Tribunale di Trani ordinanza del 30 agosto 2021
La giurisprudenza di merito torna ad occuparsi della delicata questione della pubblicazione di immagini (attraverso foto e video) di minori sui profili social dei genitori, confermando la necessità del consenso di entrambi.
La pronuncia del Tribunale di Trani arriva a conclusione di un reclamo contro un provvedimento di rigetto di un ricorso ex art. 700 cpc depositato dal padre di una bimba di nove anni nei confronti della moglie separata, la quale, senza acquisire il consenso del marito, aveva pubblicato video e foto della minore sul suo profilo Tik Tok, social network con 689 milioni di iscritti.
Il padre della bimba chiedeva in via cautelare la condanna della moglie alla rimozione di video e foto e alla inibizione di pubblicazioni future senza il preventivo consenso di lui.
La richiesta del padre viene accolta in toto, uniformandosi il Tribunale ai precedenti sia dello stesso foro (ord. Tr. Trani 7.06.2021) che del Tribunale di Mantova (sent. 19.9.2017), il cui autorevole principio viene ancora una volta ribadito e riportato integralmente: “l’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l’ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che taggano le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati. Dunque, il pregiudizio per il minore è insito nella diffusione della sua immagine sui social network sicché l’ordine di inibitoria e di rimozione va impartito immediatamente”
Precisa il giudicante che non poteva considerarsi acquisito il consenso del padre per il solo fatto che questi avesse pubblico accesso al profilo social della moglie.
Si richiamano i consueti riferimenti normativi in materia: art. 10 cc, sul diritto all’immagine; l’articolo 3 della Convenzione di NY sui diritti del fanciullo, ratificata in Italia con legge 176/1991; l’art. 8 del Regolamento europeo 679/2016, introdotto nel nostro ordinamento con il d. gls. 101/2018, che ha fissato a 14 anni il limite d’età per il consenso dei minori al trattamento dei propri dati personali da parte di servizi della società dell’informazione.
Data la necessità di una tutela forte della minore, il Tribunale non solo condanna la madre alla rimozione immediata delle immagini pubblicate, con inibizione alla pubblicazione futura, ma, data l’urgenza, la condanna al pagamento di una somma di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di rimozione. Oltre alla condanna alle spese legali del procedimento.
per un nostro precedente approfondimento sul tema si veda al link
© Annunziata Candida Fusco