni facilmente intuibili.

“Eutanasia attiva diretta”

Omicidio mirato a ridurre le sofferenze di un’altra persona. Il medico o un terzo somministra intenzionalmente al paziente un’iniezione che conduce direttamente alla morte.

Questa forma di eutanasia è attualmente passibile di pena ai sensi dell’articolo 111 (omicidio intenzionale), articolo 114 (omicidio su richiesta) o articolo 113 (omicidio passionale) CP.

“Eutanasia attiva indiretta”

Impiego di mezzi (ad es. morfina) per alleviare le sofferenze, i quali possono tuttavia – come effetto secondario – abbreviare la vita. Si accetta la possibilità che essi possano abbreviare la vita.

Questo genere di eutanasia non è regolato esplicitamente dal Codice penale vigente, esso è tuttavia consentito in linea di massima. Anche le direttive sull’eutanasia dell’Accademia svizzera delle scienze mediche (Direttive-ASSM) considerano ammissibile questo genere di eutanasia.

“Eutanasia passiva”

Rinuncia ad avviare o sospensione di terapie di sostentamento vitale (esempio: viene staccato il respiratore a ossigeno).

Anche questa forma di eutanasia non è regolata esplicitamente dalla legge, è tuttavia considerata ammissibile. Le Direttive-ASSM ne forniscono una pertinente definizione.

(dal link  https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/gesellschaft/gesetzgebung/archiv/sterbehilfe/formen.html)

 

Torniamo in Italia e riprendiamo le riflessioni del CNB che definisce anche il suicidio assistito.

“L’aiuto al suicidio o suicidio assistito è fattispecie diversa.

In questo caso è l’interessato che compie l’ultimo atto
che provoca la sua morte, atto reso possibile grazie alla determinante
collaborazione di un terzo, che può anche essere un medico, il quale prescrive
e porge il prodotto letale nell’orizzonte di un certo spazio temporale e nel
rispetto di rigide condizioni previste dal legislatore. Non mancano casi in cui la
procedura si avvale di macchine che possono aiutare il paziente con ridotta
capacità fisica ad assumere il prodotto letale predisposto (dal medico o da altri).
Per lo più, l’aiuto al suicidio si realizza con l’assistenza del medico, del
farmacista o dell’infermiere e all’interno di strutture di cura (aiuto al suicidio
medicalizzato) – pag. 10, Parere CNB.

Di nuovo dal Sito dell’Ufficio Federale di Giustizia svizzero:

“Assistenza al suicidio (detto anche aiuto al suicidio)”

Soltanto chi “per motivi egoistici” aiuta una persona al suicidio (ad es. procurandogli una sostanza letale), è punito secondo l’articolo 115 CP con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Nel caso dell’aiuto al suicidio si tratta di procurare la sostanza letale al paziente che auspica suicidarsi. Quest’ultimo poi la ingerisce senza l’aiuto di terzi.

Organizzazioni come EXIT prestano assistenza al suicidio nell’ambito di questa legge. Esse non sono punibili fintanto che non è possibile rimproverare loro motivi egoistici.

(dal link  https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/gesellschaft/gesetzgebung/archiv/sterbehilfe/formen.html)

 

Quale eutanasia in Italia?

Alla luce della l. 219/2017 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) sia l’eutanasia attiva che il suicidio assistito sono vietati. Tuttavia, fermo restando il divieto assoluto di eutanasia attiva, in quanto in contrasto con l’art. 579 cp, e fermo restando il divieto di istigazione al suicidio (art. 580 cp), per effetto di interventi della Corte Costituzionale, qualcosa è stato reso possibile in materia di suicidio assistito.

A seguito del caso Cappato – Dj Fabo, la Corte Costituzionale è intervenuta sul tema, compiendo qualche passo in avanti.

Il caso di Dj Fabo vedeva Marco Cappato imputato per aver aiutato Dj Fabo a raggiungere la Svizzera per ottenere il suicidio assistito. Per una lettura sul caso, si rinvia al sito dell’associazione Luca Coscioni, in particolare al seguente link https://www.associazionelucacoscioni.it/processo-marco-cappato-punto-punto.

In quella occasione, la Corte Costituzionale dichiarava  “non punibile ai sensi dell’articolo 580 del codice penale, a determinate condizioni, chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli. In attesa di un indispensabile intervento del legislatore, la Corte ha subordinato la non punibilità al rispetto delle modalità previste dalla normativa sul consenso informato, sulle cure palliative e sulla sedazione profonda continua (articoli 1 e 2 della legge 219/2017) e alla verifica sia delle condizioni richieste che delle modalità di esecuzione da parte di una struttura pubblica del SSN, sentito il parere del comitato etico territorialmente competente” (Comunicato stampa – Ufficio Stampa della Corte Costituzionale – https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20190926122152.pdf)

 

La sentenza della Corte Costituzionale 242/2019 – il suicidio assistito è possibile e non punibile

Appare doveroso e necessario riportare la posizione della Corte attraverso le sue stesse  parole, anche se ciò risulterà alquanto faticoso per i non addetti ai lavori. Sento sia giusto però citare il principio di diritto elaborato dalla Consulta, per dovere di verità. Rinviando alla lettura integrale della lunghissima sentenza (che si allega), si sintetizza qui l’essenza della pronuncia nella parte in cui la Corte spiega in quale misura il suicidio assistito è possibile, consentito e non punibile.

