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GUIDA PRATICA PER CONVIVENZE DI FATTO

GUIDA PRATICA PER CONVIVENZE DI FATTO

GUIDA PRATICA IN CINQUE PUNTI PER LE CONVIVENZE DI FATTO

La legge Cirinnà (l. 76/2016) ha disciplinato per la prima volta oltre alle unioni civili (unioni tra persone dello stesso sesso) anche la convivenza o famiglia di fatto (cd. convivenza more uxorio), ossia unione basata su di uno stabile legame ed una reciproca assistenza morale e materiale (tra persone anche dello stesso sesso).

 

Rinviando ad altra Guida l’approfondimento relativo alle unioni civili, vogliamo qui occuparci delle famiglie di fatto, approntando qualche semplice suggerimento pratico.

 

  • Chi sono i conviventi di fatto secondo la legge Cirinnà?

 

In base a quanto previsto nei commi 36 e ss dell’art. 1 della legge, sono conviventi di fatto “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.

 

La norma definisce dunque le convivenze cd. Cirinnà, ossia quelle composte da due persone, non minorenni, non separate né unite da un legame di unione civile, né vincolate da rapporti di parentela, distinguendole così da altre forme di convivenza, lasciate fuori dalla cornice tracciata.

 

Queste convivenze, caratterizzate dalla stabilità del legame, devono risultare da certificazione anagrafica ai sensi dell’art. 4, dpr 223/1989.

Si ricava perciò dalla lettura delle norme che esistono convivenze di fatto dichiarate o registrate (cd. Convivenze Cirinnà, appunto) e convivenze di fatto non dichiarate o registrate: alle prime si applicano i commi  36 – 65, art. 1 della legge Cirinnà; alle seconde non si applica alcuna norma, ma si continua a restare nel limbo normativo in cui per tanto tempo sono rimaste tutte le coppie di fatto.

 

  1. Registrazione presso l’Ufficio anagrafe

I conviventi che intendono registrare la loro unione dovranno perciò recarsi presso l’ufficio anagrafe del Comune di residenza, dichiarare che convivono stabilmente o che intendono iniziare a farlo indicando la residenza familiare; entro 48 ore il Comune registrerà la loro dichiarazione rendendo così possibile ottenere uno stato di famiglia da cui risulti lo status di convivente.

 

Pertanto, occorre presentare all’ufficio anagrafe un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi i conviventi unitamente alla copia dei documenti di identità.

La dichiarazione può essere resa:

  • al momento della variazione di indirizzo all’interno dello stesso Comune;
  • al momento di nuova iscrizione anagrafica per immigrazione nel Comune;
  • successivamente alla costituzione della famiglia di fatto.

Solitamente i Comuni mettono a disposizione un loro fac-simile di dichiarazione precompilato da completare indicando altresì le modalità della presentazione (agli sportelli dell’ufficio anagrafe, per raccomandata, via fax o email o via pec).

Il certificato anagrafico attestante la convivenza di fatto potrà essere richiesto agli sportelli dell’ufficio anagrafe nel rispetto della normativa sul bollo.

Anche le coppie di fatto saranno soggette ai controlli dell’Ufficio Demografico che accerterà la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l’istituzione di una convivenza di fatto (assenza di impedimenti e stabile convivenza).

La registrazione della convivenza di fatto si intenderà confermata trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione qualora l’Ufficio Demografico non abbia effettuato comunicazione di requisiti mancanti.

 

  1. Quali diritti acquistano i conviventi di fatto dopo la registrazione della loro unione?

 

I vantaggi che i conviventi di fatto ottengono, una volta effettuata la registrazione, sono evidenti in quanto sono loro riconosciuti diritti molto simili a quelli di coppie unite in matrimonio e che invece sono difficilmente applicabili a coppie di fatto NON REGISTRATE.

