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Vacanze estive e genitori separati: il figlio sta col padre solo se il padre può stare col figlio.

Vacanze estive e genitori separati: il figlio sta col padre solo se il padre può stare col figlio.

Nota a Cass. ord. 15878 del 6 giugno 2023 

Esaminiamo brevemente l’ordinanza in epigrafe limitatamente al terzo motivo di ricorso relativo ai tempi di visita paterni durante il periodo estivo.

Il caso, abbastanza semplice nella sua fattispecie, riguarda il diritto del padre a vedersi riconosciuto un periodo di vacanza estiva con il figlio a prescindere dalla effettiva possibilità di trascorrere con lui tutto il tempo concordato.

La domanda a cui sembra rispondere la pronuncia è la seguente: il figlio sta presso il padre a prescindere o solo il tempo che effettivamente il padre può trascorrere con lui?

E’ sufficiente prenderlo presso di sé durante le vacanze estive, anche per un periodo notevole di tempo, e lasciarlo lì dove di solito trascorrevano le ferie insieme alla famiglia, anche se di fatto il minore starà molto spesso da solo o in compagnia di altri familiari, potendo il padre sopraggiungere laddove libero da impegni lavorativi?

 

Tizio ricorre in Cassazione proprio perché la Corte d’Appello di Milano aveva rigettato la sua richiesta di tenere il figlio con sé durante il periodo estivo per la durata di un mese e mezzo, disponendo invece che il minore trascorresse presso di lui soltanto tre settimane, anche non consecutive, di cui due ad agosto. Decisione adottata dal giudice di merito in quanto era emerso che Tizio, di fatto, in virtù dei suoi costanti impegni lavorativi, non avrebbe potuto assicurare la sua presenza costante accanto al figlio.

Ciò non violava, secondo il giudice d’appello il diritto alla bigenitorialità.

 

La Cassazione ritiene infondato il motivo esposto, in quanto il ricorrente, invoca la violazione dell’art. 337 ter cc, senza tenere in conto la ratio del provvedimento del giudice di merito, il quale ha adeguatamente motivato la scelta tenendo conto dell’effettivo interesse del minore.

 

“La corte d’appello ha infatti argomentato che non è sufficiente, per invocare il riconoscimento di un maggior periodo di permanenza del figlio presso di sé durante le vacanze estive rispetto alle tre settimane previste, l’allegata circostanza di disporre di una casa al mare e di una in montagna dove il figlio ha sempre trascorso, durante l’unione dei genitori, lunghi periodi di vacanza, in assenza di un impegno, da parte del genitore appellante e professionalmente molto impegnato, a trascorrere personalmente con lo stesso il maggior periodo richiesto.

Si tratta di una conclusione che il motivo di ricorso non censura efficacemente, limitandosi a richiamare il generale principio dell’affidamento condiviso, pure applicato dalla corte d’appello, e la diversa previsione regolamentare a suo tempo disposta per gli altri figli del ricorrente”.

Il ricorso viene respinto in toto, e il padre condannato alla refusione delle spese di lite.

© Annunziata Candida Fusco

Cass. 15878_2023