Corte di cassazione civile, sez. I, ord., 1 settembre 2022 n. 25855
Un caso a me sottoposto mi ha fatto ancora una volta approfondire un argomento a me molto caro ossia l’Amministrazione di sostegno.
Un caso di confine, giuridicamente parlando, nel quale tutto si gioca sulla sottile linea che divide la possibilità di sostituzione dell’ADS nominato dalla possibilità di modificare soltanto l’ampiezza dei suoi poteri, lasciando ferma la nomina.
A tal proposito, è bene ricordare i nostri riferimenti normativi: l’art. 413 cc, dedicato alla revoca dell’amministratore di sostegno; l’art. 407, comma 4, dedicato invece alle modifiche del provvedimento; li riportiamo qui di seguito:
Art. 413 cc -revoca dell’amministratore di sostegno
- Quando il beneficiario, l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all’articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell’amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell’amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.
- L’istanza è comunicata al beneficiario ed all’amministratore di sostegno.
- Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.
- Il giudice tutelare provvede altresì, anche d’ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell’amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinchè vi provveda. In questo caso l’amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell’articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione.
Art. 407 cc – procedimento
Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare, anche d’ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno (comma 4).
Partendo da queste premesse, e avendo bisogno di trovare una soluzione al mio caso, mi sono imbattuta in una delle poche decisioni che affrontano la delicata questione della modifica del provvedimento di nomina, finalizzata a ridisegnare meglio i poteri dell’ADS rispetto a quanto inizialmente stabilito, fermo restando il soggetto nominato.
Cass. 25855/2022 affronta il caso esaminato dal Giudice Tutelare di Venezia che, emesso un provvedimento di nomina di un ADS (estraneo, avvocato) in favore di B.S. , figlia della ricorrente, si vedeva presentare dalla beneficiaria una istanza di sostituzione dell’amministratore che, a suo dire, agiva autonomamente senza prendere in considerazione la sua volontà.
In particolare, l’ADS ometteva “di attivarsi per la divisione dell’eredità di suo padre B.I., in contrasto con la volontà di essa ricorrente, consigliandole di riconciliarsi con sua madre, in contrasto con i suoi interessi, e manifestando un pregiudizio in ordine alla sua capacità di agire, in contrasto con quanto risultava dal decreto di nomina”.
Va precisato che il decreto di nomina aveva attribuito all’ADS il potere di assistere la beneficiaria nel compimento di tutti gli atti di straordinaria amministrazione ex artt. 374 e 375, donazioni incluse (superiori a 250 euro), “con l’imposizione dell’obbligo di riferire, trascorsi sei mesi, in ordine alla necessità ed all’adeguatezza della misura ed alla sfera relazionale e di vita della beneficiaria”.
Il Giudice tutelare di Venezia rigettava l’istanza di sostituzione avanzata, confermava l’attribuzione del potere di sostituire la beneficiaria nel compimento degli atti di straordinaria amministrazione, “disponendo che tutti i conti correnti, libretti e depositi titoli della beneficiaria fossero vincolati all’ordine del Giudice, salva la disponibilità della somma mensile di euro 400,00”; forniva all’ADS altre specifiche indicazioni su alcuni atti da compiere nell’interesse della beneficiaria.
Contro il decreto di rigetto del Giudice tutelare la beneficiaria proponeva reclamo in Corte d’Appello di Venezia, che lo rigettava sulla base delle seguenti motivazioni:
- “La Corte ha innanzitutto escluso la necessità di disporre sia una nuova c.t.u., ritenendo sufficiente quella espletata nel procedimento di nomina dell’amministratore, sia la rinnovazione dell’audizione della beneficiaria, non essendo state dedotte nuove circostanze”.
- Genericità della richiesta di emissione dei provvedimenti più utili alla beneficiaria e novità della richiesta di cessazione dell’ADS nominato;
- Riconferma dei presupposti in base ai quali era stata concessa la misura in favore della beneficiaria.
Su tale ultimo aspetto, la Corte segnalava che “dalla relazione del c.t.u. emergeva un’insufficienza mentale lieve, caratterizzata da uno sviluppo incompleto delle funzioni cognitive, che non escludeva la capacità di provvedere adeguatamente alla cura personale, ma richiedeva un supporto nelle attività complesse della vita quotidiana, avendo la B. dimostrato di non essere in grado di amministrarsi e di provvedere adeguatamente ai propri interessi patrimoniali, in quanto incapace di intendere la portata e gli effetti giuridici degli atti compiuti e di esprimere un consenso integro e consapevole”.
Attentamente quindi la Corte motiva il suo diniego a sostituire / eliminare l’ADS, ritenendo di non dover rinnovare la ctu inizialmente espletata. Alla luce anche del fatto che risultavano in atti tentativi di circonvenzione di incapace, movimenti di danaro non ben giustificati, l’acquisto di un automobile concessa poi a terzi e le difficoltà dell’ADS ad avere rapporti diretti con la beneficiaria, di cui si faceva sempre portavoce il suo legale di fiducia, che aveva un atteggiamento poco collaborativo, “la Corte ha ritenuto che non sussistessero fatti concreti idonei a giustificare la sostituzione dell’Avv. C., non corrispondendo all’interesse della B. difendersi dalla stessa o impegnarsi in un contenzioso con la madre, ma solo trovare un accordo con quest’ultima”.
“Ha reputato altresì giustificati l’ampliamento dei poteri dell’amministratore e la limitazione della somma di denaro disponibile dalla beneficiaria, osservando che l’Avv. C. aveva accertato l’avvenuta proposizione di richieste di finanziamento per euro 57.000,00 nell’arco di poco più di un anno, e considerando sintomatico dell’incapacità della beneficiaria il tentativo di sostenere l’indispensabilità dell’automobile, a fronte dei relativi costi e del rischio di responsabilità civile in caso di sinistro”.