Vediamo più da vicino quali di quali vantaggi si tratta:

  • diritto di visitare il partener in carcere;
  • diritto all’assistenza del partner in caso di malattia o ricovero, con possibilità di accedere ai dati sensisbili e ricevere informazioni;
  • diritto di eleggere il partner come rapporesentante con pieni poteri in caso di morte o malattia;
  • diritto di nominare il partner come tutore, curatore o ammnisrtatore di sostegno;
  • diritto ad ottenre dal partner gli alimenti in caso di bigono anche qualora la convivenza sia cessata;
  • diritto di partecipare alla gestione e agli utili dell’impresa familiare del proprio partner;
  • diritto di subentrare nel contratto di locazione stipulato dal partner in caso di sua morte;
  • diritto a conseguire il risarcimento del danno in caso di morte del parten sia per infortunio sul lavoro che per altro fatto illecito.

 

 

Se hai bisogno di aiuto per conoscere i tuoi diritti e doveri in caso di convivenza di fatto (registrata), chiedi una consulenza personalizzata.

 

 

  1. Che cosa succede in caso di cessazione della convivenza di fatto?

 

Anche una convivenza di fatto (registrata) può cessare.

Le cause di estinzione possono essere varie:

 

  • matrimonio o unione civile tra i due conviventi o tra uno di loro e altre persone;
  • decesso di uno dei conviventi;
  • cessazione della coabitazione (dichiarata dalle parti o accertata dalle autorità;
  • cessazione del legame affettivo tra i conviventi.

Anche la cessazione della convivenza può essere dichiarata all’ufficiale di stato civile per essere annotata rispetto alla precedente dichiarazione. In questo modo cesseranno gli effetti giuridici connessi alla registrazione.

La dichiarazione può essere presentata da uno o entrambi i conviventi con le stesse modalità previste per la registrazione. In caso sia fatta da uno solo dei conviventi, il Comune provvederà ad inviare all’altro componente la relativa comunicazione.

 

 

  1. Contratti di convivenza: cosa sono?

 

I contratti di convivenza previsti nel comma 50 dell’art. 1 legge cit. sono prima di tutto riservati ai conviventi di fatto che hanno registrato la loro unione presso il Comune di residenza.

Con tali contratti i partner intendono disciplinare i loro rapporti patrimoniali, beneficiando delle conseguenze che la legge ad essi attribuisce. I partner, insomma, con la stipula del contratto di convivenza si impegnano a rispettare reciprocamente determinati obblighi, sostenendo il peso delle debite conseguenze. Ciò li tutela sia nel corso della loro relazione che soprattutto per il tempo successivo alla rottura dell’unione.

Il contratto di convivenza disciplina solo aspetti patrimoniali.

Esso può contenere: “a) l’indicazione della residenza; b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo; c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile” (comma 53).

 

Il comma 51 prevede che “il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico”.

Sarà perciò necessario ricorrere alla forma scritta sia per la redazione del contratto che per le successive sue modifiche e per la sua risoluzione, pena la nullità.

 

La legge ha investito due professionisti all’occorrenza. Notaio e avvocato, i quali dovranno prima di tutto attestare che il contenuto del contatto sia conforme a norme imperative e ordine pubblico, autenticando poi le firme delle parti apposte in loro presenza.

Anche l’avvocato, quindi, è stato investito del ruolo di certificatore delle firme dei contraenti oltre che del potere di verifica sostanziale dell’atto da redigere.

E’ possibile rivolgersi ad un avvocato per farsi aiutare nella redazione di un contratto di convivenza, lasciandosi consigliare e guidare nel contenuto da imbastire.

Per le spese e i compensi è sempre consigliato chiedere un preventivo prima di impegnarsi con il professionista.

 

Per una consulenza approfondita su tutti gli aspetti esposti nella presente Guida, puoi richiedere un appuntamento, anche in videoconferenza, previo contatto telefonico: ti saranno illustrati i costi della consulenza e i tempi dell’eventuale procedimento scelto.

Per ulteriori approfondimenti sulle unioni civili (unioni tra persone dello stesso sesso), si rinvia alla guida di prossima pubblicazione sul sito sul sito www.avvocatofusco.com .

 

Alla prossima guida

 

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