Mantenimento figli e separazione: domande e risposte (parte prima)

Le domande che i coniugi si pongono relativamente al mantenimento dei figli ruotano intorno alla quantificazione dell’assegno, ai criteri utilizzati dal giudice per il calcolo o a quelli che si possono concordare bonariamente; alla possibilità di ridurlo in base alle scelte fatte rispetto ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore e alla esatta individuazione delle spese straordinarie. Proviamo perciò a fare qualche domanda, tentando di dare qualche risposta. 

Riportiamo preliminarlmente il testo dell’art. 337 ter cod. civ. (provvedimenti riguardo ai figli) nella parte che qui ci interessa.

(…) commi 1 – 3 Omissis 

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

1) le attuali esigenze del figlio.

2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.

3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.

4) le risorse economiche di entrambi i genitori.

5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

 

Domanda 1: Quali criteri seguire per l’esatta determinazione dell’assegno di mantenimento dei figli in caso di separazione? 

Dalla lettura del testo innanzi riportato si evince che non esiste un solo criterio per il calcolo del mantenimento e anche quelli che sono stati indicati sono da valutare caso per caso. Quindi, solo dalla applicazione congiunta di tutti i criteri, in base alla specifica situazione della famiglia considerata, tenuto conto di tutte le variabili, si potrà arrivare al giusto mantenimento per quel caso, per quei figli, per quella coppia. Le tabelle spesso elaborate sono sempre da considerare come indicative.

Prima di tutto, l’art. 337 ter prevede che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al reddito e che il mantenimento a carico di uno dei due è funzionale ad eliminare sperequazioni connesse alla diversa capacità reddituale. 

Orientativamente, si può quindi dire, che una volta individuato il reddito disponibile di ciascun genitore, al netto delle spese che egli dovrà sostenere per il suo mantenimeto e per una sua abitazione, si potrà calcolare l’onere per il mantenimento dei figli gravante su ciascuno di essi. Il punto è quale frazione di ciascun reddito va destinato ai minori. 

 

Domanda 2: Come si determina il tenore di vita del mionore? 

Per stabilire quanto costa mantenere ciascun figlio, quindi quale importo fissare per il mantenimento, occorre tener conto prima di tutto delle spese ordinarie del figlio ossia vitto, vestiti, spese quotidiane, meteriale per la scuola e altre simili ad es. paghetta settimanale o mensile, spese di cellulare ecc. E’ utile ed opportuno avere un quadro quanto più possibile completo delle spese ordinarie che i genitori sostengono per ciascun figlio perciò i coniugi potranno conservare i documenti di spesa attestanti gli importi. Produrli in giudizio o utilizzarli per un possibile accordo sarà un buon metodo per costruire una base condivisa. A queste vanno poi aggiunte quelle straordinarie, che escono dalla routine e che talvolta sono prevedibli, altre assolutamente imprevedibili. Sul punto, meglio infra. 

 

Domanda 3: Che cosa vuol dire che ciascun genitore provvede in misura proporzionale al proprio reddito?

Premesso che, come stabilito dalla stessa norma, il principio della proporzionalità può essere derogato dalle parti, esso vale come regola generale al fine di evitare sperequazioni tra i coniugi con divari consistenti di reddito. La somma complessivamente determinata per ciascun figlio va pertanto posta a carico di ciscun coniuge in modo che gli oneri tengano conto del rapporto tra i loro redditi.

In quale percentuale ciascun reddito può sostenre il mantenimento del figlio? Questa è la domanda a cui si dovrà rispondere, una volta fatti i calcoli di cui sopra. 

 

Domanda 4: Che differenza c’è tra “mantenimento diretto” e “mantenimento indiretto”?

Il mantenimento va calcolato tenendo conto dei “tempi di permanenza presso ciascun genitore” , ossia di quanto tempo trascorre il minore con ciascuno di essi. Pertanto, nella determinazione del contributo in denaro da stabilire a carico di ciasuno bisogna considerare la modalità di collocazione stabilita: se vi è collocazione paritetica o non paritetica. 

In caso di collocazione paritetica, vi sarà mantenimento diretto, ossia ciascun genitore mantiene direttamente il figlio; ciononostante, in presenza di differenza di redditi, sarà comunqne necessario che il genitore con maggiore disponiblità di mezzi versi un contributo all’altro genitore affinchè il figlio possa continuare a godere dello stesso tenore di vita sia nel periodo in cui sta con il genigore con maggiori disponiblità sia nel periodo in cui sta con il genitore che ha minori disponiblità.

In caso di collocazione non paritetica, il genitore che tiene il figlio meno tempo è tenuto a versare un contributo di mantenimento al genitore collocatario prevalente: da tale contributo va detratta la quota di mantenimento diretto che il genitore non collocatario comuqne deve fornire per il periodo in cui il figlio è collocato presso di lui. 

Nel caso di mantenimento no paritetico, sarà opportuno calcolare il “costo giornaliero” del figlio e moltiplicarlo per il numero di giorni che il figlio trascorre con ciascun genitore. 

In sintesi, come si è visto, anche in caso di collocazione paritetica non è detto che il mantenimento sia escluso. Sicuramente la scelta del mantenimento diretto in via eslcusiva funziona quando non c’è eccesivo squilibrio reddituale tra i coniugi e quando tra i due non vi è forte conflittualità. 

 

Domanda 5: A chi spetta l’assegno unico di famiglia?

L’assegnoa unico di famglia, in sostituzione di precedenti forme di sussidio in favore della famiglia, spetta a ciascun coniuge e verrà percepito, salvo rinuncia da parte di uno dei due, al 50%. Esso non va incluso nel calcolo del reddito, semplicemente si aggiunge e da un supporto ai cnoiugi. 

 

Domanda 6: Quali sono le spese straordinarie? 

Leggiamo quanto suggerito dalle Linee Guida del Tribunale di Milano a proposito di spese extra per i figli.

“Le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore, quando si tratta di decisioni di  “maggior interesse”, devono essere sempre concordate dai genitori salvo che ci sia un affido super esclusivo. In caso di figlio divenuto maggiorenne tali scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori.
“L’assegno di mantenimento periodico posto a carico di un genitore a favore dell’altro è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e del maggiorenne non autonomo economicamente. Devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi, tassa spazzatura, spese condominiali, di gestione dell’immobile comprese quelle per la pulizia), l’abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell’anno, i medicinali da banco”.

Le spese straordinarie vengono invece così classificate: 

  1. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo;
  2. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo;
  3. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo;
  4. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo;
  5. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo;
  6. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo.

Si allegano in calce le Linee Guida del Tribunale di Milano.

© Annunziata Candida Fusco

Linee Guoda spese extra Trib. Milano

 

 

1 commento su “Mantenimento figli e separazione: domande e risposte (parte prima)”

  1. nazario bellisario

    Articolo davvero molto interessante e soprattutto chiaro.
    Su temi così delicati è facile fare confusione tra convinzioni personali e ciò che prevede realmente la legge. Ho apprezzato molto l’approccio pratico, con domande e risposte semplici e riferimenti concreti.
    Complimenti Avvocato Fusco e grazie per la condivisione.

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