ETS generico: volontari, compensi ad associati e amministratori

Prendo spunto da un caso pratico che è stato sottoposto alla mia attenzione per parlare ancora una volta di associazioni non riconosciute, compensi ad amministratori, lavoro e volontariato. Le riflessioni che seguono non contemplano gli aspetti fiscali che è bene approfondire a parte.

Dato il taglio pratico del contributo, proveremo a stare sugli interrogativi più impellenti ed urgenti che gli associati si pongono, mossi dall’intento di non incorrere, per quanto umanamente possibile, in errori che potrebbero suscitare problemi futuri sia rispetto ad una corretta gestione contabile dell’ente che ad eventuali controlli fiscali.

L’ente in questione è una associazione non riconosciuta iscritta nell’ultima sezione del  Runts dedicata agli Altri Enti del Terzo Settore (art. 46, comma 1, lett. g, D. Lgs 117/2017 – cd. Codice terzo settore). Un ETS generico, come si suol dire.

Data la natura dell’ente, l’associazione soggiace in primis alle disposizioni di carattere generale valide per tutti gli ETS ossia quelle del Titolo I (disposizioni generali), del Titolo II (degli enti del terzo settore in generale) e del Titolo III (del volontariato e dell’attività di volontariato) del D. lgs 117 cit. Si applicheranno poi le altre relative alla parte fiscale che qui non prendiamo in considerazione. Principio generale espresso dall’art. 3 del Codice è che le norme in esso contenute si applicano, ove non derogate, anche alle categorie di enti del terzo settore che non hanno una disciplina particolare. Hanno una disciplina particolare, per es. le Organizzazioni di Volontariato (ODV), le Associazione di promozione sociale (APS), le fondazioni ecc. Si applicano infine per tutto quanto non previsto dal Codice anche le norme del codice civile. Delimitato il quadro normativo in cui ci muoviamo, visto il tipo di ETS che stiamo esaminando, proviamo ad affrontare i singoli interrogativi formulati.

La prima domanda è la seguente: possono gli associati – membri dell’organo amministrativo ricevere compensi?

La risposta a tale domanda presuppone almeno altre tre domande: di quali compensi si sta parlando? Di compensi che riguardano la mera carica associativa o di compensi che riguardano una attività diversa da quella connessa alla carica e prestata in favore dell’ente al pari di un terzo? Quest’ultima domanda ne implica ancora un’altra: può un associato prestare la sua opera in favore dell’associazione? Di fronte a tale costellazione, proviamo a fare ordine.

  • I compensi agli amministratori dell’associazione non riconosciuta ETS (associati facenti parte degli organi direttivi: presidente, consiglieri, ecc.)

La risposta alla prima domanda, se sia possibile attribuire un compenso agli associati per le attività connesse alla carica ricoperta nell’ente è positiva, ma nel rispetto dei limiti di cui all’art. 8 del Codice. Tale articolo, dispone, in via generale, un divieto di distribuzione anche indiretta di utili a fondatori, associati, collaboratori, amministratori, vista la destinazione del patrimonio dell’ente al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per cui è stato costituito. Riportiamo l’articolo 8 nella parte in cui qui ci interessa:

Art. 8

Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

  1. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
  3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
  4. a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
  5. b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1.

(…)

 

Fatta la premessa generale, l’art. 8 prevede una elencazione non tassativa di ipotesi in cui si presume una indiretta (e quindi vietata) distribuzione di utili; tali ipotesti, realizzando de facto una distrazione di fondi dagli scopi istituzionali, soggiacciono alle sanzioni di cui all’art. 91 del Codice.

La prima ipotesi riguarda proprio i compensi agli amministratori.

Il comma 3, lett. a) prevede, infatti, che “si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili “la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comune superiori a quelli previsti in enti che operano in settori affini”.

Dalla disposizione de quo si ricavano due principi:

  1. a) i compensi agli associati che ricoprono cariche amministrative non sono del tutto vietati; quindi, sì ad emolumenti (cd. indennità di carica) destinati a ricompensare i membri del direttivo o di altri organi per il dispiego di energie, le responsabilità di cui sono investiti e le specifiche competenze nell’espletamento del loro ruolo;
  2. b) i compensi per le cariche associative devono essere “proporzionati all’attività svolta” o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano in settori simili.

