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Trasferimento all’estero del minore infradodicenne – ascolto necessario!

Trasferimento all’estero del minore infradodicenne – ascolto necessario!

Breve nota a Cass. ord. 15710 del 5 giugno 2023.

Il caso si svolge a Trieste, dove una madre, dopo la separazione dal suo compagno, viene autorizzata a trasferirsi in Brasile, suo paese d’origine, portando con sé il figlio di 9 anni, presso di lei collocato. Il padre ricorre in Cassazione contro il decreto della Corte d’Appello che confermava la decisione in favore della madre.

La Corte d’Appello aveva motivato la scelta in virtù delle difficoltà economica in cui la donna doveva vivere a Trieste, sostenendo da sola il figlio, avvalendosi giusto del supporto dell’anziana madre, laddove in Brasile avrebbe potuto godere del supporto di una rete familiare e di un immobile di proprietà, potendo altresì reperire lavoro più facilmente.  Il suo compagno intanto si era rifatto una vita affettiva, lavorava su navi da crociera e quindi non sempre era presenta a casa: chiedeva di tenere il figlio, ma non proponeva una soluzione residenziale idonea ad assicurare uno stabile accudimento del minore in assenza della madre né prospettava un’alternativa al trasferimento in Brasile

La Corte triestina omettava di prendere il considerazione le risultanze della ctu che, dopo aver ritenuto idonei entrambi i genitori, prospettava quale soluzione preferibile, nell’interesse del minore, che questi rimanesse dove era radicato affettivamente e socialmente. La Corte riteneva, infatti, che questa soluzione non teneva in conto la gestione genitoriale del minore in assenza della madre.

La Corte di Cassazione respinge categoricamente la soluzione della Corte triestina, che ha errato nella sua motivazione, trascurando di tenere in debita considerazione la volontà espressa dal minore in sede di ascolto. 

«La corte territoriale nel valutare le possibili soluzioni poste al suo esame ha omesso del tutto di considerare quanto dichiarato dal minore nel corso dell’ascolto (…)  Va osservato che, del contenuto delle dichiarazioni rese dal figlio minore delle parti al ctu a tale fine incaricato, e puntualmente riportate nel ricorso (cfr. pagg. 23 e 24), la corte
territoriale non dà alcun conto, come avrebbe invece dovuto, tanto più in considerazione del prospettato rischio dell’insorgenza di un disturbo dell’adattamento in caso di trasferimento in Brasile. 

Anche alla luce dell’art. 8 CEDU, costituisce necessario corollario del diritto del minore a essere ascoltato, la regola
secondo la quale l’autorità giudiziaria, chiamata a pronunciarsi su decisioni che lo riguardano, debba esaminare in maniera dettagliata e analitica le dichiarazioni rese, in sede di ascolto, dal minore dotato di capacità di discernimento, sicché, in caso di opposizione di quest’ultimo al trasferimento all’estero è obbligatoria la considerazione di tale volontà e anche la verifica di tutte le circostanze fattuali che la giustificano, al fine di pervenire a conclusioni che tengano in considerazione il suo miglior interesse per come si atteggia nello specifico caso in esame.

Il figlio della coppia, peraltro, pur essendo infradodicenne ha, nondimeno, l’età di nove anni che normalmente si accompagna ad una certa capacità di discernimento, compatibile con la possibilità di fornire elementi utili ai fini della decisione sul mutamento del contesto di vita, come quello in esame, connesso con il trasferimento in Brasile di un bambino che, fin dalla nascita, è vissuto in una realtà oggettivamente assai diversa».

In virtù di quanto sopra, la Corte accoglie il ricorso, ritenendo assorbiti gli altri motivi di impugnazione e rinvia la causa alla Corte d’Appello in altra composizione.

© Annunziata Candida Fusco

Cass. 15710_2023