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Maternità surrogata: a chi nuoce?

Maternità surrogata: a chi nuoce?

La controversa proposta di legge sulla perseguibilità della maternità surrogata come reato universale ci induce a fare qualche riflessione su questo istituto piuttosto complesso, impropriamente portato al centro di un dibattito politico e sociale che invece riguarda i certificati di filiazione dei bambini frutto di tecniche di procreazione svolte fuori dall’Italia da coppie omosessuali. 

Senza entrare nel merito della discussione politica, e rinviando ad altro momento la trattazione del cd.  certificato di filiazione, proviamo a spiegare in parole molto semplici che cos’è la maternità surrogata, vietata in Italia.

 

Maternità surrogata: definizione.

«L’espressione “maternità surrogata” indica la situazione nella quale una donna si assume l’obbligo di portare a termine una gravidanza per conto di una coppia sterile, alla quale s’impegna poi a consegnare il nascituro. In realtà, la figura della madre su commissione può dar corpo a molteplici fattispecie, a seconda del tipo di partecipazione della donna esterna alla coppia: costei può provvedere solo alla gestazione, o anche al concepimento dell’embrione, con l’apporto o meno del proprio materiale genetico; senza contare l’eventuale intervento di un donatore di gameti maschili, che contribuisca geneticamente alla formazione dell’embrione».

tratto da https://www.treccani.it/enciclopedia/maternita-surrogata_%28Diritto-on-line%29/

 

Situazione in Italia

 

La Legge 19 febbraio 2004, n. 40, intitolata Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (in sigla PMA), delimita il campo delle pratiche di fecondazione artificiale consentite nel nostro Paese.

L’art. 1 recita testualmente:

1. Al fine di  favorire  la  soluzione  dei  problemi  riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana  è  consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle  condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura  i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.   2.  Il ricorso  alla  procreazione   medicalmente   assistita   è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.   L’art. 4 (accesso alle tecniche) comma 1, aggiunge:  

2. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione  ed  è  comunque circoscritto ai casi  di  sterilità  o  di  infertilità  inspiegate documentate da atto  medico  nonché  ai  casi  di  sterilità o  di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.

3. E’ vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

 

L’art.5 (requisiti soggettivi) definisce l’ambito soggettivo di applicazione della legge:

  1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di  maggiorenni  di  sesso  diverso,  coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.

 

Infine l’art. 12 (divieti e sanzioni), di cui si riportano solo i primi due commi, conclude come segue

1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti  di soggetti estranei alla coppia richiedente, in  violazione  di  quanto previsto  dall’articolo  4,  comma  3,  e’  punito  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.

2. Chiunque a qualsiasi  titolo,  in  violazione  dell’articolo  5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita  a  coppie  i cui componenti non siano entrambi viventi o uno  dei  cui  componenti sia minorenne ovvero che siano  composte  da  soggetti  dello  stesso sesso o non coniugati o non conviventi  e’  punito  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.

 

Alla luce di quanto sopra, si pone la seguente domanda: 

quali forme di procreazione assistita sono consentite in Italia?

 

Prima dell’intervento della Corte Costituzionale, su cui torneremo tra poco, l’unica forma di fecondazione artificiale ammessa era quella cd. omologa, ossia quella che non coinvolgeva in alcun modo persone esterne alla coppia, essendo la fecondazione eterologa espressamente vietata.

Inoltre, come si è visto, essa era preclusa a coppie dello stesso sesso e a single.

“La PMA si avvale di diversi tipi di tecniche che comportano la manipolazione di ovociti2, spermatozoi o embrioni nell’ambito di un trattamento finalizzato a realizzare una gravidanza. Queste metodiche sono rappresentate da diverse opzioni terapeutiche suddivise in tecniche di I, II e III livello in base alla complessità e al grado di invasività tecnica che le caratterizza:

  • metodiche di I livello sono semplici e poco invasive e caratterizzate dal fatto che la fecondazione si realizza all’interno dell’apparato genitale femminile
  • tecniche di II e III livello sono invece più complesse e invasive e prevedono che la fecondazione avvenga in vitro”

tratto da https://www.salute.gov.it/portale/fertility/dettaglioContenutiFertility.jsp?lingua=italiano&id=4570&area=fertilita&menu=medicina

 

L’espresso divieto di fecondazione eterologa contenuto nell’art. 4, cit. impediva a molte coppie sterili di avere bambini, costringendole a ricorrere a questa pratica all’estero là dove essa era consentita.