Insomma, la proporzionalità rinvia ad un criterio di equità e buon senso; il riferimento ad enti affini pone un argine all’assenza di parametri certi. Quindi, in mancanza di una clausola statutaria che preveda la gratuità delle cariche associative e/o di altri limiti legislativi, si può riconoscere un compenso agli associati che rivestono ruoli amministrativi e gestionali, facendo attenzione a non esagerare tenuto conto del contenuto del munus e dei criteri medi utilizzati in analoghe situazioni nello stesso settore. Si ricorda che da un punto di vista fiscale, l’indennità di carica è considerata come reddito da lavoro subordinato e trattato alla stessa stregua, sebbene essa non dia luogo ad un rapporto di lavoro subordinato.

Appare opportuno ricordare che quando il Codice ha voluto vietare i compensi agli amministratori, lo ha espressamente previsto: l’art. 34 (ordinamento e organizzazione delle ODV), ad esempio, al comma 2 dispone che “ai componenti degli organi sociali … non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione”. Norma non solo chiara, ma oltremodo chiarificatrice sul significato di compenso per la carica: si tratta di compenso per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, seppure caratterizzata dalla specificità delle competenze del soggetto che riveste la carica.

Sul punto si veda Nota Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 293 del 12.01.2021, che si allega in calce.

 

  • I compensi dei soggetti che svolgono prestazioni in favore dell’associazione ETS.

La seconda ipotesi prevista dall’art. 8 cit. come presunzione di distribuzione indiretta di utili, quindi vietata, è descritta dal comma 3, lett. b).

Si tratta della corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, da contratti collettivi di categoria; detto limite può essere superato laddove vi siano comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali.

La disposizione in esame presuppone una situazione tanto frequente quando ovvia: l’ente no profit può avvalersi di soggetti esterni per lo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione dei fini istituzionali; pensiamo banalmente alla necessità di avere una segretaria o dei consulenti.

A questo punto, si introduce la domanda che ci interessa particolarmente e che già prima della riforma del 2017 generava perplessità, in assenza di una disciplina organica:

  • può l’ente avvalersi dei suoi stessi associati per lo svolgimento di attività lavorative, sia in forma subordinata che in forma autonoma (con partita iva o prestazione occasionale)?

La risposta è affermativa: in mancanza di limitazioni o divieti espressi, è consentito all’ente no profit ricevere prestazioni lavorative dai suoi stessi associati. I limiti da rispettare saranno gli stessi previsti dal comma 3, lett. b): l’associato-lavoratore (subordinato o autonomo) non potrà ricevere un compenso che superi del 40% quelli stabiliti dai contratti collettivi per mansioni dello stesso livello (mi viene da dire che per professioni intellettuali autonome si dovrà guardare ai parametri di riferimento, ove esistenti). La possibilità di derogare al limite del 40% si giustifica laddove la prestazione offerta dall’associato sia di contenuto e caratteristiche tali da non essere parimenti reperibile sul mercato ed al contempo indispensabile per lo svolgimento delle attività istituzionali. Si pensi ad esempio all’opera intellettuale di un esperto in determinate pratiche di un settore così di nicchia che è addirittura difficile trovare qualcuno effettivamente qualificato. Il prestigio, la rarità, la specificità della prestazione, indispensabili al perseguimento degli obiettivi di interesse generale indicati nello statuo (e previsti dalla legge) giustificano una deroga ad personam sull’ammontare dei compensi.

Indubbiamente, in tali casi, sarà opportuno che la deroga venga debitamente motivata dalla delibera dell’organo amministrativo che autorizzi la prestazione e, possibilmente, anche dall’assemblea degli associati.

Si veda sul punto la Nota ministero del Lavoro e delle politiche sociali 2088 del 27.02.2020 (che si allega in calce).

 

  • L’associato-amministratore che svolge prestazione in favore dell’ETS.

A questo punto le domande si incrociano e le risposte sembrano diventare leggermente più complicate: e se l’associato che fornisce la prestazione è anche membro dell’organo amministrativo?

Nessuna norma vieta all’associato, anche membro del direttivo, di erogare una prestazione lavorativa-professionale in favore dell’ente. Sarà necessario rispettare, in questo caso, i limiti di cui all’art. 8, comma 3, lett. a) e b), con possibilità di modulare la situazione in vari modi.