Contro il decreto della Corte d’Appello di Venezia la B. proponeva ricorso in Cassazione sulla base di cinque motivi.
Con il primo motivo si lamentava l’immotivato rigetto della richiesta di sostituzione dell’ADS, in quanto a fronte di specifiche censure sul suo operato, la Corte si era limitata a compiere osservazioni generiche e inconferenti, “evidenziando incomprensibili esigenze di cautela nella conservazione del patrimonio e di tutela da condizionamenti esterni, nonchè difficoltà di rapporti con essa beneficiaria”.
Con il secondo motivo si lamentava che la la Corte non avesse considerato che l’amministratore di sostegno aveva omesso “di rapportarsi con essa ricorrente e di collaborare con il suo legale, avendo ignorato la sua volontà di rivendicare la sua quota dell’eredità paterna e di accertare i movimenti effettuati da sua madre sui conti correnti comuni”.
Con il terzo motivo si lamentava che non fosse stato considerato il fatto che l’ADS avesse esorbitato rispetto ai limiti dei poteri ad esso conferiti, avendo compiuto anche atti di ordinaria amministrazione in assoluta autonomia, senza informar la beneficiaria o rapportarsi ad essa.
Con il quarto motivo la ricorrente lamentava invece che le valutazioni compiute dall’amministratore di sostegno si ponevano in contrasto con gli interessi e le richieste di essa beneficiaria, in considerazione della consistenza del patrimonio ereditario, che andava diviso con la madre, la cui condotta era evidentemente scorretta.
Infine con il quinto motivo si sindacava che non fosse stato tenuto in conto che era ormai venuto a mancare il rapporto fiduciario tra la beneficiaria e l’amministratore.
Su tutti questi motivi, attinenti alla sostituzione dell’amministratore di sostegno, la Cassazione si pronuncia ritenendoli inammissibili.
La Corte spiega che il motivo del rigetto della richiesta di sostituzione dell’ADS è da ricercare nella mancanza dei presupposti previsti per l’adozione di detto provvedimento.
Come mette in luce la Cassazione, la Corte d’Appello di Venezia ha ritenuto che le difficoltà insorte nei rapporti con la beneficiaria della misura di sostegno non dipendessero dall’incapacità dell’amministratore di collaborare proficuamente alla cura degl’interessi della stessa, ma dalle iniziative autonomamente assunte dalla ricorrente sotto l’influenza di terzi estranei e dall’atteggiamento oppositivo del difensore della B., che avevano ostacolato l’instaurazione di un rapporto di fiducia tra quest’ultima e l’ADS.
Quanto poi alla violazione dell’art. 407, comma 5, la ricorrente sosteneva che il Giudice tutelare avesse esorbitato l’ambito della domanda da essa proposta (sostituzione dell’ADS), avendo esso scelto di confermare l’amministratore, ampliando il novero delle limitazioni della ricorrente.
Su questo specifico punto la Corte di Cassazione appare molto chiara.
“Ai sensi dell’art. 407, comma 4 c.c., il Giudice Tutelare può modificare o integrare in ogni tempo, anche d’ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, e può quindi intervenire anche sull’individuazione dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, nonchè di quelli che quest’ultimo può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore”.
Ciò perché l’ADS, a differenza di interdizione e inabilitazione si caratterizza per “sua duttilità, collegata proprio alla previsione di modalità applicative non definite in via astratta ed immutabile dalla legge, ma suscettibili di conformazione alle specifiche esigenze di tutela del beneficiario, da valutarsi caso per caso (cfr. Cass., sez. I, 21 maggio 2018, n. 12460; 1 marzo 2010, n. 4866; 12 giugno 2006, n. 13584), non solo in relazione alle condizioni psico-fisiche dello stesso ed alle altre circostanze concrete accertate al momento dell’adozione della misura, ma anche in relazione alle modificazioni eventualmente sopravvenute nel corso della sua applicazione”.
A tal fine, non è necessario per il Giudice tutelare debba ripetere l’audizione del beneficiario né è necessario che esso si assistito dal suo avvocato, figura indispensabile soltanto in caso di provvedimenti che vanno ad incidere su diritti fondamentali della persona.
Infine conclude la Corte “l’art. 407, comma 4, c.c., nel consentire al Giudice Tutelare di modificare o integrare, anche d’ufficio, le determinazioni assunte con il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, non subordina l’esercizio di tale potere alla sopravvenienza di nuove circostanze di fatto, idonee a modificare la situazione tenuta presente ai fini dell’adozione della misura di protezione, rendendo pertanto possibile l’emissione dei predetti provvedimenti anche sulla base di una rinnovata valutazione delle esigenze di tutela del beneficiario, come manifestatesi in sede di concreta applicazione della misura, nonchè alla luce di eventuali approfondimenti in ordine alle condizioni psico-fisiche dell’interessato ed alla sua situazione esistenziale e patrimoniale”.
Per la lettura integrale della pronuncia, si rinvia all’allegato.
Cass. 25855_2022 LaTribunaplus
© Annunziata Candida Fusco

Bene
Buon giorno onorevole giudice tutelare io sottoscritta Elisabetta Casarin voglio revocare la nomina del avvocato l’amministratore di sostegno e soprattutto adsl ed non voglio nessun altro avvocato perché io sto meglio mi so gestirmi in autonomia e so gestire i miei soldi ed revoco l’istanza al amministratore di sostegno aspetto una sua risposta cordiali saluti Elisabetta Casarin
Revoca amministratore di sostegno