Cassazione ord. n. 8018 del 31 marzo 2026
L’ordinanza in esame affronta una pluralità di temi interessanti sebbene poi nel merito uno soltanto sia il motivo sul quale va a concentrarsi l’attenzione della Corte che, ancor una volta, affronta i presupposti per l’attribuzione dell’assegno divorzile.
Con ricorso innanzi al Tribunale di Livorno un marito chiedeva pronuncia di divorzio dalla moglie da cui era nata la figlia XX. In particolare il ricorrente chiedeva la determinazione del mantenimento a suo carico per un importo di euro 350 mensili deducendo il mutamento di condizioni rispetto alla sentenza di separazione a seguito del rientro dalla sua missione all’estero; chiedeva disporsi indagini tributarie a carico della moglie nonché la nomina di un coordinatore genitoriale per il monitoraggio dei rapporti tra genitori e figlia e l’espletamento di una nuova consulenza tecnica d’ufficio volta ad accertare la condotta di alienazione parentale in danno delle minore. Da ultimo, chiedeva interventi urgenti a tutela del rapporto padre-figlia gravemente compromesso e l’ampliamento dei tempi di permanenza della minore presso di sé nei fine settimana, essendo egli residente a Roma nonché escludersi l’assegno divorzile in favore della moglie.
Nel costituirsi in giudizio, la moglie chiedeva l ‘affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso di sé, la conferma delle regolamentazioni sulle visite come stabilite in separazione, la corresponsione del mantenimento della minore di euro 1.500,00 mensili, il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore di euro 600,00.
Dopo alterne vicende sui provvedimenti provvisori, il Tribunale disponeva consulenza tecnica d’ufficio sulle condizioni genitoriali delle parti e sulle condizioni psicologiche della minore, la quale manifestava rilevanti difficoltà in relazione con il padre. Si depositava sentenza parziale e si continuava con procedimento ex art. 709 ter cpc con richiesta di adottare gli opportuni provvedimenti a tutela del benessere psicofisico e dell’armonica crescita della minore, anche in rivisitazione del regime di collocamento della stessa nonché risarcimento danni a carico della madre in favore del padre.
Con sentenza 181/2024 il Tribunale di Livorno evidenziava, alla luce delle risultanze della ctu, la lontananza emotiva della figlia nei confronti del padre nonché l’assenza di atteggiamenti ostacolanti da parte della madre, rilevando quale causa delle difficoltà relazionali emerse la scarsa capacità empatica del padre, la sua rigidità e autocritica come confermato in sede di audizioni della minore. Confermava l’affidamento condiviso e il collocamento prevalente presso la madre, disponendo che la minore frequentasse il padre residente a Roma nei fine settimana alterni ecc. Vista poi l’ottima condizione economica del padre (militare di grado superiore, titolare di un reddito di euro 76.000,00 lordi annui), a fronte del lavoro dipendendone della moglie (reddito lordo annuo di euro 31.000,00), poneva a carico del padre un contributo di mantenimento per la figlia di euro 1.000,00 mensili. Riconosceva altresì un assegno divorzile in favore della moglie di euro 300,00 visto il notevole apporto da essa arrecato alla crescita della figlia e alla gestione familiare.
Contro la predetta sentenza il marito proponeva appello innanzi alla Corte d’appello di Firenze, “chiedendo di adottare ogni provvedimento opportuno al fine della salvaguardia del diritto della minore alla bigenitorialità nonché del diritto del padre a svolgere il proprio ruolo parentale e di disporre un percorso di coordinazione genitoriale volto a superare il deterioramento del rapporto padre-figlia; di rideterminare l’entità del contributo al mantenimento della minore a carico del padre secondo i parametri di legge; di respingere la domanda di assegno divorzile formulata con consequenziale condanna della signora B.B. alla restituzione delle somme percepite, con vittoria di spese”.
Con sentenza 1135/2024 la Corte fiorentina rigettava l’appello.
Interessanti le argomentazioni svolte dalla Corte sul primo motivo d’appello, ossia il rapporto padre-figlia.
“La corte fiorentina rilevava come le difficoltà relazionali dipendevano non da comportamenti ostativi della madre, ma dello stesso C.C. che rifiutava ogni riflessione critica sul proprio atteggiamento, mancando di valutare le dichiarazioni della figlia e cercando di imporre un rapporto alla figlia nonostante il disagio da quest’ultima espresso. Rilevava pertanto come, in ragione anche dell’età della stessa, eventuali provvedimenti finalizzati al recupero del rapporto con il padre sarebbero stati percepiti dalla minore come un’imposizione non favorevole al miglioramento dei rapporti”.
Quanto all’assegno di mantenimento per la figlia, la Corte lo reputava congruo. Stessa statuizione rispetto all’assegno divorzile in favore della moglie.