Le ipotesi potrebbero essere, a mio avviso, le seguenti:

  1. Associati-amministratori che ricevono solo l’indennità di carica per le attività connesse al ruolo svolto, in cui si tiene precipuamente conto delle specifiche competenze possedute (lett. a) – se lo statuto e/o la legge non prevedono la gratuità della carica – rispettando i limiti quantitativi previsti;
  2. Associati-amministratori che non ricevono indennità di carica in quanto lo statuto o la legge espressamente prevedono la gratuità degli incarichi direttivi: in questo caso, si potrà utilizzare l’ipotesi della prestazione erogata al pari di un terzo, rispettando i limiti di retribuzione espressamente previsti (lett. b).
  3. Associati-amministratori che ricevono sia indennità di carica che, eventualmente, la remunerazione per le prestazioni in favore dell’ente (ipotesi non so quanto praticabile, ma teoricamente ipotizzabile e da verificare anche fiscalmente).

Ciò che è necessario fare, sempre a mio avviso, è compiere una valutazione complessiva della situazione associativa e cercare di valutare, in conformità a legge e statuto, quali possano essere le soluzioni più efficaci, dettate dalla necessità e dal buonsenso. Mi pare utile riportare, a questo punto, quanto previsto dall’art. 14 del Codice, relativo al bilancio sociale.

Il comma 2 di tale articolo recita come segue:

“Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all’articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati”.

La norma, nel prevedere un generale principio di trasparenza per gli enti che realizzano ricavi, proventi o entrate superiori a 100.000,00 euro, indica gli emolumenti, i compensi, i corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti “ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati”.

Nell’ampia formula è ricompreso un po’ tutto e riconosciuto ogni tipo di compenso, a chiunque ed a qualsiasi erogato a che orbiti intorno all’ente.

 

  • E i volontari?

L’ultimo interrogativo riguarda la figura del volontario e del lavoro volontario nell’associazione ETS. Tralasciando la figura del volontario nelle ODV e nelle APS, destinatarie di una disciplina aggiuntiva specifica, restando sempre nella parte generale del Codice, anche qui si pongono alcuni interrogativi.

(Per le ODV si rinvia al mio contributo che si allega in calce).

Partiamo però da ciò che è testualmente possibile e lecito quando si parla di volontari (in generale).  L’articolo di riferimento in questo caso è il 17 del Codice, con possibili incursioni in altri articoli al fine di meglio chiarirne la portata. Riportiamo integralmente il testo per poi provare ad esaminarlo:

 

Art. 17

Volontario e attività di volontariato

  1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
    2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
  2. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’ente del Terzo settore tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
  3. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.
  4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

((Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all’articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all’articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento.))

  1. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

((6-bis. I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.))

  1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all’estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74

Il primo comma dell’art. 17 prevede come regola generale che gli enti del terzo settore (tutti) possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. Ciò vuol dire che potrebbero non avvalersi di volontari. Quindi la natura di ETS non obbliga all’impiego di soli volontari. Del resto, una imposizione del genere non esiste nemmeno nelle ODV (art. 32) e APS (art. 35), per le quali il Codice prevede soltanto un obbligo di avvalersi “in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati”.

In una associazione ETS generica, in assenza di tale espressa previsione, le ipotesi che si potrebbero avere solo le seguenti:

  • associazione senza volontari;
  • associazione con associati non volontari e associati volontari
  • associazione con soli volontari
  • associazione con associati non volontari e volontari non associati

In realtà, andando avanti nella lettura dell’art. 17, comma 1, emerge almeno un’altra distinzione da fare: qualora l’ente si avvalga di volontari, esso è tenuto ad iscriverli in apposito registro, ma questo vale solo per i volontari non occasionali (seconda parte del comma 1). Ciò vuol dire che, in presenza di volontari, bisognerà distinguere i volontari non occasionali dai volontari occasionali: soltanto i primi dovranno essere regolarmente iscritti nel registro apposito mentre i secondi svolgono solo saltuariamente la loro opera in favore dell’ente e al servizio dei suoi fini (quasi certamente sono proprio coloro che decideranno di non associarsi).

Ciò premesso, il Codice dà anche la definizione di volontario. Non potendo qui scendere nei dettagli per ovvie ragioni, vi è da dire che le peculiarità della figura del volontario sono la gratuità e spontaneità della sua opera, l’assenza di fini di lucro, anche indiretti della sua attività, prestata esclusivamente per fini di solidarietà (comma 2). Da qui, il divieto di remunerazione assoluta dell’opera del volontario (comma 3, primo periodo). Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (comma 3, secondo periodo; cd. rimborsi a piè lista), essendo vietati anche i rimborsi forfetari, se non nei limiti di quanto previsto dal comma 4.

