Anche i comitati possono iscriversi al Runts!

Con circ. n. 5 del 26 marzo 2025, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, ha fornito chiarimenti e diradato dubbi in merito alla possibilità che i comitati, enti no profit ai sensi degli artt. 39 – 42 del cc, possano iscriversi nel Runts, Registro Unico Nazionale terzo Settore, istituito con il D. Lgs. 117/2017 (c.d. CTS).

Prima di tutto va chiarito che la circolare non si occupa solo dei comitati riconosciuti, ossia quelli forniti di personalità giuridica, come alcuni titoli lasciano intendere. La circolare 5/2025 si occupa di tutti i tipi di comitati, sciogliendo il dubbio della possibile iscrizione al Runts degli stessi e differenziando tra le due forme, quelli senza e quelli con personalità giuridica.

Il merito della circolare, a nostro avviso, è quello di ripercorrere con molta chiarezza il tessuto normativo relativo alla questione sottoposta all’attenzione del Ministero, individuando la soluzione in conformità alle disposizioni del CTS ma anche dei principi ispiratori dello stesso, intercettando sia la ratio della riforma del terzo settore come contenuta nella legge delega (l.106/2016) che nei principi costituzionali di solidarietà sociale. Si rinvia alla lettura integrale della circolare che si allega in calce.

La circolare chiarisce un presupposto indispensabile e non scontato, un punto fondamentale e preliminare quando si parla di enti del terzo settore: che esistono enti no profit che scelgono di iscriversi nel Runts, acquisendo la qualifica di Enti del Terzo Settore ai sensi del D.Lgas 117/2017, beneficiando delle agevolazioni per essi previste, ed enti no profit che scelgono di non iscriversi e di rimanerne fuori pur perseguendo fini e scopi di carattere generale e di rilevanza sociale.

Il secondo passaggio di delimitazione e distinzione, fa presente che all’interno degli enti del terzo settore iscritti al Runts vanno distinti quelli tipici da quelli atipici, ossia quelli espressamente nominati e denominati dalla norma e tutti gli altri che, sebbene non classificati, ugualmente hanno cittadinanza tra gli ETS una volta iscritti. Di seguito il passaggio fondamentale del testo:

“Una delle principali novità della riforma del Terzo settore è senz’altro costituita dall’aver introdotto nell’ordinamento giuridico nazionale una chiara definizione di ente del Terzo settore (“ETS”), attraverso la previsione contenuta nell’articolo 4, comma 1 del d.lgs. n. 117 del 2017 (di seguito indicato anche come “Codice del Terzo settore” o “CTS”). Tale definizione ricomprende all’interno del Terzo settore – che consiste in un insieme limitato di soggetti giuridici dotati delle caratteristiche peculiari previsti nella norma in esame, destinatari di uno specifico sistema di favor e oneri, diverso da quello di tutti gli altri enti che pur svolgono attività di interesse generale – accanto agli ETS tipici anche gli ETS atipici, intendendosi per tali “ …gli altri enti di diritto privato diversi dalle società” che perseguono, “senza scopo di lucro, […] finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi”, e che risultano “iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore” .

 

Alla luce di quanto sopra, appare chiaro che esistono tre possibili situazioni che proviamo a schematizzare.

Enti senza scopo di lucro NON iscritti al Runts

Hanno scopo non lucrativo e perseguono finalità di carattere solidale e altruistico; sono soggetti alla disciplina del codice civile

Non godono dei benefici nè devono sottostare agli oneri del CTS

 

 

ETS tipici – enti senza scopo di lucro iscritti al Runts e specificamente denominati

“SONO ENTI DEL TERZO SETTORE le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni”

Art. 4, comma 1, primo periodo, CTS

Beneficiano di favor e sottoposti a oneri indicati dal CTS

Perseguono

“finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi”

Sono iscritti nel Runts

ETS atipici – enti senza scopo di lucro iscritti al Runts non specificamente denominati

“SONO ENTI DEL TERZO SETTORE … e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società …”

Art. 4, comma 1, primo periodo, CTS

Beneficiano di favor e sono sottoposti a oneri indicati dal CTS

Perseguono

“finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi”

Sono iscritti nel Runts

 

Mentre associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni (disciplinate dal codice civile) sono incluse tra gli ETS tipici, i comitati, disciplinati dagli artt. 39 – 42 cc, non menzionati espressamente dal CTS, sono da ricomprendere negli ETS atipici, secondo la lettura data dal Ministero, il quale chiarisce che va precisato che si tratta di comitati sprovvisti di personalità giuridica.

Dunque, al primo quesito se sia possibile per un comitato senza personalità giuridica iscriversi nel Runts il Ministro dà risposta positiva alla luce delle norme e dell’interpretazione suddetta.

