Cassazione ordinanza n. 25495 del 17 settembre 2025
La pronuncia che qui si cercherà di annotare brevemente riguarda il caso dello scioglimento di una unione civile con richiesta di assegno oggetto di notevoli contestazioni tant’è che sullo stesso la Cassazione è tornata ben due volte.
Ricorderemo, infatti, la pronuncia Sezioni Unite n. 35969 del 27 dicembre 2023, con la quale la Corte ebbe a precisare che anche in materia di unioni civili va tenuto in conto il periodo della convivenza di fatto, ossia della convivenza anteriore alla formalizzazione dell’unione dinanzi all’ufficiale di stato civile. Senza ritornare su quella pronuncia, tenendo conto che ha segnato la giurisprudenza in materia, c’è da dire che essa continua ad avere un peso anche sui risvolti che la vicenda a preso dopo quell’intervento. Insomma, pare che anche i giudici di merito facciamo fatica ad applicare i principi di diritto elaborati dagli ermellini ai casi concreti dettati dalle novità normative sulle unioni civili.
Ricordiamo il fatto ricostruendolo nei tratti essenziali.
Una coppia omosessuale, che ha costituito una unione civile a far data dal 17 dicembre 2016, si scioglie con dichiarazione resa dinanzi all’ufficiale di stato civile (art. 1, comma 22, l. 76/2016), a cui fa seguito il ricorso in tribunale da parte di una delle partner (G.M.); l’altra (C.L.), pure avendo già aderito allo scioglimento, proponeva domanda riconvenzionale con richiesta di assegno (di scioglimento). Il Tribunale di Pordenone con sent. del 29 gennaio 2020 scioglieva l’unione e riconosceva l’assegno (erroneamente definito di mantenimento) di euro 550,00 in favore della C.L.
G.M. allora impugnava la sentenza del tribunale, ritenendo che nessun contributo aveva apportato C.L. all’unione e che aveva lasciato il suo lavoro prima della costituzione dell’unione civile, ossia già nel 2013; la Corte d’Appello di Trieste, con sent. del 22 luglio 2020, accoglieva il gravame e revocava l’assegno. Contro quella sentenza proponeva ricorso in Cassazione la C.L. che, grazie alle Sez. Unite, con sent. 27 dicembre 2023 n. 35969 sopta citata, otteneva che la sent. della Corte d’Appello fosse cassata con rinvio ad altra composizione.
Il principio di diritto delle Sez. Un. 35969/2023, relativo alla giusta determinazione dell’assegno di scioglimento, è il seguente:
«In caso di scioglimento dell’unione civile conclusa ai sensi dell’art. 1, comma 25, della l. n. 76 del 2016, la durata del rapporto – individuata dall’art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970 (richiamato dal citato comma 25) quale criterio di valutazione dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto all’assegno in favore della parte che non disponga di mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli – si estende anche al periodo di convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione dell’unione, ancorché lo stesso si sia svolto, in tutto o in parte, in epoca anteriore all’entrata in vigore della predetta l. n. 76 del 2016».
Precisato, dunque, che anche per le unioni civili deve tenersi in debito conto il periodo di convivenza di fatto, purtroppo la Corte d’Appello triestina faceva di nuovo poca attenzione all’applicazione dei criteri indicati dall’art. 5, comma 6, l. 898/1970, questa volta in relazione alla valutazione circa la natura assistenziale e perequativa-compensativa dell’assegno.
Intervenendo nuovamente, la Corte di Cassazione precisa che anche rispetto a questi criteri valgono per lo scioglimento delle unioni civili gli stessi principi previsti dalla legge sul divorzio.
Senza entrare nella dettagliata descrizione che la pronuncia fa di tutti i motivi di ricorso, distinguendo tra profili di inammissibilità e domande fondate, possiamo puntualizzare i passaggi più significativi della motivazione della Corte.
Prima di tutto, la Corte ricostruisce e ricorda la natura dell’assegno divorzile, a cui deve essere assimilato quello richiesto in caso di scioglimento dell’unione civile, distinguendolo da quello di mantenimento (assegno di separazione):
“6.1.- Secondo il diritto vivente elaborato nella disciplina del matrimonio, assegno divorzile e assegno di mantenimento sono due istituti diversi. Il secondo, che presuppone il perdurare del vincolo matrimoniale pur nella condizione separativa, è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, ed è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio di cui tendenzialmente deve garantire la conservazione, anche se non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell’ordinaria diligenza, il richiedente sia effettivamente in grado di procurarsi da solo (Cass. n. 234/2025). L’assegno di divorzio, invece, presuppone lo scioglimento del vincolo e che gli ex coniugi intraprendano una vita autonoma, per cui residua solo un vincolo di solidarietà post-coniugale, con più forte rilevanza della autoresponsabilità, che a seguito del divorzio diventa individuale, sicché entrambi sono tenuti a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità. 6.2.- La funzione assistenziale dell’assegno di divorzio è quindi diversa da quella dell’assegno di separazione e non risponde alla esigenza di perequare, sempre ed in ogni caso, la disparità economica tra le parti; diversamente si farebbe riemerge il criterio del diritto a mantenere il medesimo tenore di vita proprio della convivenza matrimoniale -in questo caso dell’unione civile- ormai abbandonato dalla giurisprudenza di questa Corte, mentre, come peraltro chiaramente esplicitato anche dalla citata sentenza a sezioni unite n. 35969/2023, «va ribadito il carattere intrinsecamente relativo del parametro della inadeguatezza»”.