Corollario di tale principio è il seguente: “la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente in cui il volontario e socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria” (co. 5, art. 17).

Il divieto è assoluto: il volontario non può ricevere soldi a nessun titolo dall’ente per il quale svolge la sua opera

Si veda sul punto la Nota ministero del Lavoro e delle politiche sociali 2088 del 27.02.2020 (che si allega in calce, ultima parte).

Ricaviamo, ancora una volta indirettamente, alcune conferme di quanto detto sopra: se l’associato volontario (ci limitiamo a questa ipotesi, per ovvie ragioni) non può ricevere compensi dall’ente per l’attività che svolge, a contrario ricaviamo che l’associato non volontario può invece ricevere compensi, se svolge una qualche attività per l’ente.

Ulteriore domanda nella domanda:

  • Può l’associato-volontario far parte dell’organo direttivo?

In mancanza di espresso divieto, la risposta è sì. Ma, non potrà ricevere alcun compenso, a nessun titolo, né per la carica né per eventuali prestazioni specifiche che volesse compiere in favore dell’ente. Il volontario, dentro o fuori del direttivo, è escluso da qualsiasi forma di emolumento; potrà contare solo sul rimborso spese documentato o di quello forfetario in conformità a quanto stabilito dai commi 3 e 4 sopra citati.

La conferma a tale interrogativo si ricava anche dal comma 6 dell’art. 17, disposizione non proprio semplice da masticare: “ai fini del presente Codice non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni”.

Dalla lettura attenta della disposizione si ricavano, a mio avviso, due osservazioni:

  1. a) l’attività di direzione – gestione dell’ente può costituire oggetto dell’attività di volontariato o, detta ancora meglio, l’attività di gestione e amministrazione può essere di per sé attività di volontariato (non remunerata); a mio avviso qui bisogna fare attenzione a non cadere in un equivoco: la norma non sta dicendo che chi fa parte degli organi associativi sia automaticamente un volontario; sta dicendo che l’attività di volontariato può essere costituita anche dalla mera disponibilità a svolgere funzioni amministrative come oggetto del proprio volontariato piuttosto che da attività istituzionali ex art. 5 del Codice;
  2. b) l’associato che occasionalmente aiuta i membri del direttivo non si configura di per sé come volontario.

Conclusioni

A conclusione di tutto quanto detto, sperando di aver diradato un pò di dubbi, in materia di compensi agli amministratori, compensi agli associati, compensi agli associati-membri del direttivo, compensi ai volontari, mi pare opportuno ricordare quanto affermato dalla Nota ministeriale n. 6214 del 9.07.2020, la quale tentava di dare risposte ad alcuni interrogativi in materia di enti del terzo settore (lo stralcio che segue riguarda proprio il primo quesito formulato: Figura del volontario e incompatibilità in capo ad essa di qualunque forma di retribuzione).

“Muovendo dalla formulazione dell’articolo 17, comma 1, ai sensi del quale gli ETS possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, si deve ritenere che rientri nel concetto di attività di volontariato non solo quella direttamente rivolta allo svolgimento di una o più attività di interesse generale, costituenti l’oggetto sociale dell’ ente, ma altresì l’attività relativa all’esercizio della titolarità di una carica sociale, in quanto strumentale all’implementazione dell’oggetto sociale dell’ente. In tale prospettiva, l’esercizio di una carica sociale si può atteggiare in termini di attività di volontariato ove risponda ai requisiti declinati nell’articolo 17, comma 2, tra i quali spicca in primis la gratuità. L’assenza di compensi per lo svolgimento degli incarichi associativi è specificamente imposta alle ODV dall’articolo 34, comma 2 del Codice (…) Per tutti i restanti ETS, diversi dalle ODV, la previsione dell’attribuzione di un compenso a favore dei titolari delle cariche sociali è demandata all’autonoma scelta dell’ente, da declinarsi in ogni caso nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a) del CTS”.

Mi pare che il passaggio in questione sia particolarmente chiaro e dirimente.

La nota continua poi poco dopo in questo modo:

“Per altro verso, la corresponsione al titolare di una carica sociale, da parte della medesima organizzazione di appartenenza, di un compenso a fronte di attività svolta, diversa da quella riguardante l’incarico rivestito, incontra ulteriori limitazioni afferenti da un lato ad eventuali profili di conflitto di interesse; dall’altro al divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, di cui al sopra richiamato articolo 8 commi 2 e 3 lettera a)”.