Con sentenza 162 del 2014, la Corte Costituzionale ha eliminato il divieto di fecondazione eterologa, ritenendo che esso violasse il diritto alla salute.

approfondimenti al link https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=162

La fecondazione eterologa quindi è diventata possibile laddove «non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere” le cause di sterilità o infertilità e sia stato accertato il carattere assoluto delle stesse, dovendo siffatte circostanze essere documentate da atto medico».

 

Cos’è la fecondazione eterologa?

“La fecondazione eterologa comprende un insieme di tecniche esattamente analoghe a quelle della fecondazione assistita omologa, con l’unica, rilevante, differenza: i gameti (cellule sessuali maschili o femminili destinate a unirsi nel processo di fecondazione per dare origine all’embrione), sono donati da soggetti esterni alla coppia – spiega il dottor Borini. 

Vi si ricorre quando problematiche di infertilità rendono non utilizzabili o non disponibili i gameti di uno o entrambi gli aspiranti genitori: a seconda dei casi, la donazione dei gameti può riguardare il seme, gli ovociti o entrambi”.

(dottor Andrea Borini, responsabile del Centro di Procreazione Medicalmente Assistita del Policlinico San Pietro) approfondimento al link https://www.grupposandonato.it/news/2022/febbraio/fecondazione-eterologa-cosa-sapere

 

Con successive pronunce della Corte Costituzionale sono stati rimossi altri limiti sui quali non è il caso di soffermarci in questo breve articolo.

 

Cosa è rimasto vietato?

La fecondazione eterologa è preclusa agli omosessuali e alle donne single.

E la maternità surrogata?

Tornando all’argomento principale, appare ora evidente che resta assolutamente vietata la maternità surrogata, definita in apertura, detta anche utero in affitto.

La maternità surrogata è quindi un percorso di fecondazione assistita in cui una donna porta avanti una gravidanza per conto di una coppia, cedendo il figlio che nascerà. Solitamente si utilizzano gameti della coppia richiedente, una coppia che ha difficoltà a procreare anche a causa di patologie rare; ma è possibile utilizzare anche gameti di soggetti terzi o ovociti della madre surrogata. Insomma le possibilità sono varie. Il punto è che spesso questa pratica avviene a pagamento e fuori da ogni controllo.

Motivo per il quale, l’Italia, a differenza di altri Paesi, ha scelto di proibirla totalmente.

 I motivi ideologici e/o morali addotti a sostegno di questa scelta sono legati alla necessità di evitare uno squallido mercimonio intorno al corpo della donna o ancora peggio una profanazione del corpo della stessa; infine, si dice, vi è da salvaguardare l’ inviolabilità del diritto del figlio al suo legame con la madre biologica.

La brevità di questo piccolo intervento non ci consente di indagare sulle origini storiche, sui risvolti etici e su tutti gli altri aspetti connessi al fenomeno.

Si vuole concludere portando l’attenzione sul fatto che il divieto della pratica in Italia ha costretto molte coppie sterili ad emigrare all’estero verso Paesi dove essa è consentita, per poi tornare con il figlio tanto desiderato. Il problema sorge quando a ricorrere a questa pratica è una coppia di maschi che desiderano la paternità senza dover ricorrere all’adozione (altro capitolo spinosissimo).

Nonostante le innumerevoli pronunce giurisprudenziali e gli interventi della Corte di Giustizia, in Italia si fa ancora fatica a registrare figli di coppie omosessuali, con o senza maternità surrogata.

Orbene, la recente circolare del Ministro dell’interno ha bloccato le registrazioni presso gli uffici anagrafici dei figli di coppie omosessuali, a prescindere dalla modalità di procreazione. Il Parlamento europeo è immediatamente intervenuto chiedendo la revoca del provvedimento discriminatorio. Nell’attesa, come detto in apertura, si è spostata l’attenzione sulla maternità surrogata: si vietano le registrazioni perché connesse alla maternità surrogata (non sempre) e si prova a rendere reato universale la maternità surrogata perché altrimenti si dovrebbero poi registrare i figli concepiti con una condotta qualificata come reato.

approfondimento al link https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/politica/2023/03/30/il-pe-condanna-lo-stop-di-roma-a-registrazioni-dei-figli-di-coppie-gay-_24e38a1c-5be0-4b73-9453-1d8

Tutto questo putiferio per un emendamento presentato in Parlamento europeo che “vorrebbe” approvare il cd. certificato europeo di filiazione.

Insomma, non si capisce ancora bene quale sia la causa e quale l’effetto, ma di fatto è stato sollevato un gran polverone oltre ogni prevedibile previsione.

© Annunziata Candida Fusco