Vi è però la funzione perequativo-compensativa dell’assegno di divorzio, e anche sul punto la Corte spiega:
“Ove ricorra anche la funzione perequativa compensativa, se lo squilibrio economico sia conseguenza delle scelte fatte nella vita matrimoniale, esso va parametrato al contributo che il richiedente dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge durante la vita matrimoniale. Si opera quindi una complessiva ponderazione dell’intera storia della coppia, rendendo anche una prognosi futura, ove parità e solidarietà si coniugano con il principio di autoresponsabilità, svincolando l’assegno dal criterio del tenore di vita, parametrandolo invece a un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare (Cass. 22/03/2023, n.8254; Cass. 13/04/2023, n. 9824; Cass. 18/1/2024 n. 1897; Cass. n. 26520 del 11/10/2024; Cass. n.32354 del 13/12/2024)”.
A questo punto, bisogna prendere atto che tutto quanto detto vale anche per le unioni civili. E la Corte quindi aggiunge:
“7.1.- Questi principi sono senz’altro valevoli anche in tema di assegno “divorzile” chiesto a seguito di scioglimento della unione civile. L’unione civile disegnata dal nostro legislatore consente di formalizzare e dare rilevanza giuridica piena al rapporto tra due persone legate da una relazione omoaffettiva, è istituto diverso dal matrimonio, si può sciogliere con minori formalità e non conosce la fase della separazione e gli istituti ad essa connessi, come l’assegno di mantenimento; ad essa si applica però -per espressa disposizione di legge- il comma 6 dell’art. 5 della legge sul divorzio, secondo i principi già elaborati dalla giurisprudenza in tema di scioglimento o cessazione effetti civili del matrimonio”.
Dov’è che ha sbagliato la Corte d’Appello di Trieste? La Cassazione lo spiega chiaramente:
7.2.- La Corte di merito avrebbe dovuto quindi verificare, ai fini del requisito assistenziale, se le risorse, attuali e potenziali, di cui gode la fossero sufficienti (o meno) ad assicurarle una vita dignitosa e autonoma, anche se attestata su un tenore di vita più basso di quello che le risorse della sua partner le avrebbero consentito. Ciò non si coglie nella sentenza impugnata, nella quale si accertano soltanto, da un lato, la disparità economica tra le parti, secondo un astratto calcolo aritmetico (…) “
La Corre non manca di evidenziare le carenze motivazionali della sentenza impugnata, precisando che la Corte d’Appello non ha dato piena attuazione al mandato delle sezioni unite: la lettura integrale del testo restituisce tutti i risvolti importanti dell’orientamento che la Corte ribadisce (si veda la sentenza in allegato).
Prima di arrivare alla conclusione, la Corte precisa nuovamente la natura delle unioni civili all’interno del nostro sistema giuridico, alla luce anche dei principi costituzionali:
8.2.- Anche l’unione civile, quale «specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione», benché rappresenti un istituto diverso dall’archetipo del matrimonio e dal paradigma della famiglia come società naturale che su di esso si fonda, è espressione di una comunità degli affetti nel disegno pluralistico dei modelli familiari che si registra a seguito dell’evoluzione sociale e dei costumi. La trama aperta del testo Costituzionale eleva la solidarietà a valore comune a tutte le formazioni sociali, ed è suscettibile di manifestarsi precipuamente in quelle che nascono da una relazione affettiva stabile e proiettata verso il futuro, creando una piccola comunità di affetti e vita comune ove, oltre alla reciproca dedizione tra i partner, possono acquistare rilevanza anche altre scelte altruistiche, atteso che è possibile l’inserimento di soggetti deboli dei quali prendersi cura, come i minori e gli anziani.
Pertanto, alla fine, la Corte accoglie il ricorso e rinvia nuovamente alla Corte triestina enunciando il suo principio di diritto:
Nell’ambito della unione civile, non diversamente da quanto avviene nel matrimonio, l’assegno divorzile può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo-compensativa. Mentre la prima va individuata nella inadeguatezza di mezzi sufficienti ad una vita autonoma e dignitosa e nella impossibilità di procurarseli malgrado ogni diligente sforzo, la seconda ricorre se lo squilibrio economico tra le parti dipenda dalle scelte di conduzione della vita comune e dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell’assunzione di un ruolo trainante endo-familiare, in quanto detto sacrificio sia stato funzionale a fornire un apprezzabile contributo al ménage domestico e alla formazione del patrimonio comune e dell’altra parte. Con la precisazione che la sola funzione assistenziale può giustificare il riconoscimento di un assegno, che in questo caso non viene parametrato al tenore di vita bensì a quanto necessario per soddisfare le esigenze esistenziali dell’avente diritto; se invece ricorre anche la funzione compensativa, che assorbe quella assistenziale, l’assegno va parametrato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale dell’altra parte.
© Annunziata Candida Fusco