Qui invece trovo leggermente incompleto il passaggio, laddove il compenso per il titolare di una carica sociale per attività diversa da quella rientrante nell’incarico rivestito, a mio avviso, rientra anche e soprattutto nell’ipotesi di cui al comma 3, lett. b). La lett. a) cit., come innanzi visto, si riferisce proprio alla corresponsione alle cariche sociali di compensi per l’attività svolta, per le responsabilità assunte, per le specifiche competenze ossia quelle che rientrando nel munus, vengono di fatto messe al servizio dello stesso. Ma non è questa l’unica forma in cui l’ente può avvalersi delle specifiche competenze dell’associato. Le attività diverse forse potrebbero anche e maggiormente stare sub lett. b). Ad ogni modo, direi che il compenso agli associati-amministratori, sia che venga loro elargito ex lett. a) sia che venga loro elargito ex lett. b) (come prestazione di lavoro subordinato o autonomo, anche occasionale), dovrà rispettare il divieto di distribuzione indiretta di utili.

Infine, un ultimo passaggio della Nota che pure mi sembra corretto riportare per completezza, sebbene anche questo non del tutto chiaro e condivisibile:

“Con riferimento all’ulteriore caso richiamato da codesto Ufficio, si precisa che non risulta particolarmente problematica la possibilità per un soggetto che ha svolto attività retribuita per conto dell’ente di candidarsi a ricoprire una carica sociale; dovrà aversi invece cura che all’avvio dell’attività di titolare della carica sociale la prestazione retribuita sia terminata e che in costanza di incarico non ne vengano commissionate di ulteriori”.

Mi pare in verità che il passaggio in questione vada in contrasto con quanto poco sopra riportato dalla stessa Nota, laddove ha specificato che la corresponsione ad un associato che ricopra cariche amministrative è possibile sebbene incontri, oltre i limiti quantitativi, anche il limite dell’eventuale conflitto di interessi. Orbene, l’art. 27 del Codice, dedicato al conflitto di interessi, espressamente prevede che “al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’art. 2475 ter del codice civile”.

L’articolo richiamato riguarda il conflitto di interessi degli amministratori di spa. Non essendovi spazio per un commento sul punto, torna utile almeno riportare il testo dell’art. 2475 cc:

“1. I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

2.Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall’articolo 2477. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione”.

Senza nulla togliere alla Nota ministeriale ed all’autorevolezza della stessa, vi è da dire che una Nota ha pure sempre un valore meramente esplicativo, non potendosi annoverare tra le fonti del diritto e quindi essere vincolante, ma dovendo essere presa come un insieme di indicazioni  da contestualizzare. 

Il suggerimento è di verificare caso per caso e con le dovute cautele le soluzioni maggiormente aderenti alla norma che siano utili, opportune e praticabili nella singola situazione, facendo attenzione al contesto in cui il quadro generale è calato. 

NB Il presente scritto non sostituisce la consulenza legale che è bene sempre chiedere sul singolo specifico caso unitamente ad una consulenza fiscale con esperto del settore.

© Annunziata Candida Fusco

Nota-direttoriale-n-2088-del-27-febbraio-2020

Nota-n-6214-del-09072020-riscontro-quesiti-in-materia-di-CTS

Nota-293-del-12012021

NT Sole24 Ore

 

3 commenti su “ETS generico: volontari, compensi ad associati e amministratori”

  1. Buon pomeriggio,

    mi viene però da chiedere: in una associazione di promozione sociale in cui i membri del direttivo non percepiscono alcun emolumento come indennità di carica, ma vengono retribuiti in quanto professionisti – “L’associato-amministratore che svolge prestazione in favore dell’ETS.”, come da capoverso di questo Suo articolo – vengono considerati VOLONTARI, quando svolgono la propria attività, non retribuita, di amministratori? Le conseguenze sono rilevanti sul piano assicurativo alla luce dell’art 18 del codice del terzo settore

    Cordialmente

  2. buon giorno in una associazione riconosciuta ets il compenso che l’amministratore percepisce per avere svolto una prestazione come associato insieme ad altri associati che hanno ricevuto identica retribuzione, va pubblicato sul sito aggregato ai compensi erogati ai soci o va pubblicato come compenso agli amministratori? preciso che il compenso non è legato all’attività come amministratore (partecipazione ad uno spettacolo come attore insieme ad altri soci attori)
    grazie
    anna

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Torna in alto