Infedeltà e addebito: quando la telefonata con l’amante incastra (?!)

Cassazione ord. n.2409 del 5 febbraio 2026

L’ordinanza in esame si contraddistingue per originalità in quanto affronta un caso davvero interessante di separazione con addebito in cui un ruolo fondamentale gioca l’onere della prova.

Dopo aver affrontato più volte sulle pagine di questo sito la delicata evoluzione della giurisprudenza in fatto di rilevanza probatoria di email, whatsapp e altri strumenti digitali, torniamo a parlare di tradimenti e prova, ripescando un articolo versatile e duttile quale il 2712 cc, su cui pure tanto abbiamo scritto.

Il caso riguarda un ricorso per separazione depositato dalla moglie innanzi al tribunale di Latina con cui si chiedeva, tra le altre cose, la pronuncia di addebito a carico del marito a causa della sua infedeltà. Il tribunale di Latina, con sentenza del 2 novembre 2020, pronunciava la separazione ma rigettava la richiesta di addebito. La moglie presentava appello sul capo in questione e la Corte d’Appello di Roma, con sentenza 568/2025, lo accoglieva, addebitando la separazione al marito. Secondo la Corte, la moglie aveva dato piena prova dell’infedeltà del marito avendo prodotto in giudizio “la trascrizione della registrazione delle conversazioni telefoniche intercorse tra il marito e la sua amante” nelle quali lui parlava della relazione con sua moglie. Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma proponeva ricorso in Cassazione il marito, affidando le sue lagnanze all’ unico motivo ossia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 cc, avendo il giudice di secondo grado asserito che il ricorrente non avrebbe disconosciuto la fonte di prova prodotta, ossia la telefonata registrata; a dire del ricorrente, infatti, “in atti non è stata mai depositata alcuna registrazione, risultando una semplice trascrizione di una presunta conversazione … il cui contenuto, tuttavia, mancando il supporto audio, non era in alcun modo verificabile, non essendo mai stato prodotto il causa”.

A dire del ricorrente, la Corte d’Appello sarebbe incorsa in errore

“confondendo la registrazione su supporto meccanico di una telefonata con la riproduzione scritta (trascrizione) di una conversazione di cui, tuttavia, non era in alcun modo possibile controllare la genuinità e la legittima provenienza, proprio perché mancante dell’esemplare audio”.

Insomma, la questione pare sia, ad avviso del ricorrente, l’errore della Corte d’Appello romana che ha attribuito rilevanza probatoria alla mera trascrizione della presunta telefonata con l’amante piuttosto che alla sua registrazione; essendo stata depositata in giudizio solo la trascrizione, di dubbia provenienza, e non la registrazione (mediante supporto audio), si ritiene violata la ratio dell’art. 2712 cc.

Prima di procedere con la disamina della motivazione della Cassazione che, spoileriamo, rigetta il ricorso del marito fedifrago, diamo uno sguardo da vicino all’articolo 2712 cc:

Art. 2712 (Riproduzioni meccaniche)

Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.

 

Perché la Cassazione reputa infondato il ricordo del marito?

La Corte precisa prima di tutto che il motivo di ricorso pone una questione di diritto concernente l’utilizzabilità della trascrizione della telefonata sul supporto audio pendrive.

In seconda battuta, la Cassazione ricorda il suo consolidato orientamento, cui anche nel caso di specie dà continuità, secondo il quale “la registrazione su nastro magnetico di una conversazione può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa; il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali degli artt. 167 e 183 c.p.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta (Cass., n. 5259/2017; n. 1250/2018; n. 30977/2024; n. 32714/2025)”.

Questo il principio di diritto ormai consolidato e noto: serve una contestazione specifica, non generica, che deve consistere, sul piano sostanziale, nella negazione della conversazione e/o della non corrispondenza a quanto emerge dalla registrazione; sul piano processuale, va fatta nel rispetto delle preclusioni di cui agli artt. 167 e 183 cpc (il caso è iniziato prima della riforma Cartabia, ma la regola vale lo stesso).

“È stato altresì chiarito che, con riferimento alle riproduzioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c., il disconoscimento, per essere idoneo a far perdere alle stesse la loro qualità di prova, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta e che esso, però, non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215, comma 2, c.p.c., perché mentre questo, in mancanza, di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass., n 9526/2010; n. 2117/2011; n. 3122/2015; n. 5259/2017, in tema di registrazione su di un nastro magnetico di una conversazione telefonica e, più di recente, in tema, n. 30977/2024, n. 5141//2019, in tema di disconoscimento della conformità della trascrizione di alcuni “SMS” al loro effettivo contenuto, e Cass., n. 13519/2022 in tema di riproduzione fotografiche)”.

