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Modifiche statutarie e approvazione di regolamenti interni di una associazione non riconosciuta.

Modifiche statutarie e approvazione di regolamenti interni di una associazione non riconosciuta.

Prendendo spunto da un caso reale che mi viene sottoposto, affrontiamo una questione molto semplice su cui è già stato scritto tanto, motivo per il quale sembra difficile aggiungere qualcosa di nuovo.

I due quesiti da risolvere sono: 1) quali modalità seguire per le modifiche dello statuto di una associazione non riconosciuta? 2) quale organo associativo approva i regolamenti interni?

Facciamo una premessa importante per delimitare il campo di azione. La nostra associazione non riconosciuta non è ente del terzo settore. Quindi, ci muoviamo, molto semplicemente, nel raggio di applicazione del codice civile.

Tra le modifiche statutarie rientra sicuramente la modifica della sede sociale, a meno che, per l’ipotesi di mera variazione dell’indirizzo all’interno dello stesso comune, non sia stata prevista nello statuto che essa non costituisce modifica statutaria. In tal caso, sarà sufficiente una delibera del consiglio direttivo.

Ciò detto, la prima cosa da evidenziale è che la competenza a deliberare su modifiche statutarie spetta all’assemblea straordinaria, la quale, secondo quanto previsto dall’art. 21, comma 2, necessita di quorum qualificati, ossia essa decide con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (art. 21, comma 2, cc).

Ovviamente, l’assemblea dovrà essere regolarmente convocata con le modalità previste nello statuto; l’ordine del giorno dovrà prevedere l’esatta indicazione della delibera da adottare. Ritengo che su di una delibera così importante sia opportuno, analogamente a quanto avviene ad esempio per l’approvazione del rendiconto annuale, mettere a disposizione dei soci, nello spatium tra la convocazione e l’adunanza, il testo delle modifiche proposte.

Si potrà poi, con le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria (art. 21, comma 1 cit.), procedere anche all’approvazione del bilancio e/o di regolamenti interni.

Ricordiamo che, a il cd. decreto Cura Italia (d. l. 17/2020), adottato durante la prima pandemia, ha previsto la possibilità per gli organi collegiali di enti associativi di riunirsi e deliberare in videoconferenza, purché siano rispettati gli obblighi relativi alle modalità di convocazione e pubblicità disposte dalla legge.

Articolo 73, comma 4, d.l. cit.:

“Le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.”

Orbene, mentre però la competenza ad approvare il bilancio spetta inderogabilmente all’assemblea (art. 20, comma 1, cc), quella per l’approvazione dei regolamenti interni, non essendo espressamente ad essa riservata da alcuna norma, può essere attribuita, nell’ambito dell’autonomia statutaria, all’organo amministrativo. La scelta preferibile, che io suggerisco, è sempre quella di lasciare all’assemblea l’approvazione dei regolamenti interni, in quanto maggiormente in linea con il principio di democraticità, da sempre richiesto per gli enti no profit sia dalla vigente normativa fiscale che, a maggior ragione, dalla più recente riforma sugli Ets. Ad ogni modo, lo statuto potrebbe prevedere che sia il consiglio direttivo ad approvare i regolamenti interni, senza coinvolgere l’assemblea; in mancanza di previsione, l’assemblea, con sua delibera, potrebbe delegare l’organo direttivo in un secondo momento.

Delle delibere assembleari si redige verbale: anche la delibera adottata in sede straordinaria verrà redatta per scrittura privata, salva diversa previsione statutaria; il verbale, sottoscritto da segretario e presidente, darà atto della avvenuta modifica dello statuto. Quest’ultimo, in duplice copia originale, sarà sottoscritto da presidente e consiglio direttivo al fine della consegna presso l’agenzia delle entrate per l’assolvimento dell’obbligo di registrazione.

E veniamo infatti ai successivi adempimenti fiscali.

Le due copie in originale dello statuto, sulle quali saranno apposte marche da bollo di euro 16,00 per ogni quattro pagine ovvero per ogni 100 righe, unitamente alla delibera assembleare in originale, dovranno essere depositate presso l’ufficio dell’agenzia delle entrate territorialmente competente. Il presidente, rappresentante legale, dovrà produrre anche copia del suo documento di identità nonché ricevuta di versamento dell’importo di registrazione a mezzo modello F24, che dal 2020 sostituisce il modello F23 (provvedimento AE del 27 gennaio 2020 n.18379). Attenzione anche ai nuovi codici, modificati con la risoluzione AE n. 9/E del 20 febbraio 2020.

Ultima domanda: è necessario ripresentare anche il modello Eas in caso di modifiche statutarie?

Non tutte le variazioni statutarie implicano l’invio del modello Eas. La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 125/E del 6 dicembre 2010, nel fornire chiarimenti proprio su alcuni quesiti proposti dagli enti associativi, ha precisato che non vanno comunicate a mezzo modello Eas quelle modifiche di dati già comunicate a mezzo altri moduli, al fine di evitare inutili duplicazioni. Tra le modifiche escluse dalle comunicazioni sono ricompresi i dati “anagrafici” dell’ente, tra cui appunto la sede. La variazione della sede legale infatti dovrà essere comunicata all’Agenzia dell’Entrate tramite il Modello AA5/6, per le Associazioni in possesso del solo codice fiscale,

Per una disamina approfondita sul punto, si rinvia al link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/305141/Ris+125+del+06+12+2010_ris+125e+del+6+dicembre+2010.pdf/4ed65e02-68e3-cc8c-8fc3-fdca128aa84f .

 

© Annunziata Candida Fusco