“Sulla base del cennato inquadramento generale si deve considerare pacificamente acclarata (come peraltro risulta da provvedimenti adottati da alcuni uffici del RUNTS) la possibilità che un comitato, privo di personalità giuridica possa essere iscritto al RUNTS. L’ampia formulazione del sopra menzionato articolo 4, comma 1 del CTS, consente, infatti, la collocazione del comitato nella sezione del RUNTS di cui all’articolo 46, comma 1, lettera g), destinata ad accogliere gli altri enti del Terzo settore, in coerenza con il consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis, Cass.civ. sentenze nn. 3898/1986; 21880/2020), il quale considera il comitato, indipendentemente dal possesso della personalità giuridica, come un autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, con conseguente possibilità di attribuzione ad esso della titolarità di diritti, sia obbligatori, che reali”.

 

L’art. 46, comma 1, cit. prevede quanto segue:
   

Art. 46 Struttura del Registro

Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti sezioni:

a) Organizzazioni di volontariato;

b) Associazioni di promozione sociale;

c) Enti filantropici;

d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;

e) Reti associative;

f) Società di mutuo soccorso;

g) Altri enti del Terzo settore.

 

Altro chiarimento a nostro avviso importantissimo: aver precisato che la durata limitata del comitato, destinato per sua natura ad esistere il tempo necessario alla realizzazione dello specifico scopo prefissato, non è di ostacolo alla iscrizione al Runts, considerato che tutti gli enti non lucrativi possono indicare una durata finale nel loto atto costitutivo (art. 21, comma 1, CTS).

“Non osta, infine, all’inclusione nel perimetro del Terzo settore il carattere tendenzialmente temporaneo e transitorio del comitato (che comunque non costituisce requisito costitutivo dell’ente), ove si consideri che l’articolo 21, comma 1 del CTS prevede espressamente tra i contenuti dell’atto costitutivo delle associazioni e delle fondazioni del Terzo settore l’eventuale previsione della durata dell’ente, ammettendosi pertanto la configurabilità di un ETS avente un orizzonte temporale delimitato”.

 

Solo dopo aver esaurito la trattazione del comitato senza personalità giuridica il Ministro fornisce chiarimenti sui comitati con personalità giuridica.

“È stata sottoposta all’attenzione di questa Amministrazione, da parte degli uffici del RUNTS, la questione relativa all’applicabilità ai comitati della disciplina contenuta nell’articolo 22 del Codice del Terzo settore e, quindi, concretamente, della possibilità per essi di acquisire la personalità giuridica mediante l’iscrizione al RUNTS (comma 1) ovvero, se già dotati di personalità giuridica ottenuta ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, di conseguire la qualifica di ETS (comma 1-bis)”.

 

Rinviando alla attenta ed accurata disamina fornita dalla circolare, la risposta al quesito in breve è stata ancora una volta positiva, in quanto, alla luce dell’art. 22 del Codice non vi sono ostacoli ad ammettere sia l’iscrizione di comitati già forniti di personalità giuridica al Runts, consentendo così di ottenere la qualifica di ETS, sia la possibilità per comitati iscritti al Runts, sprovvisti di personalità giuridica, di conseguirla una volta iscritti al Runts e con la procedura prevista nel comma 2 dell’art. 22.

 

“Il dato letterale dell’articolo 22 del Codice del Terzo settore, che fa riferimento esclusivamente alle associazioni e fondazioni (…) sembrerebbe prima facie portare ad escludere l’applicabilità ai comitati del procedimento ivi previsto (…). Una lettura sistemica delle norme richiamate deve tuttavia portare alla conclusione favorevole circa l’applicabilità dell’articolo 22 ai comitati. In tale prospettiva, il procedimento disciplinato nella disposizione codicistica non è derogatorio, ma alternativo a quello di cui al D.P.R. n. 361/2000 (…).  Muovendo dunque dalla lettura coordinata dell’articolo 4, comma 1, con l’articolo 22 del CTS, appare in contrasto con i principi e criteri direttivi della legge n. 106/2016 precedentemente evocati, nonché con il principio costituzionale di eguaglianza formale, posto a tutela dell’“essenziale e irrinunciabile autonomia che deve caratterizzare i soggetti del Terzo settore” (da ultimo, Corte cost. sentenza n. 185/2018), in primo luogo negare l’accesso alla qualifica di ETS (e al conseguente regime giuridico) ad enti, quali i comitati, in possesso dei requisiti necessari previsti dal citato articolo 4, sulla base del filtro distintivo della personalità giuridica, mancando una ragionevole correlazione tra il possesso di questa (comitato già in possesso della medesima) e l’accesso al regime giuridico del Terzo settore; in secondo luogo, una volta ammessa la possibilità per comitati già in possesso di personalità giuridica di conseguire l’iscrizione nel RUNTS, escludere che comitati privi di personalità giuridica già iscritti la conseguano o che comitati candidati all’iscrizione non possano, per effetto di essa, acquisirla”.

 

A questo punto non ci resta che verificare le modalità operative che gli operatori seguiranno per conseguire questo duplice riconoscimento, tenendo d’occhio anche le prassi degli uffici Runts.

© Annunziata Candida Fusco

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