Contro la decisione della Corte d’Appello il marito proponeva ricorso per cassazione, affidandolo a 4 motivi.
Primo motivo – violazione dell’art. 337 ter cc e della Conv. di NY sui diritti dell’infanzia “per avere i giudici di merito omesso di valutare le prove documentali in atti e di motivare in ordine al corretto esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori, alla capacità genitoriale della madre collocataria, alla concreta attuazione del principio di bigenitorialità e alla effettiva tutela del diritto del padre non collocatario a svolgere il proprio ruolo genitoriale, risolvendo la decisione in una mera adesione alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, peraltro ritenuta dal ricorrente non completa né esaustiva”.
Motivo ritenuto inammissibile.
Secondo motivo – violazione e falsa applicazione dell’art 337ter cc “per omessa e/o errata valutazione delle concrete ed attuali esigenze della figlia ai fini della corretta commisurazione del contributo a carico del padre, nonché vizio di motivazione per omessa e/o errata ricostruzione della fattispecie concreta risultante dalle prove documentali in atti”.
Motivo ritenuto inammissibile
Terzo motivo – “violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6, della L. n. 898/1970, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello erroneamente applicato i presupposti costitutivi del diritto all’assegno divorzile, nonché del vizio di motivazione per contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta quale emergente dalle risultanze probatorie documentali”.
Rispetto a questo motivo la Cassazione può entrare nel merito e lo ritiene infondato, ritenendo che la Corte d’appello abbia fatto corretta applicazione dei principi enunciati da ampia e consolidata giurisprudenza sui presupposti di attribuzione dell’assegno divorzile.
“Il riconoscimento di detto assegno presuppone, quale precondizione fattuale, l’accertamento di uno squilibrio economico-patrimoniale tra le parti, a seguito dello scioglimento del vincolo matrimoniale. Una volta accertato tale squilibrio, il coniuge in situazione di svantaggio avrà il diritto a conseguire l’assegno, non solo in funzione assistenziale, e dunque, di consentirgli il perseguimento di un’autosufficienza economica, ma anche in funzione compensativa-perequativa, quale ristoro per il contributo da egli fornito alla formazione del patrimonio familiare e/o personale dell’altro coniuge. Ai fini dell’accertamento di detta funzione, occorre indagare se tale squilibrio sia conseguenza di scelte di vita condivise dai coniugi durante il matrimonio a seguito delle quali il richiedente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla cura della famiglia, in tal guisa contribuendo alla formazione del patrimonio comune e di ciascuno. Nell’ambito di tale valutazione assumono altresì rilievo la durata del matrimonio, l’età e la complessiva condizione esistenziale del richiedente al momento del divorzio (Cass, Sez. Un., n. 18287/2018; Cass. n. 29920/2020; Cass. n. 5603/2020; Cass. n. 21234/2019)”.
“7.4. Dando prova di una corretta applicazione di detti principi, la corte territoriale ha in primo luogo affermato la sussistenza di uno squilibrio economico-patrimoniale meritevole di tutela in favore dell’odierna appellata rilevando che, sebbene la B.B. sia proprietaria dell’immobile adibito a residenza, tale acquisto sia avvenuto mediante l’assunzione di un mutuo ventennale, con onere mensile pari a Euro 435, circostanza idonea a incidere in modo significativo sulla sua capacità economica attuale. Ha altresì valorizzato il contributo fornito dalla medesima alla conduzione del ménage familiare e alla cura della figlia nel corso del matrimonio, in costanza delle ripetute missioni all’estero svolte dal C.C. in ragione della propria qualifica professionale, contributo che ha consentito a quest’ultimo di accrescere la propria formazione e professionalità, nonché di conseguire un incremento reddituale che gli ha permesso di patrimonializzare la totalizzante esperienza lavorativa.
7.5. La corte fiorentina ha, dunque, escluso che l’odierno ricorrente abbia subito un sacrificio delle proprie aspettative professionali riconducibile alla condotta della coniuge osservando come dalle risultanze documentali emerga, piuttosto, la volontà della B.B. di favorire le opportunità lavorative del C.C., organizzando la propria vita personale e lavorativa in modo da consentirgli di dedicarsi con la massima disponibilità alle predette esperienze professionali all’estero. Né risulta confermata la dedotta perdita di occasioni di carriera posto che, come emerge dal curriculum vitae del ricorrente, la sua formazione professionale si è ulteriormente arricchita anche in costanza di matrimonio, mediante il conseguimento di ulteriori titoli accademici”.
Correttamente la Corte fiorentina ha determinato l’importo dell’assegno divorzile in favore della moglie.
Quanto motivo – sulle spese di giudizio, reputato infondato.
Il ricorso è rigettato integralmente unitamente al ricorso incidentale e compensazione delle spese processuali.
© Annunziata Candida Fusco