(…) 9.– Questa Corte non può fare a meno, peraltro, di ribadire con vigore l’auspicio che la materia formi oggetto di sollecita e compiuta disciplina da parte del legislatore, conformemente ai principi precedentemente enunciati.

P Q M  – LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 580 del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) – ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti nei sensi di cui in motivazione –, agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 2019.

 

Quindi sì al suicidio assistito nel rispetto dei presupposti chiariti dalla Consulta.

Dal 28 novembre 2019, le persone malate, in possesso delle condizioni indicate dalla sentenza 242/2019 della Consulta, possono accedere in Italia al suicidio medicalmente assistito. Questo perché le  sentenze della Corte sono direttamente applicabili dal giorno dopo la loro pubblicazione in Gazzetta ufficiale, come previsto dalla Costituzione italiana; 

così sul sito dell’associazione Luca Coscioni. (https://www.associazionelucacoscioni.it/cosa-facciamo/fine-vita-e-eutanasia#:~:text=Il%20termine%20eutanasia%20indica%20l,579%2C%20omicidio%20del%20consenziente).

 

La sentenza della Corte Costituzionale 135/2024 – i trattamenti di sostegno vitale

Nonostante l’importante pronuncia del 2019, fermi gli altri limiti, il suicidio assistito ha continuato ad incontrare ostacoli a causa di una interpretazione restrittiva data ai presupposti indicati dalla Corte.

In particolare, che cosa si intende per trattamenti di sostegno vitale (presupposto dell’esimente)? Ancora una volta la Corte si muove nell’ottica di una interpretazione orientata verso il più ampio riconoscimento del principio di autodeterminazione del paziente.

In base alla precedente sent. 249/2019, il suicidio assistito è consentito e non punito qualora sia agevolata una persona “tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale”.

L’intervento della Corte con sentenza 135/2024 è stato sollecitato dal caso di un soggetto affetto da sclerosi multipla e definitivamente impossibilitato a muoversi dal letto, con pressocché totale immobilizzazione anche degli arti superiori, salva una residua capacità di utilizzazione del braccio destro.  Tizio, pienamente cosciente, chiedeva aiuto ad un’associazione per essere condotto in Svizzera e lì sottoporsi al suicidio assistito. Le tre persone che lo avevano aiutato venivano sottoposte a processo per violazione dell’art. 580 cp in quanto, come sostenuto dai giudici, nel caso di specie non trovava applicazione la sent. 249/2019, quindi i tre non potevano dirsi non punibili, in quanto Tizio non dipendeva tra trattamenti di sostegno vitale. Insomma, Tizio non si avvaleva di alcun supporto meccanico, né era sottoposto a terapie farmacologiche salvavita, né richiedeva interventi assistenziali. In difetto di tale requisito, infatti, scatta la punibilità ex art. 580 cp.

A fronte di tutto ciò veniva interpellata di nuovo la Corte la quale questa volta chiarisce cosa debba intendersi per trattamento di sostegno vitale ai fini della corretta applicazione della sent. 249/2019 e quindi della esimente ivi contemplata.

Di nuovo riportiamo le parole della Corte (sent. 135/2024):

“Il paziente ha il diritto fondamentale di rifiutare ogni trattamento sanitario praticato sul proprio corpo, indipendentemente dal suo grado di complessità tecnica e di invasività. Incluse, dunque, quelle procedure che sono normalmente compiute da personale sanitario, e la cui esecuzione richiede certo particolari competenze oggetto di specifica formazione professionale, ma che potrebbero essere apprese da familiari o “caregivers” che si facciano carico dell’assistenza del paziente. Nella misura in cui tali procedure – quali, per riprendere alcuni degli esempi di cui si è discusso durante l’udienza pubblica, l’evacuazione manuale dell’intestino del paziente, l’inserimento di cateteri urinari o l’aspirazione del muco dalle vie bronchiali – si rivelino in concreto necessarie ad assicurare l’espletamento di funzioni vitali del paziente, al punto che la loro omissione o interruzione determinerebbe prevedibilmente la morte del paziente in un breve lasso di tempo, esse dovranno certamente essere considerate quali trattamenti di sostegno vitale, ai fini dell’applicazione dei principi statuiti dalla sentenza n. 242 del 2019. Tutte queste procedure – proprio come l’idratazione, l’alimentazione o la ventilazione artificiali, nelle loro varie modalità di esecuzione – possono essere legittimamente rifiutate dal paziente, il quale ha già, per tal via, il diritto di esporsi a un rischio prossimo di morte, in conseguenza di questo rifiuto. In tal caso, il paziente si trova nella situazione contemplata dalla sentenza n. 242 del 2019, risultando pertanto irragionevole che il divieto penalmente sanzionato di assistenza al suicidio nei suoi confronti possa continuare ad operare”.