E veniamo alla soluzione: la questione se si trattasse di trascrizione della conversazione telefonica o di registrazione audio della telefonata viene superata, e quindi non affrontata, in quanto il ricorrente (marito infedele) in realtà, preoccupato di contestare il mezzo, non ha contestato la sostanza. Avendo egli eccepito che “il supporto audio non fosse stato acquisito agli atti”, si è dimenticato (=il suo difensore ovviamente) di specificare “se la contestazione avesse ad oggetto la non conformità all’originale o l’inesistenza della registrazione”; quindi

“non ha contestato il contenuto della suddetta registrazione, negando che esso non fosse rispondente alla realtà e ai fatti accaduti, come esposti dalla controparte”,

Ciò che vuole dire la Corte è che è inutile entrare nel merito del supporto utilizzato, qui manca proprio l’essenziale delle contestazione: bisognava prendere posizione netta e negare che la conversazione fosse mai stata compiuta o affermare che non era corrispondente a quanto asserito dalla moglie (negare sempre, insomma).

In conclusione, deve considerarsi corretta la motivazione della Corte d’Appello che ha fatto esatta applicazione dei principi affermati dalla stessa Cassazione, considerando dunque l’irrilevanza, in ordine alla questione di diritto oggetto dell’unico motivo, della mancata acquisizione agli atti del supporto audio della trascrizione”. Il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato alla refusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della moglie.

Orbene, premesso che sicuramente vi è un errore procedurale compiuto, ahimè, dal difensore del marito, rimane la questione se la sola trascrizione della telefonata potesse assolvere all’onere probatorio visto che sul punto, si badi, la Corte non si è espressa. Quindi, sarebbe bello leggere gli atti di tutti e due gradi di giudizio di merito per capire come avesse impostato l’apparato probatorio la difesa della moglie: se  è vero che ha prodotto una mera trascrizione della telefonata senza supporto audio, mi chiedo come sia stata acquisita e se, qualora il marito avesse contestato correttamente, si potesse applicare pienamente il 2712 cc. Tutte domande che, visto l’epilogo, non possono trovare risposta certa ma solo possibili soluzioni creative.

Sull’adulterio come causa determinante della separazione, sull’onere probatorio e sul potere di valutazione del giudice di merito, si segnala la recente Cass. sez. I civ. ord. 10 febbraio 2026, n. 2949.

Mi pare doveroso, inoltre, fare una riflessione sulla necessità di contemperare il diritto della moglie di chiedere l’addebito del marito per infedeltà, ottemperando all’onere della prova, con il diritto alla riservatezza del marito seppur infedele. Ma è evidente che la questione non è stata proprio affrontata e forse nemmeno attenzionata dalle parti. A tal fine, in chiusura, si riporta una recente pronuncia della quinta sezione penale della Cassazione, la cui lettura può essere utile a completare il quadro delle prospettazioni nell’ambito della costruzione di una difesa in una complessa situazione di crisi coniugale: Cass. pen., sez. V, ud. 20 gennaio 2026 – dep. 10 marzo 2026, n. 9222, di cui si riporta la massima qui di seguito.

“Per la sussistenza del delitto di cui all’art. 617-bis c.p. non assume valenza scriminante il fatto che le intercettazioni siano operate dal titolare dell’utenza in danno del coniuge, in quanto i doveri di solidarietà derivanti dal matrimonio non sono incompatibili con il diritto alla riservatezza di ciascuno dei coniugi, ma ne presuppongono anzi l’esistenza, dal momento che la solidarietà si realizza solo tra persone che si riconoscono di piena e pari dignità e ciò vale anche nel caso di infedeltà del coniuge, poiché la violazione dei doveri di solidarietà coniugale non è sanzionata dalla perdita del diritto alla riservatezza”.

© Annunziata Candida Fusco

Cass. ord. 2409_2026

 

1 commento su “Infedeltà e addebito: quando la telefonata con l’amante incastra (?!)”

  1. nazario bellisario

    Articolo davvero illuminante! La Cassazione conferma che una semplice telefonata con l’amante, trascritta, può essere ‘prova regina’ per l’addebito, superando dubbi su privacy e liceità👏. Un monito: in amore, le parole pesano più dei fatti, e la tecnologia non perdona. Grazie Avv. Fusco per il chiarimento giurisprudenziale!👏

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