 

Un monito al SSN  e ai medici 

Così si esprime il Centro Studi Diritto e Sanità presso l’università di Pavia a margine dell’ultima pronuncia della Consulta.

“Nella pronuncia è stato precisato che cosa si debba intendere per “trattamenti di sostegno vitale” secondo l’ordinanza n. 207 del 2018 e la sentenza n. 242 del 2019.

Più propriamente è stato affermato essere compito del Servizio sanitario nazionale e dei giudici comuni l’interpretazione di tale nozione in conformità alla ratio di quelle decisioni, consistente nel riconoscimento del diritto fondamentale del paziente di rifiutare qualsiasi trattamento sanitario sul proprio corpo, a prescindere dal suo grado di complessità tecnica ed invasività. 

Pertanto, nei trattamenti di sostegno vitale, a fini dell’applicazione della sentenza del 2019, la Corte ha ricompreso tutte quelle procedure realizzate non solamente da personale sanitario, ma anche da parenti e caregivers, «necessarie ad assicurare l’espletamento di funzioni vitali del paziente, al punto che la loro omissione o interruzione determinerebbe prevedibilmente la morte» dello stesso in breve tempo, come ad esempio: l’inserimento di cateteri urinari, l’aspirazione del muco dalle vie bronchiali o l’evacuazione intestinale manuale.  Il loro rifiuto, dunque, deve ritenersi consentito, rientrando nell’ambito di applicazione dello schema tracciato con la sentenza n. 242 del 2019, che, oltre a richiedere la verifica di ogni  requisito, esige anche il rispetto delle garanzie procedurali, giudicate essenziali dalla stessa Corte, per prevenire quei rischi di abuso in danno delle persone deboli e vulnerabili, che l’aveva indotta, già con l’ordinanza del 2018, a chiedere prioritariamente al legislatore di intervenire con una complessiva regolamentazione della materia.

Non stupisce, dunque, che in conclusione di motivazione la Corte costituzionale abbia sentito il bisogno di rivolgere nuovamente un monito al legislatore e al Servizio sanitario nazionale, affinché intervengano per assicurare una puntuale e concreta attuazione a quanto stabilito dalle pronunce del 2018 e del 2019 e che adesso è stato ribadito e ulteriormente precisato. Ovviamente non è escluso che il legislatore possa optare per differenti soluzioni, purché ugualmente rispettose del complesso di principi di diritto ricostruito dalla giurisprudenza costituzionale.

Ugualmente è stato ribadito l’auspicio che a tutti i pazienti sul territorio nazionale sia effettivamente consentito di accedere alle cure palliative, secondo quanto stabilito dalla legge n. 38 del 2010, assicurando le necessarie coperture finanziarie” (Centro Studi Diritto e Sanità – Università di Pavia, dal link https://dirittoesanita.unipv.it/aggiornamenti/suicidio-medicalmente-assistito-corte-costituzionale-sentenza-135-2024.kl).

Proveremo a seguire nel tempo gli ulteriori sviluppi della giurisprudenza nostrana ed il dibattito politico, giuridico, etico sul tema.

Per completezza vorrei solo ricordare un’altra definizione importante.

Si tratta della cd. sedazione profonda e continua (o palliativa)

Ricorro ancora una volta al CNB, il quale così si esprime nel parere del 29 gennaio 2016 (in allegato):

“Nel contesto generale delle cure palliative, la sedazione palliativa consiste – nel senso generale – nella intenzionale riduzione della coscienza del paziente fino al suo possibile annullamento, al fine di alleviare i sintomi refrattari fisici e/o psichici. La somministrazione della sedazione palliativa può effettuarsi in diverse modalità: – moderata/superficiale, quando non toglie completamente la coscienza o profonda, quando arriva all‟annullamento della coscienza; – temporanea (se per un periodo limitato), intermittente (se somministrata in alternanza, in base al modificarsi delle circostanze) o continua (se protratta fino alla morte del paziente). La sedazione palliativa, nelle diverse modalità, si effettua in un paziente che si trova nella condizione di malattia inguaribile, in stato avanzato (pag. 6, parere).

Il Comitato propone la terminologia „sedazione palliativa profonda continua nell‟imminenza della morte‟ per indicare l‟intera procedura, tenendo conto delle distinzioni sopra descritte, come ‘la somministrazione intenzionale di farmaci ipnotici, alla dose necessaria richiesta, per ridurre il livello di coscienza fino ad annullarla, allo scopo di alleviare o abolire la percezione di un sintomo, senza controllo, refrattario, fisico e/o psichico, altrimenti intollerabile per il paziente, in condizione di malattia terminale inguaribile in prossimità della morte’ (pag. 7, Parere CNB).

© Annunziata Candida Fusco

p135_2019_parere-suicidio-medicalmente-assistito

p122_2016_sedazione_profonda_it

Corte-Costituzionale-242-2019-1

Corte Cost. _135_2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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